Seguici su:






Delibera 11 aprile 2001

Delibera/Provvedimento 88/01

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

Nella riunione dell'11 aprile 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 marzo 1999, n. 75, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni interne per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);

  • l'attività di cui al precedente alinea, secondo l'articolo 5 del decreto n. 79/99, in deroga al principio generale della libera intrapresa affermato, con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica, nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, è affidata in esclusiva ad una società per azioni costituita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale; detta società è stata costituita, secondo le disposizioni richiamate nel precedente alinea con la ragione sociale "Gestore del mercato elettrico Spa" (di seguito: Gestore del mercato);

  • il mercato elettrico deve rispondere alla funzione di consentire una piena concorrenza nella generazione elettrica, in tal modo garantendo tre ordini di vantaggi:

    1. gli impianti di generazione che immettono potenza in rete sono selezionati in modo da minimizzare il costo variabile complessivo, che riflette il costo delle fonti primarie impiegate;

    2. su un orizzonte di lungo periodo, il parco degli impianti di generazione elettrica si adatta alla domanda, per dimensione e tipologia degli impianti, in modo da minimizzare il costo totale di produzione;

    3. gli acquirenti dell'energia elettrica ricevono, attraverso il prezzo, segnali circa il costo dell'energia elettrica che consentano un corretto confronto con i costi di altri fattori produttivi e di risorse alternative;

  • l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 fa salve le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/95), e che tali attribuzioni, secondo l'articolo 1, comma 1, della medesima legge, rispondono alla finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;

  • l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità, su richiesta degli interessati, e previo conforme parere della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, può autorizzare la conclusione di contratti bilaterali al di fuori del mercato elettrico anche successivamente all'assunzione della gestione di detto mercato da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto; e che detta autorizzazione può essere negata, tra l'altro, quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico;

  • lo schema di Direttiva ministeriale per l'operatività della Società Acquirente unico inviato in data 27 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, (prot. 208532), prevede all'articolo 1, comma 3, che la medesima società acquisti, di norma, l'energia elettrica e la disponibilità di capacità di generazione attraverso mercato elettrico e, all'articolo 1, comma 4, che il ricorso alla stipula di contratti bilaterali in deroga al sistema delle offerte sia limitato al caso in cui le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, della medesimo decreto legislativo non possano essere perseguite in misura adeguata mediante l'approvvigionamento dal mercato elettrico;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

  • la legge n. 481/95;

  • il decreto legislativo n. 79/99;

  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione di norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 14 dicembre 1999;

Visti:

  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00 (di seguito: delibera n. 137/00;

  • la delibera dell'Autorità 27 gennaio 2001, n. 38/01 (di seguito: delibera n. 38/01);

  • la delibera dell'Autorità 11 aprile 2001, n. 87/01 (di seguito: delibera n. 87/01);

Considerato che l'Autorità, con la delibera n. 137/00 ha approvato il documento "Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nel quale ha fatto espressa riserva, anche in relazione agli apporti e ai rilievi che sarebbero potuti pervenire da altre amministrazioni in merito alle osservazioni e proposte contenute nello stesso documento, di adottare direttive generali sulle modalità di erogazione del servizio e pertanto sulla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi, in conformità all'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge n. 481/95;

Considerato che:

  • l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica calcolata come media su base triennale; che, a tale fine, entro la stessa data, l'Enel Spa deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva;

  • gli impianti di generazione che l'Enel Spa intende cedere richiedono significativi interventi di ammodernamento e rinnovo (noti anche come interventi di "repowering"); pertanto la possibilità che l'energia prodotta da tali impianti concorra ad alimentare la concorrenza sul mercato delle offerte si realizzerà solo dopo un congruo periodo successivo alla loro cessione;

  • benché con successivi provvedimenti siano state precisate le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel Spa in Eurogen Spa, Elettrogen Spa, ed Interpower Spa, la cessione di dette società di generazione elettrica non è fino ad oggi conclusa e per gran parte neppure iniziata;

  • la realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica comporta procedure complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi, comunque poco prevedibili;

