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Delibera 22 marzo 2001

Delibera/Provvedimento 62/01

Integrazione delle disposizioni afferenti la determinazione dei contributi bimestrali alle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificato dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n.74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), prevede che: "La Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice, distributrice-acquirente o importatrice un contributo bimestrale" da calcolare secondo modalità ivi stabilite;
  • le disposizioni di cui al precedente alinea prevedono, tra l'altro, che il contributo per unità di energia prodotta da impianti termoelettrici sia commisurato non alla produzione termoelettrica effettuata nel bimestre bensì a quella rilevata mediamente nei corrispondenti bimestri del triennio precedente, e che agli eventuali aumenti della produzione complessiva rispetto alla media dei bimestri corrispondenti nel triennio precedente sia riconosciuto un contributo unitario inferiore;
  • con lettera in data 29 dicembre 2000 (prot. PST/434/00/RR/ng) la società AEM Spa ha rappresentato la situazione di danno conseguente al fuori servizio che, nel corso del secondo semestre 1997, ha interessato il gruppo n. 2 dell'impianto termoelettrico di Cassano d'Adda al fine di effettuare gli interventi di risanamento ambientale prescritti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto 25 luglio 1994;
  • gli interventi di risanamento ambientale di cui al precedente alinea hanno interessato l'unità termoelettrica di capacità più rilevante rispetto alle restanti unità termoelettriche nella disponibilità della società AEM Spa, e comportato una riduzione dell'ordine del 42% della produzione termoelettrica nell'anno 1997 rispetto ai valori dell'anno 1996;
  • in conseguenza di quanto rappresentato nei precedenti alinea, il valore della produzione termoelettrica della società AEM Spa nel 1997 non risulta significativo, né rappresentativo ai fini del calcolo delle medie storiche triennali utilizzate per la determinazione dei contributi bimestrali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 in quanto:
    1. la mancata produzione non ha potuto essere compensata attraverso l'apporto di altri gruppi termoelettrici nella disponibilità della stessa AEM Spa o attraverso contratti di importazione;
    2. la mancata produzione del gruppo n. 2 dell'impianto termoelettrico di Cassano d'Adda è stata invece, almeno parzialmente, compensata con una maggior utilizzazione degli impianti idroelettrici a serbatoio di proprietà della stessa AEM Spa resa possibile dal fatto che, in previsione della fermata programmata del suddetto gruppo n. 2, nel corso dell'anno precedente erano state costituite adeguate riserve attraverso il minor utilizzo degli invasi degli impianti idroelettrici a serbatoio stagionale, come anche riportato nei bilanci dalla società AEM Spa per l'anno 1996;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 1 che dispone che il sistema tariffario deve tra l'altro armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 74/98:
  • la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

Viste le lettere della società AEM Spa inviate, rispettivamente, in data 23 ottobre 2000 (prot. AEM034875U/PRE249/RR/sg) all'Autorità e in data 29 dicembre 2000 (prot. PST/434/00/RR/ng) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e, per conoscenza, all'Autorità;

Considerato che l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 230/00 prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2001, il contributo di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 non è riconosciuto alle imprese produttrici - distributrici o importatrici, essendo stati soppressi dalla medesima deliberazione i contributi alla produzione di energia elettrica a carico del Conto costi energia istituito dalla deliberazione n. 70/97 a decorrere dall'1 luglio 1997;

Ritenuto che:

