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Delibera 14 febbraio 2001

Delibera/Provvedimento 20/01

Adozione di disposizioni in materia di gestione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97

G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio 2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001,

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte della Società Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete);
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, dalla data di entrata in vigore del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto, al mercato; e che ai sensi della medesima disposizione di cui al presente alinea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, include negli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, la differenza tra i costi di acquisto sostenuti dal Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità determina il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 e secondo criteri di incentivazione del Gestore della rete allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
  • il Ministro dell'industria con decreto 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: il decreto ministeriale), ha dato attuazione al sopra richiamato disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto ministeriale, peraltro, oltre alle disposizioni che costituiscono diretta attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, contiene ulteriori prescrizioni volte ad imporre al Gestore della rete criteri e modalità in applicazione dei quali collocare l'energia elettrica acquistata obbligatoriamente;
  • più in particolare, il decreto ministeriale prevede, in deroga al sopra richiamato disposto dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, che quote della capacità produttiva vengano riservate ad utenze che accettino clausole di interrompibilità in tempo reale a discrezione del Gestore della rete ovvero con preavviso massimo di 24 ore;
  • il decreto ministeriale fissa, inoltre, prezzi base d'asta per i tre scaglioni di capacità produttiva che si determinano in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente alinea;
  • i "diritti e le obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali" oggetto di trasferimento dall'Enel Spa al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, sono fondamentalmente quelli generati dalle cessioni vincolate di energia elettrica rilevanti ai fini dell'applicazione delle prezzi e delle condizioni incentivanti di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) anche in forza di specifici atti successivi di normazione primaria e secondaria che ne hanno esteso l'applicazione;
  • rientrano, peraltro, nel campo di applicazione del decreto ministeriale anche altre fattispecie, e più in particolare:
    1. cessioni dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua fino a 3 MW di cui alla deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 82/99, come integrata dalla deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 56/00;
    2. cessioni dell'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non diversamente collocata sul mercato, a prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (attualmente è in vigore la deliberazione 28 ottobre 1997, 108/97).

Premesso che:

  • il Gestore della rete, con nota in data 20 dicembre 2000 (prot. Presidenza dell'Autorità n. 70), ha segnalato all'Autorità che l'attività di compravendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, è caratterizzata, quanto in particolare alle compravendite dell'energia elettrica la cui produzione è incentivata ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92, da una costante inidoneità degli importi versati dagli acquirenti della medesima energia elettrica a titolo di IVA sui prezzi di vendita a compensare l'IVA versata dallo stesso Gestore ai propri danti causa sulle compere, in ragione della normale assenza di valore aggiunto nelle vendite come conseguenza della funzione di incentivazione propria dei prezzi amministrati di acquisto;
  • il Gestore della rete ha inoltre evidenziato, nelle nota in data 27 dicembre 2000 (prot. AD/P/20000197) recante "probabile 2000 e preliminare di budget 2001", con cui ha dato attuazione al disposto dell'articolo 2, della deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2000 n. 63/00, avente ad oggetto la richiesta di comunicazione alla medesima Autorità del bilancio preconsuntivo per l'esercizio 2000 e del bilancio previsionale per l'esercizio 2001, ai fini della assunzione delle richiamate determinazioni previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 in ordine al corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, che la situazione operativa di cui al precedente alinea può determinare, in considerazione delle caratteristiche del giro di affari dello stesso Gestore, un costante squilibrio del conto IVA per importi significativi sia pure a fronte della maturazione di un corrispondente credito di imposta; e che a fronte di detto squilibrio si renderebbe necessario, in assenza di entrate compensative, uno stabile ricorso al credito reso, peraltro, difficoltoso dalla capitalizzazione e dalla struttura patrimoniale del Gestore della rete e fonte di consistenti oneri finanziari che dovrebbero essere coperti dal corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale;
  • in particolare, secondo le indicazioni fornite dal Gestore della rete, la sopra richiamata difficoltà di accesso al credito bancario sarebbe determinata, da una parte, in considerazione dell'entità del capitale sociale e, dall'altra, del fatto che allo stesso Gestore, in virtù delle disposizioni dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 79/99, non è stata trasferita la proprietà della universalità di beni costituenti la rete di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999);
  • la situazione evidenziata nei precedenti alinea chiarisce che, al fine di assicurare, secondo il disposto dell'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, al Gestore della rete, la neutralità economica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica posti in essere dallo stesso Gestore in attuazione del mandato di cui all'articolo 3, comma 12, dello stesso decreto legislativo, deve essere considerata non solo la differenza tra i prezzi incentivati di acquisto e i prezzi di vendita dell'energia elettrica obbligatoriamente ritirata, sibbene anche l'impatto che sul conto economico del Gestore della rete produce l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA alle summenzionate transazioni;
  • una situazione analoga a quella descritta nei precedenti alinea non si è prodotta a carico dell'Enel Spa in conseguenza della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali oggetto di trasferimento al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
  • il Gestore della rete, con nota a firma dell'amministratore delegato in data 30 gennaio 2001, prot. n. AD/P/20010019, a supporto della quale ha fornito, in allegato, un parere redatto da uno Studio professionale specializzato in materia fiscale e tributaria, ha prospettato una soluzione alla situazione descritta nella presente premessa incentrata sulla "fatturazione diretta ai distributori della differenza tra costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali di vendita dell'energia CIP 6";