  • l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione adottata in data 28 febbraio 2001 e trasmessa all'Autorità con nota del Presidente in data 19 marzo 2001, prot. n. RIS. N. 0031, anche in relazione alla segnalazione dell'Autorità in merito su possibili effetti di iniziative della società Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni di cui alla delibera n. 38/01, ha disposto l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione ENEL/WIND/INFOSTRADA a condizione che la società Enel Spa disponga la cessione di almeno 5500 MW della propria capacità di generazione con riferimento ad impianti che dovranno essere, per non meno del 60%, di modulazione e di picco; e che tale cessione, peraltro, avvenga entro novanta giorni dalla data di perfezionamento delle analoghe operazioni di cessione imposte dal richiamato articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99;

  • alla data del 31 dicembre 2000 la capacità massima disponibile per importazioni da altri paesi con contratti di lungo o di breve periodo era di circa 5.700 MW nel periodo invernale e che circa la metà di tale capacità risulta impegnata da contratti di importazione di lungo periodo;

  • in base alle circostanze sopra richiamate, il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica è destinato a restare elevato per un periodo di tempo di almeno alcuni anni; inoltre, anche sulla base delle indicazioni desumibili dall'esame della dinamica dei processi di liberalizzazione realizzati in altri ordinamenti, si può affermare che l'assetto del settore che si determinerà al completamento delle cessioni degli impianti di generazione da parte della società Enel Spa sarà ancora incompatibile con l'affermarsi di un regime effettivamente concorrenziale nell'offerta dell'energia elettrica;

Considerato che:

  • i segnali di prezzo che si determinano sui mercati giornalieri dell'energia elettrica potrebbero non essere sufficienti ad indurre la costruzione di nuova capacità di generazione o anche la trasformazione della capacità di generazione esistente in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda;

  • nell'ambito del documento "Schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", approvato con delibera n. 87/01, l'Autorità prevede una soluzione centralizzata e basata su strumenti di mercato che permette di garantire l'adeguatezza della capacità di generazione per un periodo sufficiente ad accertare la necessità di interventi di natura strutturale volti ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo;

  • qualora fosse accertata la necessità di mantenere istituti strutturali per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, questi dovrebbero avere caratteristiche tali da interferire il meno possibile con il funzionamento dei mercati giornalieri dell'energia elettrica e essi stessi operare secondo una logica di mercato;

  • un istituto che potrebbe soddisfare i requisiti di cui al precedente alinea, è costituito dall'imposizione sui soggetti che acquistano energia elettrica di acquistare corrispondenti ammontari di "diritti di capacità" venduti, in un apposito mercato, dai titolari degli impianti di generazione che si impegnano a rendere disponibili tali impianti nei mercati giornalieri dell'energia elettrica e dei servizi di natura elettrica per il dispacciamento;

  • il meccanismo delineato nel precedente alinea consentirebbe di garantire al minimo costo l'adeguatezza della capacità di generazione e di quantificare in modo trasparente i costi dell'intervento di regolazione finalizzato a garantire l'adeguatezza della capacità di generazione, minimizzando allo stesso tempo le distorsioni da esso provocate.

Considerato che:

  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota in data 23 novembre 2000, prot. n. 225182, ha trasmesso all'Autorità, al fine di acquisirne il prescritto parere, il documento "Regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi predisposto dal Gestore del Mercato Elettrico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";

  • in relazione al documento di cui al precedente alinea l'Autorità ha rappresentato, con nota inviata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 26 febbraio 2001, prot. PR/M01/345, da un lato l'esistenza di profili di incoerenza con il quadro normativo di riferimento e, dall'altra, la carenza di elementi necessari a definire l'impianto minimo delle norme sull'organizzazione di un mercato regolamentato quanto soprattutto ai profili civilistico-commerciali;

  • con nota in data 27 marzo 2000, prot. n. 208532, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso all'Autorità un documento recante un nuovo schema del regolamento di cui ai precedenti alinea predisposto dal Gestore del mercato in relazione alle indicazioni fornite dall'Autorità e richiamate nel precedente alinea;

Ritenuto che:

  • sia opportuno definire un quadro normativo generale atto a prefigurare e supportare gli interventi dell'Autorità finalizzati a garantire la promozione della concorrenza in relazione al funzionamento del mercato elettrico a fronte del possibile esercizio del potere di mercato, garantendo certezza e prevedibilità di detti interventi unitamente alle condizioni atte a consentire l'adeguamento delle disposizioni normative che il Gestore del mercato definirà nell'attuazione del mandato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;

  • stanti le informazioni disponibili circa la situazione del sistema elettrico nazionale, non sia ancora possibile valutare l'opportunità di interventi strutturali e permanenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di energia elettrica nel lungo termine;

