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Delibera 27 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 318/01

Determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato

Pubblicata sul sito Internet www.autorita.energia.it il 28 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

G.U. serie generale n. 12 del 15 gennaio 2002

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001;

Premesso che:

  • con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99) l'Autorità ha determinato, tra l'altro, per l'anno 2000, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato;
  • la decisione di cui al precedente alinea è stata adottata per apprestare le necessarie garanzie per i clienti del mercato vincolato nel periodo necessario al consolidamento delle misure previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) anche al fine di creare un assetto che, prevenendo l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante nella produzione di energia elettrica, consenta il formarsi di prezzi efficienti dell'energia elettrica all'ingrosso;
  • al fine del consolidamento dell'assetto di cui al precedente alinea sarebbe stato necessario, almeno, il perfezionamento delle procedure per la cessione di capacità produttiva da parte dell'Enel Spa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99, l'assunzione da parte della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato sulla base delle direttive dell'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 e l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  • non vi sono elementi che consentano di prevedere che nell'anno 2002 si consolidino tutte le condizioni di assetto indicate come minime e necessarie al precedente alinea;
  • con delibera 22 novembre 2001, n. 272/01 (di seguito: delibera n. 272/01), l'Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto 26 gennaio 2000;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999 n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999 n. 81/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 158 del 8 luglio 1999;
  • la deliberazione n. 205/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000 n. 145/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 238/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 246/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 25 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 246/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2001 n. 122/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 154 del 5 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 122/01);
  • la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001 n. 211/01 (di seguito: delibera n. 211/01);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: Testo integrato);
  • la delibera n. 272/01;

Considerato che:

  • il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2000 è stato determinato con riferimento ai costi effettivi medi nazionali di produzione dell'energia elettrica relativi al 1997;
  • con la deliberazione n. 238/00 l'Autorità, in considerazione del fatto che le condizioni di assetto indicate in premessa non si sarebbero consolidate nel corso dell'anno 2001, ha determinato i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001;
  • la suddetta determinazione è stata adottata riducendo di una percentuale pari al 20% le componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione definite con la deliberazione n. 205/99;
  • la riduzione di cui al precedente alinea è stata decisa in relazione agli elementi desunti dall'istruttoria propedeutica all'adozione della deliberazione n. 81/99 nell'ambito della quale rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia, hanno indicato un costo fisso unitario di produzione sensibilmente inferiore al livello medio delle componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione, definite nella deliberazione n. 205/99 con riferimento all'anno 2000;
  • in particolare, l'Autorità, al fine di assicurare la necessaria gradualità nel processo di avvicinamento dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato al livello di prezzi compatibile con un sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, ha definito una riduzione della componente a copertura dei costi fissi di produzione, rispetto al livello determinato per l'anno 2000 con la deliberazione n. 205/00, inferiore alla percentuale indicata dagli esiti dell'istruttoria di cui al precedente alinea;
  • la riduzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, comunque, non determina alterazioni dell'equilibrio economico finanziario degli esercenti dal momento che con decorrenza dall'1 gennaio 2000, per un periodo di sette anni, è operativo il regime di reintegrazione, alle imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica producendo, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
  • il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 5288/01 del 31 luglio 2001, ha annullato la deliberazione n. 238/00 nella parte in cui ha definito il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato dal momento che la determinazione per l'anno 2001 non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e non è stata sufficientemente preparata sul piano istruttorio in relazione alla definizione della percentuale di riduzione; e che in detta sentenza è stata comunque espressamente riconosciuta la legittimazione dell'Autorità a regolare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato nei termini indicati in premessa;
  • avverso la sentenza di cui al precedente alinea l'Autorità ha assunto, con la delibera n.211/01, la decisione di proporre appello e che il giudizio instauratosi in conseguenza di tale atto propulsivo avrà esito nel corso dell'anno 2002;
  • i dati a disposizione dell'Autorità evidenziano che gli esercenti nell'anno 2001 hanno di fatto applicato, in attesa dell'esito del giudizio di cui al precedente alinea, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato definito dall'Autorità con la deliberazione n. 238/00;

Considerato che:

