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Delibera 30 aprile 2001

Delibera/Provvedimento 96/01

Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

G.U. serie generale n. 138 del 16 giugno 2001

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2001;

Premesso che:

  • l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 marzo 1999, n. 75, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);
  • l'attività di cui al precedente alinea, secondo l'articolo 5 del decreto n. 79/99, in deroga al principio generale della libera intrapresa affermato con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, è affidata in esclusiva alla società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato);
  • l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 fa salve le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/95); e che tali attribuzioni, secondo l'articolo 1, comma 1, della medesima legge, rispondono, tra l'altro, alla finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica in condizioni di economicità, e redditività, tutelando gli interessi di utenti e consumatori;
  • l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità, su richiesta degli interessati, e previo conforme parere della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, può autorizzare la conclusione di contratti bilaterali al di fuori del mercato elettrico anche successivamente all'assunzione della gestione di detto mercato da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto; e che detta autorizzazione può essere negata, tra l'altro, quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico;
  • l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che il Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata Acquirente unico e che tale società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti finali del mercato vincolato la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio;
  • l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99 prevede per i soggetti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili obblighi di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • ai fini della progressiva liberalizzazione del mercato elettrico è da ritenere che la società Acquirente unico di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, acquisti, di norma, l'energia elettrica e la disponibilità di capacità di generazione attraverso il mercato elettrico;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione di norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 14 dicembre 1999;

Visti:

  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00 (di seguito: delibera n. 137/00);
  • la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2001, n. 38/01 (di seguito: delibera n. 38/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01;

Visto il documento, approvato con la delibera n. 137/00, "Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nel quale l'Autorità ha fatto espressa riserva, anche in relazione agli apporti e ai rilievi attesi da altre amministrazioni in merito alle osservazioni e proposte contenute nello stesso documento, di adozione di direttive generali sulle modalità di erogazione del servizio e quindi sulla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi, in conformità all'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95;

Visto il documento "Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" predisposto dal Gestore del mercato e trasmesso all'Autorità dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);

Considerato che:

  • l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica, disponendo che tale soglia sia calcolata come media su base triennale; e che, a tale fine, entro la stessa data, la società Enel Spa (di seguito: l'Enel Spa) deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva;
  • gli impianti di generazione che l'Enel Spa intende cedere richiedono significativi interventi di ammodernamento e rinnovo (noti anche come interventi di "repowering"); e che, pertanto, la possibilità che l'energia prodotta da tali impianti concorra ad alimentare la concorrenza sul mercato delle offerte si realizzerà solo dopo un congruo periodo successivo alla loro cessione;
  • con successivi provvedimenti sono state precisate le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel Spa nelle società Eurogen Spa, Elettrogen Spa, ed Interpower Spa, ma la cessione di dette partecipazioni non è fino ad oggi conclusa e per gran parte neppure iniziata;
  • l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 9268 adottato in data 28 febbraio 2001, pubblicato nel Bollettino della stessa Autorità garante, ha disposto, anche in relazione alla segnalazione dell'Autorità di cui alla delibera n. 38/01, in merito ai possibili effetti di iniziative di Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione ENEL/WIND/INFOSTRADA a condizione che l'Enel Spa ceda almeno 5500 MW della propria capacità di generazione con riferimento ad impianti che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco, e che tale cessione avvenga entro novanta giorni dalla data di perfezionamento delle analoghe operazioni di cessione imposte dal richiamato articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99;
  • la realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica comporta procedure complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi e comunque poco prevedibili;
  • alla data del 31 dicembre 2000 la capacità massima disponibile per importazioni da altri paesi con contratti di lungo o di breve periodo era di circa 5.700 MW nel periodo invernale e che circa la metà di tale capacità risulta impegnata da contratti di importazione di lungo periodo; e che la capacità di importazione complessiva non può essere aumentata in modo significativo a motivo dei tempi richiesti per la realizzazione di nuove interconnessioni;
  • in base alle circostanze sopra richiamate, il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica è destinato a restare elevato per alcuni anni, e il meccanismo di formazione dei prezzi all'offerta è condizionato dalla disponibilità di impianti di generazione cosiddetti di punta e dalla loro distribuzione e concentrazione sul territorio nazionale;
  • anche in seguito alle indicazioni desumibili dall'esame della dinamica dei processi di liberalizzazione realizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, l'organizzazione del settore dell'energia elettrica che si potrà determinare al completamento delle cessioni degli impianti di generazione da parte dell'Enel Spa appare essere ancora incompatibile con l'affermarsi di un regime effettivamente concorrenziale nell'offerta di energia elettrica;