  • sia opportuno, al fine di garantire razionalità ed efficienza nelle procedure volte alla valutazione ed approvazione degli strumenti normativi predisposti dal Gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di precisare sin d'ora il contenuto minimo del regolamento del mercato in relazione alle esigenze di trasparenza e controllabilità dello stesso in relazione alle esigenze di efficienza e di promozione della concorrenza presidiate dall'Autorità;

  • sia opportuno definire disposizioni quadro atte a garantire la messa a disposizione da parte del Gestore del mercato di informazioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico strumentali agli interventi dell'Autorità necessari a garantire il perseguimento delle finalità generali di promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore dell'energia elettrica che essa è chiamata a presidiare; ciò anche al fine di fornire in via preventiva al Gestore del mercato gli elementi conoscitivi necessari a configurare, in aderenza con le suddette esigenze, le procedure informatiche ed operative necessarie all'organizzazione del mercato elettrico;

DELIBERA

Di approvare il seguente schema di provvedimento recante disposizioni afferenti il mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

  1. l'Autorità designa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. decreto legislativo n. 79/99 designa il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 marzo 1999, n. 75;
  3. Gestore del mercato designa la società Gestore del mercato elettrico Spa costituita a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  4. legge n. 481/95 designa la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  5. mercato elettrico designa il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi organizzato e gestito dal Gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  6. regolamento del mercato designa la fonte della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del mercato elettrico secondo le previsioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
Articolo 2
Disposizioni generali

L'organizzazione del mercato elettrico, al fine di rispondere agli interessi generali della promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica come declinati nell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di consentire l'integrazione del mercato elettrico nel mercato interno europeo:

  1. deve garantire condizioni trasparenti e non discriminatorie nell'accesso ai servizi, contenimento dei costi, efficienza nella formazione dei prezzi dell'energia e dei prodotti del settore elettrico, deve essere trasparente, comprensibile e tale da facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti, l'uso efficiente delle risorse, sia nella produzione di energia elettrica, sia nel suo uso;

  2. deve basarsi su norme che consentano l'accesso anche ad operatori internazionali e consentano di stabilire rapporti con sistemi di scambio di energia e di potenza che vengano organizzati in altri Stati europei;

  3. deve rispondere all'esigenza di promuovere, anche con riferimento all'operatività dell'Acquirente unico, la concentrazione delle operazioni di acquisto e di vendita di energia elettrica nel mercato limitando l'esigenza di ricorrere ai contratti bilaterali fisici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99.

PARTE II
DIRETTIVE AL GESTORE DEL MERCATO

Articolo 3
Prevenzione e controllo dell'esercizio di potere di mercato

Ai fini dell'organizzazione del mercato elettrico il Gestore del mercato si dota di strumenti informatici e predispone procedure idonei all'eventuale applicazione di vincoli regolatori per la prevenzione e il controllo dell'esercizio di potere di mercato quali, a titolo esemplificativo:

  1. l'imposizione di limiti superiori al prezzo di offerta dell'energia elettrica di ciascun impianto di generazione;

  2. l'immissione automatica nel sistema di negoziazione di una offerta per la gestione delle congestioni di segno opposto e con stesso prezzo, in corrispondenza di ciascuna offerta presentata sul mercato giornaliero dell'energia elettrica.

Articolo 4
Adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo
4.1 Entro sei mesi dall'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 il Gestore del mercato invia all'Autorità un rapporto circa la possibilità e l'opportunità di adottare soluzioni che consentano per di assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo limitando gli interventi amministrativi.
4.2

Il rapporto di cui al precedente comma 4.1 contiene almeno l'analisi:

  1. degli strumenti alternativi disponibili per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, nonché delle soluzioni ritenute più adeguate che hanno trovato concreta attuazione anche in altri sistemi elettrici;

  2. dell'opportunità di introdurre una soluzione che limiti gli interventi amministrativi necessari ad assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo al minimo costo, in relazione, in particolare, all'evoluzione prevedibile del parco di generazione in presenza di una tale soluzione;

  3. del rapporto tra la possibilità per gli operatori dominanti di esercitare potere di mercato e le soluzioni alternative individuate per assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo.

