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Delibera 28 febbraio 2001

Delibera/Provvedimento 39/01

Approvazione delle regole tecniche adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 febbraio 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;
  • ai sensi del medesimo comma l'Autorità verifica la conformità delle regole tecniche di connessione adottate dal Gestore della rete alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore della rete, entro 90 giorni e, qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine le regole si intendono approvate;
  • l'Autorità, con deliberazione 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito deliberazione n. 52/00), ha emanato le direttive di cui al precedente alinea;
  • il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità con nota in data 9 giugno 2000 (prot. AD/P20000056) il documento "Regole tecniche di connessione" per l'approvazione;
  • l'Autorità, con deliberazione 22 giugno 2000, n. 115/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 160 dell'11 luglio 2000 (di seguito deliberazione n. 115/00), ha convocato un'audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
  • nel corso dell'audizione speciale di cui al precedente alinea sono state tenute riunioni rispettivamente nei giorni 21 luglio 2000 in Milano, 28 luglio 2000 in Milano, 2 agosto 2000 in Roma e 25 agosto 2000 in Roma e i soggetti interessati hanno formulato osservazioni anche in forma scritta;
  • a seguito di tali osservazioni il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità con nota in data 28 novembre 2000 (prot. AD/P20000170) una nuova versione del documento "Regole tecniche di connessione" (di seguito: regole tecniche di connessione) per l'approvazione in sostituzione del soprarichiamato documento, già trasmesso in data 9 giugno 2000;
  • nel corso dell'audizione speciale sono state convocate due ulteriori riunioni per la discussione delle regole tecniche di connessione così formulate nei giorni 5 dicembre 2000 in Roma e 12 dicembre 2000 in Milano;
  • l'Autorità ha ricevuto in data 30 novembre 2000 le regole tecniche di connessione che ai sensi dell'articolo 16, comma 16.4, della deliberazione n. 52/00, a meno che l'Autorità non si sia pronunciata entro il 28 febbraio 2001, si intendono approvate;
  • l'Autorità ha trasmesso con nota in data 23 febbraio 2001 (prot. PR/R01/321) al Gestore della rete la delibera 14 febbraio 2001, n. 23/01, (di seguito: delibera n. 23/01) recante schema di provvedimento in materia di approvazione delle regole tecniche adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al fine di acquisire il parere del medesimo Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001 recante la convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000);

Visti:

  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 ed in particolare l'articolo 3, comma 5;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni del Gestore della rete, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;
  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato la convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 con decreto 22 dicembre 2000;

Visti:

  • la deliberazione n. 52/00;
  • la deliberazione n. 115/00;
  • la delibera n. 23/01;

Visti:

  • il documento "Regole tecniche di connessione" trasmesso all'Autorità dal Gestore della rete con nota in data 9 giugno 2000 (prot. AD/P20000056);
  • le regole tecniche di connessione;

Considerati gli elementi conoscitivi concernenti le regole tecniche di connessione, acquisiti dai soggetti interessati nel corso dell'audizione speciale convocata con la deliberazione n. 115/00;

Considerato che:

  • la deliberazione n. 52/00 prevede che le regole tecniche di connessione abbiano per oggetto i criteri funzionali di progettazione e le caratteristiche di funzionamento degli impianti necessarie per garantire un'idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale;
  • l'articolo 13, comma 13.3, della deliberazione n. 52/00 prevede che il Gestore elabori le regole tecniche necessarie per definire i rapporti con l'utente relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di connessione funzionali all'attività di trasmissione e non comprese nella rete di trasmissione nazionale;
  • la convenzione tipo riportata nell'allegato al decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000 prevede che il Gestore della rete si avvalga, per mezzo di contratti di servizio, di soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale funzionali alla rete medesima e che tali contratti di servizio siano stipulati conformemente ad un contratto tipo predisposto dal Gestore della rete ed approvato dall'Autorità;
  • il Gestore della rete con nota in data 28 febbraio 2001 (prot. AD/P20010064), ha espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole in ordine allo schema di provvedimento in materia di approvazione delle regole tecniche adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al fine di acquisire il parere del medesimo Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 approvato con la delibera n. 23/01;

Ritenuto che:

  • le regole tecniche di connessione non debbano contenere né riferimenti alle condizioni economiche, né procedure per la connessione alla rete di trasmissione nazionale, per le quali è prevista una regolamentazione separata di competenza dell'Autorità ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95;
  • sia opportuno che le regole tecniche contengano richiami alla normativa vigente in materia di progettazione e realizzazione degli impianti;
  • i rapporti tra il Gestore della rete e gli utenti, relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di connessione funzionali all'attività di trasmissione e non comprese nella rete di trasmissione nazionale, debbano essere disciplinati nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'ultimo alinea del considerato;
  • sia opportuna l'emanazione di direttive al Gestore della rete in materia di regole tecniche di connessione ai fini di un aggiornamento delle medesime nel corso dell'anno 2001, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 52/00;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

  1. l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. Il Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale;
  3. deliberazione n. 52/00 è la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000;
  4. regole tecniche di connessione è il documento "Regole tecniche di connessione" costituito da quattordici capitoli, suddivisi in paragrafi, trasmesso dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa all'Autorità con lettera in data 28 novembre 2000, prot. AD/P20000170;
  5. decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001.
Articolo 2
Approvazione delle regole tecniche di connessione
2.1 Le regole tecniche di connessione sono approvate con le modifiche vincolanti riportate al successivo articolo 3.
2.2 Il Gestore della rete entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione apporta le modifiche delle regole tecniche di connessione del precedente comma 2.1 e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 18 della deliberazione n. 52/00.
Articolo 3
Modifiche vincolanti delle regole tecniche di connessione
3.1 A conclusione del capitolo 2 delle regole tecniche di connessione è aggiunto il seguente periodo:

"L'adeguamento alle regole tecniche degli impianti esistenti avviene con gradualità, tenendo conto delle esigenze del servizio, dell'impegno di risorse richiesto dagli interventi e della sostenibilità dei relativi costi, anche mediante il ricorso alle deroghe di cui al successivo capitolo 12."

3.2 Al capitolo 4 delle regole tecniche di connessione, dopo il secondo capoverso, prima del paragrafo 4.1, è aggiunto il seguente periodo:

"L'utente progetta e realizza gli impianti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone e delle cose. L'esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d'arte."

3.3 Il capitolo 13 delle regole tecniche di connessione è soppresso.
Articolo 4
Direttive al Gestore della rete in materia di regole tecniche di connessione
4.1 Il Gestore della rete, compatibilmente con i vincoli di riservatezza delle informazioni cui è sottoposto, pubblica nel proprio sito internet (www.grtn.it) l'elenco delle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 52/00, unitamente alle motivazioni di carattere tecnico che giustificano la concessione di ciascuna deroga.
4.2 Il Gestore della rete, a seguito dell'emanazione del contratto-tipo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000, aggiorna le regole tecniche di connessione e utilizza il medesimo contratto-tipo per la disciplina dei rapporti con l'utente di cui all'articolo 13, comma 13.3, della deliberazione n. 52/00.
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore della rete e, per conoscenza, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5.2 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno 28 febbraio 2001.

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