Considerato che:

  • non rientra nella funzioni del Gestore del mercato come delineate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, la definizione di regole e disposizioni finalizzate a stimolare e promuovere l'apprestamento efficiente di capacità di generazione da fonti convenzionali e rinnovabili di energia;
  • i segnali di prezzo che si determinaneranno sui mercati giornalieri dell'energia elettrica potrebbero non essere sufficienti ad indurre la realizzazione di nuova capacità di generazione, la trasformazione della capacità di generazione esistente e l'aumento della capacità di interconnessione con l'estero in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda e alla sicurezza del sistema elettrico;
  • qualora fosse accertata la necessità di predisporre strumenti per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, questi dovrebbero avere caratteristiche tali da interferire il meno possibile con il funzionamento dei mercati giornalieri dell'energia elettrica e dovrebbero essi stessi operare secondo una logica di mercato;
  • con riferimento al profilo di cui al precedente alinea assume rilevanza, nel contesto rappresentato nei precedenti alinea, la disciplina delle procedure di avvio dell'operatività del mercato elettrico;

Ritenuto che sia opportuno:

  • definire un quadro di regole e norme generali atto a prefigurare e supportare gli interventi dell'Autorità finalizzati a garantire la promozione della concorrenza in relazione al funzionamento del mercato elettrico a fronte del possibile esercizio di potere di mercato, garantendo certezza e prevedibilità di detti interventi;
  • prevedere, contestualmente all'avvio dell'operatività del mercato elettrico e al suo funzionamento, interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di energia elettrica nel lungo termine;
  • garantire coerenza tra il funzionamento del mercato elettrico e i criteri che saranno seguiti dall'Autorità per il rilascio delle autorizzazioni dei contratti bilaterali di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • definire disposizioni atte a garantire che il Gestore del mercato fornisca in via continuativa informazioni riguardanti l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del mercato elettrico strumentali agli interventi dell'Autorità necessari per il perseguimento delle finalità generali di promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, nonché di tutela di consumatori e utenti;

DELIBERA

Di approvare il seguente schema di provvedimento recante disposizioni afferenti il mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

  1. l'Autorità designa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. l'Acquirente unico designa la società Acquirente unico Spa costituita a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
  3. legge n. 481/95 designa la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  4. decreto legislativo n. 79/99 designa il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 marzo 1999, n. 75;
  5. il Gestore del mercato designa la società Gestore del mercato elettrico Spa costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  6. mercato elettrico designa il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi organizzato e gestito dal Gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  7. disciplina del mercato designa la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del mercato elettrico come prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.
Articolo 2
Principi generali

L'organizzazione, la gestione e il funzionamento del mercato elettrico, al fine di rispondere agli interessi generali della promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, come definiti nell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di consentire l'integrazione del mercato elettrico nazionale nel mercato interno europeo, devono:

  1. aderire a requisiti di trasparenza e di obiettività in modo da facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti;
  2. garantire condizioni non discriminatorie agli operatori del mercato, siano essi produttori o acquirenti;
  3. assicurare meccanismi efficienti e trasparenti di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
  4. assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità della riserva di potenza;
  5. promuovere, anche con riferimento all'operatività dell'Acquirente unico, la concentrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nel mercato elettrico, assicurando condizioni di funzionamento di detto mercato tali da ridurre l'esigenza di ricorrere alla contrattazione bilaterale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99;
  6. perseguire le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, sia nella produzione di energia elettrica, sia nel suo utilizzo;
  7. consentire l'accesso ad operatori internazionali, favorendo rapporti con sistemi di scambio di energia e di potenza organizzati da altri soggetti negli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO

Articolo 3
Prevenzione e controllo dell'esercizio di potere di mercato
3.1 Il Gestore del mercato definisce l'organizzazione del mercato elettrico in modo compatibile con la successiva introduzione da parte dell'Autorità di norme e vincoli per la prevenzione e il controllo dell'esercizio di potere di mercato.
3.2

Con propri provvedimenti l'Autorità definisce indirizzi e condizioni affinché il Gestore del mercato adotti disposizioni specifiche finalizzate in particolare a:

  1. stabilire eventuali limiti superiori al prezzo di offerta dell'energia elettrica proveniente dai diversi impianti di generazione e loro tipologie;
  2. consentire il rispetto delle norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità;
  3. immettere nel sistema delle offerte di acquisto e di vendita offerte per la gestione delle congestioni di segno opposto e con stesso prezzo, in corrispondenza con ciascuna offerta presentata sul mercato giornaliero dell'energia elettrica;
  4. disporre delle vendite di energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
  5. consentire la sospensione del sistema di offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica, anche limitatamente a suoi segmenti, in relazione circostanze eccezionali, tutelando gli interessi di consumatori e utenti;
3.3 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e in seguito con periodicità annuale, il Gestore del mercato invia all'Autorità un rapporto concernente soluzioni proposte o adottate dallo stesso Gestore con l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo.
Articolo 4
Organizzazione e avvio del mercato
4.1 Il Gestore del mercato predispone e trasmette all'Autorità un documento recante la descrizione della programmazione degli interventi di implementazione della disciplina del mercato elettrico anteriormente all'avvio dell'operatività, nonché la programmazione delle fasi operative in cui detto avvio viene articolato, aggiornando tale documento, con cadenza di norma trimestrale, in ragione degli sviluppi del processo di organizzazione e gestione del mercato.
4.2 L'Autorità indica, mediante apposite disposizioni al Gestore del mercato, eventuali esigenze relative alla promozione della concorrenza e all'efficienza complessiva nel settore dell'energia elettrica di cui deve essere tenuto conto nella organizzazione, nell'avvio dell'operatività e nel funzionamento di detto mercato.

PARTE III

CONTROLLI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO

Articolo 5
Configurazione del sistema telematico di negoziazione

Il Gestore del mercato, tramite l'apprestamento di funzioni del sistema telematico di negoziazione, rende accessibili all'Autorità in via continuativa le informazioni e i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nei diversi segmenti del mercato elettrico.

Articolo 6
Trasmissione di informazioni
6.1

Il Gestore del mercato trasmette all'Autorità, con cadenza di norma mensile, una relazione sul funzionamento del mercato elettrico. Tale relazione reca, tra l'altro, le indicazioni necessarie affinché l'Autorità definisca regole, disposizioni specifiche e strumenti di controllo e di intervento che il Gestore del mercato adotta e pone in atto al fine di:

  1. far fronte, nella fase di avvio dell'operatività del mercato elettrico e nelle fasi successive, ad eventuali inefficienze della disciplina del mercato, in relazione a particolari comportamenti degli operatori dello stesso mercato;
  2. contrastare possibili comportamenti tenuti da operatori del mercato elettrico nello svolgimento delle attività negoziali che possano configurare ipotesi di esercizio di potere di mercato o di collusione;
  3. evitare che operatori del mercato o altri soggetti possano trarre vantaggio dall'utilizzo di informazioni privilegiate;
  4. indirizzare o promuovere la formazione di mercati speciali concernenti strumenti finanziari derivati.
6.2 Il Gestore del mercato è tenuto ad amministrare il mercato elettrico in modo efficiente ed a fornire servizi al minimo costo per gli operatori del mercato, a parità di altre condizioni. A tale scopo l'Autorità si riserva di richiedere idonea informazione in ordine alle modalità procedurali di aggiudicazione e alla configurazione contrattuale dei rapporti con fornitori di prodotti e servizi integranti l'organizzazione del mercato elettrico.

PARTE IV

Disposizioni transitorie finali

Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali
7.1 Il Gestore del mercato adegua, ove necessario, le disposizioni della disciplina del mercato elettrico a quanto previsto dal presente provvedimento entro la data di avvio dell'operatività dello stesso mercato.
7.2 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto con decorrenza dalla data di avvio dell'operatività del mercato elettrico.
7.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.