Seguici su:






Delibera 21 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 309/01

Valutazione della bozza di accordo tra gli aderenti all'Association of European Transmission System Operators in materia di remunerazione dei transiti transfrontalieri sulle reti di trasporto dell'energia elettrica

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2001

Premesso che:

  • la società Gestore della rete di trasmissione Spa ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con nota in data 10 dicembre 2001 (prot. AD/P/20010320), lo schema di un accordo (di seguito: l'accordo) cui potrebbe aderire nella qualità di membro dell'Association of European Transmission System Operators (di seguito: ETSO), richiedendo all'Autorità le pregiudiziali valutazioni di competenza con primario riferimento ai profili tariffari di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n.79/99;
  • l'accordo, definito sulla base degli elementi scaturiti dai lavori del Forum europeo dei regolatori dell'energia elettrica organizzato dalla Commissione europea e con il contributo del Council of European Energy Regulators, rappresenta una soluzione transitoria per l'anno 2002 al problema della armonizzazione delle condizione economiche dei transiti di energia elettrica sulle reti di trasmissione di Paesi terzi rispetto a quelli di provenienza e di destinazione dell'energia elettrica commerciata (di seguito: transiti); e che la soluzione si sostanzia nella previsione di versamenti, rapportati ai costi che l'attività di scambio transfrontaliera origina, a carico dei gestori delle reti ove si collocano i punti di origine e di destinazione dei transiti e a favore di un apposito Fondo istituito dall' ETSO, nonché di erogazioni, a carico di detto Fondo, a favore dei gestori delle reti sulle quali si verificano i transiti;
  • dalla documentazione illustrativa dell'accordo si ricava che l'adesione allo stesso determinerebbe, a carico del Gestore della rete, un onere complessivo netto di circa 25 milioni di euro per l'anno 2002, calcolato sulle quantità stimate dell'energia elettrica fisicamente trasportabile dalla rete di interconnessione come determinate dalle misurazioni dei flussi di energia elettrica alle frontiere tra gli Stati;

Visti:

  • la direttiva europea 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, recante definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n.301/01);

Considerato che:

  • la materia disciplinata dall'accordo, riguardando tanto i transiti dell'energia elettrica destinata al mercato italiano quanto quelli dell'energia elettrica proveniente da tale mercato, rileva, in rapporto alle competenze dell'Autorità, sotto il duplice profilo della disciplina e delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasporto nazionali della copertura dell'onere che il Gestore della rete dovrebbe sostenere per l'alimentazione del fondo a valere sulla componente della tariffa di trasporto dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99;
  • permanendo riserve, condivise dal Council of European Energy Regulators, circa la fondatezza dei criteri utilizzati e la correttezza dei dati economici impiegati, l'accordoriveste una significativa importanza per lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e per la rimozione di alcune barriere di natura tariffaria all'esecuzione dei contratti di scambio transfrontaliero di energia elettrica, atteso che, attraverso la sua esecuzione, verrebbe garantita la libertà di transito senza alcun onere aggiuntivo per i flussi di energia elettrica corrispondenti ai transiti;
  • peraltro, in linea con valutazioni espresse anche nell'ambito del Council of European Energy Regulators, l'analisi dell'accordo ha evidenziato che alcuni dei criteri posti a base della soluzione temporanea illustrata in premessa non sono stati correttamente definiti; e che le riserve di cui al presente alinea si appuntano, in particolare, sul parametro richiamato nel terzo alinea della premessa, utilizzato per la quantificazione dell'onere che verrebbe assunto dal Gestore della rete, in ragione del fatto che, stanti le quote di capacità di trasporto riservate ad alcuni Stati transfrontalieri per l'allocazione autonoma per l'anno 2002 conformemente al disposto della deliberazione n. 301/01 (segnatamente Svizzera ed Austria, oltre alla Slovenia che non aderisce all'ETSO), la citata libertà di transito sarebbe fruibile per gli operatori italiani sulla sola parte di capacità di trasporto non riservata a detti Stati;

Ritenuto che:

  • sia necessario autorizzare l'adesione all'accordo dal parte del Gestore della rete dal momento che detto accordo incide in via integrativa sulla disciplina delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti di trasporto dell'energia elettrica sul territorio nazionale e, conseguentemente, garantire la copertura degli oneri a carico del Gestore della rete attraverso l'adeguamento della componente della tariffa di trasporto per il finanziamento del suo fabbisogno;
  • quanto indicato al precedente alinea, al fine di evitare l'imposizione di oneri impropri agli utenti del sistema elettrico nazionale, debba essere subordinato alla integrazione delle condizioni dell'accordo mediante l'inserimento della previsione che l'onere posto a carico dei gestori delle reti di trasmissione dell'energia elettrica sia da determinare con riferimento alla sola quantità di energia elettrica per il cui commercio possano essere utilizzati dei transiti;

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

Di autorizzare l'adesione della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) all'accordo "ETSO - CrossBorder Trade - Clearing and settlement agreement", nella versione trasmessa dalla stessa società con nota in data10 dicembre 2001 (prot. AD/P/20010320) (di seguito: l'accordo), riconoscendone gli effetti sulla disciplina delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti di trasporto dell'energia elettrica sul territorio nazionale e, conseguentemente, di garantire la copertura degli oneri che l'accordo pone a carico del Gestore della rete attraverso l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

Di disporre quanto indicato nel precedente alinea subordinatamente alle seguenti modifiche dell'accordo:

  1. specificazione dell'impegno dei singoli operatori di rete di trasmissione ad assicurare lo svolgimento dei transiti di energia elettrica sulle rispettive reti di trasmissione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto alla compensazione derivante dall'esecuzione del medesimo accordo
  2. inserimento della previsione che, nel caso l'impegno di cui al punto precedente sia assunto solo per una parte di una rete di interconnessione, gli oneri e i benefici previsti a carico o a favore dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica siano determinati con riferimento alla sola quantità di energia elettrica per il cui commercio possano essere utilizzati dei transiti.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

 

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.