Delibera 18 settembre 2001
Delibera/Provvedimento 203/01
Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01
Pubblicata su questo sito il 25 settembre 2001, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 settembre 2001,
Premesso che:
- in data 30 aprile 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 200 (di seguito deliberazione n. 95/01) recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- sono stati riscontrati errori materiali nel testo dell'Allegato A alla deliberazione sopra richiamata;
Vista la deliberazione n. 95/01;
Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;
DELIBERA
Di sostituire nell'articolo 15 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 il comma 15.1 con il seguente:
"15.1 Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e prelievi riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti."
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.