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Delibera 03 ottobre 2001

Delibera 217/01

Parere al Ministro delle Attività Produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'articolo 13, comma 9, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2001;

Premesso che:

  • l'articolo 13, comma 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.142, del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), in relazione alla presentazione di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio, prevede che "in caso di concorrenza fra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obbiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • con nota del 27 marzo 2001 (prot. n. 209533, prot. Autorità n. 005768) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) uno schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio, per acquisirne l'avviso, ai sensi del sopra richiamato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 (di seguito: schema di decreto) .

Visti:

  • la legge n.481/95;
  • il decreto legislativo n.164/00;
  • il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
  • il decreto ministeriale 9 maggio 2001;
  • il decreto ministeriale 27 settembre 2001;

Considerato che:

Lo schema di decreto si inserisce in un quadro volto ad ampliare la capacità di stoccaggio del sistema Italia e ad incentivare l'ingresso di nuovi operatori interessati a svolgere detta attività. Lo schema medesimo, quindi, prevede criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al precedente concessionario sia nel caso in cui quest'ultimo avesse in concessione una coltivazione caratterizzata da profili conformi alla previsione del decreto n. 164/00, sia nel caso in cui vi sia subingresso di un nuovo concessionario di stoccaggio ad altro concessionario per la medesima attività.

Ritenuto che:

  1. Lo schema di decreto può essere complessivamente condiviso, con le osservazioni e le precisazioni che seguono.
  2. Coerentemente con gli indirizzi formulati con il decreto legislativo n. 164/00, è opportuno incrementare sia la capacità di stoccaggio nazionale di gas naturale, sia il numero di operatori che possono ottenere la concessione all'esercizio di tale attività. Per raggiungere tale obiettivo è necessario ridurre le barriere all'entrata di nuovi operatori e facilitarne l'ingresso nel mercato. La creazione di un mercato dello stoccaggio richiede che i potenziali nuovi entranti non si trovino a sostenere costi eccessivi di ingresso sul mercato.
  3. Per raggiungere tale obiettivo è necessario evitare che si pongano barriere all'entrata di nuovi operatori. In questa prospettiva, il riconoscimento, in caso di subentro di un nuovo concessionario di stoccaggio, di corrispettivi al preesistente titolare di una concessione di coltivazione o di stoccaggio deve essere disposto in modo che non possa configurarsi come un onere discriminatorio per il nuovo entrante. Tale circostanza scoraggerebbe infatti l'entrata poiché finirebbe con il condizionare a sfavore dei nuovi operatori la competizione che si svolgerebbe ad ingresso avvenuto. Va tenuto conto, nella determinazione del corrispettivo, dell'irrilevanza dell'onere sostenuto dall'operatore preesistente per ottenere il rilascio della concessione.
  4. Al fine di determinare un corrispettivo di una cessione che non abbia carattere espropriativo e non sia eccessivo, va innanzitutto esaminata la previsione del cumulo dei parametri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto.
  5. La valutazione di un'attività economica destinata ad essere ceduta ad altro titolare viene solitamente effettuata considerando o il criterio del costo o il criterio del valore di mercato. La considerazione dei parametri di cui alla lettera a) sembra individuare l'applicazione del criterio del costo, poiché prevede di comprendere nel corrispettivo il valore degli investimenti non ancora ammortizzati dall'impresa concessionaria. Invece la stima del gas ancora da estrarre, di cui alla lettera b), stima che va comunque espressamente limitata all'estraibilità con i mezzi tecnici e tecnologici disponibili da parte del concessionario, sembra far riferimento al valore di mercato, dal momento che essa include nel corrispettivo i ricavi volti alla remunerazione degli investimenti effettuati e dei costi operativi, oltre che al conseguimento di un margine di profitto. Se così è, la previsione di una somma dei valori indicati sotto la lettera a) e sotto la lettera b) sembra implicare una duplicazione.
  6. Allo scopo di evitare qualsiasi incertezza e di corrispondere un adeguato corrispettivo al concessionario uscente, è possibile tuttavia seguire il criterio del valore di mercato del gas limitatamente al periodo residuo della concessione di coltivazione, ed aggiungere al valore così determinato la quota dei costi relativa agli investimenti in apparecchiature funzionali alle attività di stoccaggio che non risultano ancora ammortizzati al termine della concessione medesima, tenuto conto che la loro vita economica residua potrebbe ben estendersi oltre questo stesso termine.
  7. Al fine della determinazione del valore di mercato del gas estraibile nel periodo residuo della concessione di coltivazione sono opportune alcune ulteriori precisazioni in merito al comma 1 dell'articolo 1.
    • 7.a- Si osserva che in conseguenza all'applicazione del criterio del valore di mercato del gas, di cui alla lettera b), sarebbe opportuno escludere, ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 9 del decreto legislativo n. 164/00, il volume di gas economicamente estraibile sulla base dei piani di lavoro approvati dal Ministero, ma non ancora realizzati al momento della trasformazione della concessione di coltivazione in concessione di stoccaggio. Si ritiene infatti che debbano essere riconosciuti i costi effettivamente sostenuti dalle imprese (ed in questo caso anche i mancati profitti) sulla base di piani di lavoro approvati, relativi sia ad infrastrutture già realizzate sia ad impegni di spesa già assunti e vincolanti. Non si ritiene invece opportuno che sia riconosciuto il volume del gas estraibile con infrastrutture per le quali non sia stato sostenuto alcun onere.
    • 7.b- Sempre con riferimento al criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto, sarebbe anche necessario escludere dal calcolo del corrispettivo il volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari, o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto ministeriale 6 agosto 1991, relativo all'approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 223, del 23 settembre 1991, o in forza di vincoli di natura ambientale e territoriale.
    • 7.c- Infine, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 dell'articolo 1, dal valore di mercato del gas rimanente, dopo aver considerato le deduzioni precedentemente elencate, dovrebbero essere anche sottratti i costi operativi che l'impresa avrebbe sostenuto se avesse potuto continuare lo sfruttamento della concessione di coltivazione in base agli investimenti in infrastrutture già realizzati nell'ambito del giacimento, nonché il totale delle royalties che il coltivatore avrebbe dovuto versare allo Stato sulla base della cessione del gas estratto con tali investimenti. Tali royalties possono essere valorizzate prendendo come riferimento i prezzi del gas calcolati come indicato al successivo punto 10 di questo parere.
  8. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, si osserva che nella determinazione del valore residuo degli investimenti non va tenuto conto dei contributi pubblici ricevuti dal concessionario, o della quota di questi che non sia stata restituita.
  9. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, si osserva che va escluso dalla procedura di attualizzazione del valore residuo degli investimenti tecnici l'uso degli indici ISTAT relativi al costo del lavoro e si propone di utilizzare esclusivamente l'indice ISTAT relativo agli investimenti fissi lordi. In tal caso viene meno la necessità di ponderazione dei dati contabili. Ciò è coerente con quanto stabilito nella deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120 per l'attualizzazione del valore degli investimenti effettuati nell'attività di trasporto, in ragione del fatto che il deflatore degli investimenti fissi lordi è l'indice che consente di ottenere una rivalutazione monetaria congruente degli investimenti effettuati.
  10. Con riferimento all'articolo 1, comma 4,lettera b) si osserva che i volumi di gas estraibile nel periodo residuo della concessione di coltivazione dovrebbero essere valorizzati sulla base della media dei prezzi di vendita del gas prodotto nell'ambito della concessione di coltivazione negli ultimi quattro anni, ponderata sulla base dei volumi di gas venduti a ciascun operatore nello stesso periodo, così come risultano dalle operazioni di fatturazione del coltivatore. Tali prezzi, risultanti dai versamenti delle aliquote di prodotto dovuti allo Stato per la concessione in esame, dovranno essere attualizzati in funzione dell'andamento dell'indice generale dei prezzi al consumo nel periodo considerato.
  11. Con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera c), si osserva che per ragioni di omogeneità con l'arco temporale proposto dallo schema di decreto alla lettera b) di questo stesso comma, sembra preferibile usare un tasso di attualizzazione pari alla redditività media delle attività di coltivazione degli idrocarburi del titolare della concessione di coltivazione nel quadriennio precedente
  12. Con riferimento all'articolo 1, comma 6, si osserva che appare opportuno prevedere che una volta che siano state definite dall'Autorità le tariffe per l'attività di stoccaggio, il valore del WACC da utilizzare sia quello riconosciuto dall'Autorità per la remunerazione di dette attività.
  13. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto da un nuovo operatore al precedente titolare di una concessione di stoccaggio non prorogata, l'Autorità é favorevole ad applicare il criterio del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rimasti a carico del precedente titolare della concessione di stoccaggio nel momento in cui quest'ultima decade, riconoscendo così a quest'ultimo un corrispettivo pari al valore residuo degli investimenti tecnici relativi a pertinenze della concessione in essere, funzionali all'attività di stoccaggio, come previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto, e il valore di mercato del gas ancora presente nel giacimento, limitatamente al solo gas che risulti essere stato immesso dal precedente titolare al fine di ottimizzare le prestazioni del giacimento.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'Autorità

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, con le osservazioni e le precisazioni di cui alla motivazione.

Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.