4.3 Ai fini della predisposizione del rapporto di cui al precedente comma 4.1 il Gestore del mercato opera la consultazione dei soggetti interessati. Il Gestore del mercato definisce e comunica all'Autorità modalità e tempi degli adempimenti istruttori, in particolare prevedendo la pubblicazione di versioni preliminari del rapporto per la consultazione dei soggetti interessati, secondo tempi coerenti con la complessità dei documenti pubblicati.
Articolo 5
Regolamento del mercato

Il regolamento del mercato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, deve contenere in ogni caso le disposizioni disciplinanti:

  1. le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione degli operatori, ivi compresa la disciplina in ordine agli accessi indiretti al mercato per il tramite di sistemi telematici di negoziazione installati presso le sedi degli operatori;

  2. nel caso di ammissione alle negoziazioni di operatori svolgenti attività di intermediazione, il rapporto tra operatori intermediari e clienti quanto, in particolare, alla natura del mandato a negoziare;

  3. l'inquadramento giuridico della posizione del Gestore del mercato nel caso in cui, con riferimento a specifici segmenti del mercato elettrico, si preveda che debba assumere posizioni contrattuali rispetto a transazioni commerciali generate dal funzionamento di detto mercato;

  4. le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, con particolare riferimento alle modalità di presentazione e alla disciplina delle proposte di negoziazione; alle modalità attraverso le quali il sistema di negoziazione determina il perfezionamento dei contratti; agli elementi essenziali dei contratti (con primario, ma non esclusivo, riferimento ai termini per l'esecuzione delle prestazioni previste nei contratti conclusi nel mercato); alla disciplina delle procedure per l'esecuzione dei contratti con riferimento, quanto alla esecuzione delle prestazioni in valuta, ai termini per l'esecuzione, alla opzione per sistemi di compensazione o di liquidazione, alla eventuale previsione e disciplina di accessi indiretti alle procedure di liquidazione; alla eventuale previsione e disciplina di sistemi di garanzia;

  5. le modalità di accertamento, di pubblicazione e di diffusione dei prezzi.

Articolo 6
Organizzazione e avvio del mercato

Il Gestore del mercato predispone e trasmette all'Autorità un documento recante la programmazione degli interventi di implementazione della disciplina del mercato elettrico sino all'avvio di detto mercato e delle fasi in cui verrà articolato l'avvio dell'operatività, aggiornandolo con cadenza almeno trimestrale in ragione degli sviluppi del processo di organizzazione.

PARTE III
CONTROLLI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO

Articolo 7
Configurazione del sistema telematico di negoziazione

Il Gestore del mercato tramite la previsione di apposite funzionalità del sistema telematico di negoziazione, rende accessibile all'Autorità, attraverso terminali installati presso la sede di questa, le informazioni e i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nei diversi segmenti del mercato elettrico.

Articolo 8
Trasmissione di informazioni
8.1

Il Gestore del mercato trasmette mensilmente all'Autorità una relazione sull'andamento del mercato elettrico, recante indicazioni tra l'altro in ordine agli strumenti previsti o adottati al fine di:

  1. far fronte, nella fase di avvio del mercato elettrico e nelle fasi successive, ad eventuali inefficienze delle regole del mercato, in relazione ai comportamenti dei operatori del mercato;

  2. contrastare possibili comportamenti tenuti da operatori del mercato elettrico nello svolgimento delle attività negoziali che possano configurare ipotesi di esercizio di potere di mercato o di collusione;

  3. evitare che operatori o soggetti possano trarre vantaggio dall'utilizzo di informazioni privilegiate;

8.2 Il Gestore del mercato fornisce all'Autorità idonea informazione preventiva in ordine alle modalità procedurali di aggiudicazione e alla configurazione contrattuale dei rapporti con fornitori di prodotti e servizi integranti l'organizzazione del mercato elettrico, quali, in particolare, i rapporti con i fornitori dei sistemi telematici per lo svolgimento delle negoziazioni ovvero i rapporti con i soggetti cui sia affidata la gestione di fasi dei processi di negoziazione.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali
9.1

Il Gestore del mercato, ove necessario, adegua le disposizioni del regolamento a quanto previsto dal presente provvedimento entro la data di entrata in operatività del mercato elettrico.

9.2 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 hanno effetto con decorrenza dalla data di entrata in operatività del mercato
9.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

 

Di trasmettere la presente delibera alla società Gestore del mercato elettrico Spa, dando termine sino alle ore 12:00 del giorno 23 aprile 2001 per la presentazione di eventuali osservazioni, nonché al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.