  • dall'1 gennaio 2001 la valorizzazione unitaria dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per il mercato vincolato è aumentata in seguito alla soppressione della parte B della tariffa ed al conseguente riconoscimento a questa energia della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi di combustibile;
  • la compensazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 è determinata in modo tale da consentire agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici ad essa assoggettati la copertura dei costi fissi unitari di impianto;
  • ai fini della determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato è stato avviato con delibera n. 272/01 un procedimento per l'analisi dei costi di generazione relativamente agli impianti alimentati da combustibili fossili convenzionali;
  • nell'ambito del procedimento di cui all'alinea precedente sono state richieste con riferimento all'anno 2000, relativamente alle imprese che, ai sensi delle deliberazioni n. 145/00, n. 246/00 e n. 122/01, hanno differito la decorrenza delle norme contenute dalla deliberazione n. 61/99, informazioni patrimoniali ed economiche riferite all'attività di produzione, distinta per comparti, e al totale dei servizi comuni, con riferimento alle poste di cui alla voce B) IMMOBILIZZAZIONI dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, comma 1 della deliberazione n. 61/99, nonché alle poste di cui alle voci A) VALORE DELLA PRODUZIONE e B) COSTI DELLA PRODUZIONE dello schema previsto dall'articolo 2425 del Codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, comma 2, della deliberazione n. 61/99;
  • ai principali produttori sono stati richiesti dati tecnici e informazioni patrimoniali ed economiche relative all'attività di produzione di energia elettrica nell'anno 2000, che è l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati consuntivi;
  • nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 272/01, sono state inoltre richieste informazioni relative a progetti di investimento, in programma o già realizzati, per aumentare o riqualificare la capacità termoelettrica disponibile, nonché dati tecnici di produzione (tra cui potenza, produzione, ore di manutenzione) relativi agli anni 1999, 2000 e 2001;
  • quanto indicato ai precedenti alinea del presente considerato comporti un rafforzamento dell'analisi propedeutica alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato nel senso indicato dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nella sopra richiamata sentenza;

Ritenuto che:

  • non essendo entrato in operatività il sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica nei tempi previsti dal decreto n. 79/99 e, non avendo ancora l'Acquirente unico assunto la funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, sia opportuno definire i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato ad un livello compatibile con un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, quale quello previsto a partire dall'1 gennaio 2001 dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  • la remunerazione complessivamente ottenuta dalle imprese produttrici per l'attività di produzione dell'energia elettrica per il mercato vincolato debba essere tale da consentire l'equilibrio economico finanziario delle medesime imprese, tenendo conto sia del regime di reintegrazione, alle imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica producendo, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva 96/92/CE che della compensazione della maggiore valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica previsti dal decreto 26 gennaio 2000;
  • sia opportuno che la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione sia determinata con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici, ed a livelli di produzione di riferimento;
  • i costi di cui al precedente alinea debbano essere determinati sulla base dei più recenti dati economici e patrimoniali certificati disponibili all'Autorità e con riferimento alle principali imprese produttrici la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • ai fini della determinazione dei costi di produzione riconosciuti, i dati economici e patrimoniali di cui al precedente alinea debbano essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni trascorsi tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il quale si stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti pari a quello previsto dall'articolo 54 del Testo integrato per i parametri RR, nonché considerando l'aumento dei costi di generazione rispetto all'anno precedente determinato dalla previsione da parte del Testo Integrato di corrispettivi per il servizio di trasporto a carico degli impianti di produzione a valere dall'1 gennaio 2002;
  • poiché il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui al precedente alinea assicura la reintegrazione della quota dei costi fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di quote di mercato conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE, i livelli di produzione di riferimento debbano essere determinati con riferimento a quote di mercato prevedibili in assenza di liberalizzazione e con riferimento agli impianti i cui costi concorrono alla determinazione dei costi di produzione riconosciuti;
  • coerentemente, i livelli di produzione di riferimento relativi all'anno 2002 debbano essere calcolati incrementando la produzione termoelettrica effettiva realizzata dagli impianti di cui al precedente alinea nell'anno di apertura del mercato alla concorrenza, che è il 1997, in misura pari all'incremento che avrebbe potuto realizzarsi se l'aumento di domanda fosse stato coperto, al netto degli incrementi della produzione di impianti ammessi a contributi ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, Cip n. 34/90 e Cip n. 6/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle importazioni, dalla produzione termoelettrica realizzata dagli impianti di cui al precedente alinea;
  • sia opportuno mantenere una articolazione per fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione analoga a quella prevista all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99;

DELIBERA

Articolo 1
Definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2002

1.1 Il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 è fissato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

 

Tabella 1: Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 26.1, lettera a) del Testo integrato

Fascia oraria PG (centesimi di euro/kWh)
F1 9,338
F2 3,755
F3 2,035
F4 0