  • l'esigenza di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse previsto in particolare dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 deve tener conto che nel caso di fuori servizio di gruppi termoelettrici nella disponibilità di imprese produttrici - distributrici a causa di interventi di risanamento ambientale imposti da atti di normazione primaria o secondaria, senza la possibilità di compensare tale mancata produzione attraverso l'apporto di altri gruppi termoelettrici o contratti di importazione, le medesime imprese produttrici - distributrici possono aver subito penalizzazioni economiche negli anni successivi al periodo di fuori servizio di entità superiore ai benefici associati alla riduzione della produzione termoelettrica nel periodo di fuori servizio;
  • la condizione di impossibilità a compensare la mancata produzione di cui al precedente alinea si verifica quando una quota non inferiore a due terzi della capacità termoelettrica complessiva nella disponibilità dell'impresa produttrice - distributrice risulta fuori servizio per periodi pari o superiori ad un bimestre dell'anno solare a causa di interventi di risanamento ambientale imposti da atti di normazione primaria o secondaria;
  • nel caso delle imprese produttrici - distributrici che disponevano, nello stesso periodo di fuori servizio determinato dall'attuazione di adempimenti imposti da atti di normazione primaria o secondaria in materia di interventi di risanamento ambientale, esclusivamente di impianti termoelettrici alimentati da combustibili fossili commerciali, la rideterminazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 74/98, debba essere effettuata valutando la produzione relativa ai bimestri nei quali si è verificato detto fuori servizio in misura pari alla media della produzione dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
  • nel caso delle imprese produttrici - distributrici che disponevano, nello stesso periodo di fuori servizio determinato dall'attuazione degli adempimenti imposti da atti di normazione primaria o secondaria in materia di interventi di risanamento ambientale, di impianti di produzione di energia elettrica sia di tipo termoelettrico che idroelettrico o geotermoelettrico, la rideterminazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 74/98, debba essere effettuata valutando la produzione relativa ai bimestri nei quali si è verificato detto fuori servizio, a parità di produzione totale effettiva, secondo una ripartizione tra produzione termoelettrica e idroelettrica pari a quella dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

DELIBERA

Articolo 1
Integrazione delle disposizioni afferenti la determinazione dei contributi bimestrali alle imprese produttrici - distributrici di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97
  1. Le imprese produttrici - distributrici aventi titolo al riconoscimento dei contributi bimestrali di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, possono ottenere, previa presentazione di apposita istanza alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, la rideterminazione di tali contributi qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui alle successive lettere a) e b):
    1. nel periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 2000 gli impianti termoelettrici alimentati da combustibili fossili commerciali nella disponibilità dell'impresa instante devono aver fatto registrare periodi di mancata produzione pari o superiori ad un bimestre dell'anno solare a causa di interventi di risanamento per finalità ambientali imposti da atti di normazione primaria o secondaria in materia ambientale quali, a titolo esemplificativo:
      • il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 140 del 16 giugno 1988, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
      • il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 maggio 1989, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
    2. la potenza nominale degli impianti posti fuori servizio per consentire gli interventi di risanamento di cui alla precedente lettera a), deve essere stata pari, durante detto periodo di mancata produzione, a più del 70% della capacità termoelettrica complessiva alimentata da combustibili fossili commerciali nella disponibilità dell'impresa instante e non deve essere stata compensata, nel medesimo periodo, dalla produzione riveniente da altri gruppi termoelettrici nella disponibilità della medesima impresa, ovvero acquisita tramite contratti di importazione dalla stessa impresa stipulati.
  2. La rideterminazione di cui al precedente comma 1, viene effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in applicazione delle modalità di seguito precisate:
    1. qualora l'impresa instante, durante il periodo di mancata produzione di cui al precedente comma 1, lettera a), abbia avuto la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica appartenenti alla sola tipologia degli impianti termoelettrici alimentati da combustibili fossili commerciali, la produzione relativa ai bimestri di detto periodo viene sostituita dalla media della produzione dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
    2. qualora l'impresa instante, durante il periodo di mancata produzione di cui al precedente comma 1, lettera a), abbia avuto la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica sia di tipo termoelettrico che di tipo idroelettrico o geotermoelettrico si considera, per ciascuno dei bimestri di detto periodo, a parità di produzione totale effettiva, una ripartizione tra produzione termoelettrica e idroelettrica pari a quella dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti.
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
  1. Le istanze di cui al precedente articolo 1, comma 1, debbono essere presentate alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2001, corredate della documentazione comprovante la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
  2. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.