Premesso, inoltre che:

  • l'Autorità, con la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, recante "Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 251, del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00), ha definito, anteriormente al trasferimento dalla società Enel Spa al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, le modalità per assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi generati dalle attività conseguenti a detto trasferimento;
  • in particolare, l'articolo 2, commi 2.7 e 2.8, della deliberazione n. 108/99, dispongono che:
    1. a partire dalla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e dei relativi diritti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, il medesimo Gestore, qualora gestore contraente, è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto, il gettito relativo alla maggiorazione A3;
    2. a partire dalla data di cui al precedente punto a), la Cassa conguaglio per il settore elettrico versa al Gestore della rete la differenza tra i costi da questi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, dello medesimo decreto legislativo; e che tale versamento avviene entro quindici giorni dal ricevimento da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di idonea documentazione attestante la sussistenza della suddetta differenza secondo modalità definite dalla stessa Cassa;
  • le determinazioni di cui sopra sono state adottate anteriormente alla segnalazione del Gestore della rete avente ad oggetto l'incidenza economica e finanziaria dell'applicazione del regime in materia di IVA alle compravendite di energia elettrica incentivata ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e che, di conseguenza, non sono state adottate in considerazione delle conseguenze di tale incidenza;

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • la legge n. 481/95;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
  • deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

Visti:

  • il decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 57 del 9 marzo 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
  • la deliberazione n. 108/00;

Considerato:

  • con la deliberazione n. 43/00 l'Autorità ha riconosciuto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la facoltà di delegare:
    1. alla società Enel Distribuzione Spa il pagamento dell'acconto sui contributi dovuti alla società Enel Spa a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'articolo 3, comma 12, primo periodo del decreto legislativo n. 79/99;
    2. alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92 alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
  • nella concreta applicazione di tale disposizione le società delegate hanno trasferito il gettito della componente A3 pagata dai clienti finali del mercato vincolato da esse serviti a valere sulle tariffe di fornitura dell'energia elettrica senza che i prenditori emettessero fattura per l'importo corrispondente;

Considerato che:

  • la soluzione indicata dal Gestore della rete, a quanto è dato comprendere dal parere allegato alla richiamata nota in data 30 gennaio 2001, prot. n. AD/P/20010019, si basa sul versamento allo stesso Gestore, a titolo di acconto sui contributi ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, da parte dei distributori e dei gestori delle reti dei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata del gettito della componente A3 agli stessi versata rispettivamente, dai clienti finali del mercato vincolato unitamente ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e dagli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero unitamente ai corrispettivi per detto servizio;
  • l'attuale disciplina tariffaria del settore elettrico come risultante dalle deliberazioni n. 13/99, n. 204/99 e n. 205/99, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che la componente A3 sia pagata solo a valere sui corrispettivi per i servizi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero, ossia su corrispettivi dovuti nell'ambito di rapporti commerciali nei quali il Gestore della rete non è, di norma, controparte;
  • il Gestore della rete eroga servizi alle imprese di distribuzione quanto al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ovvero agli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero nei casi in cui sia gestore del punto di riconsegna dell'energia vettoriata, ovvero, nel caso di contratti serventi una pluralità di punti di riconsegna, nel caso in cui sia gestore del punto di riconsegna per il quale sia prevista la maggiore quantità di energia vettoriabile; che in questi casi il Gestore della rete percepisce, quanto al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, un ammontare determinato dall'applicazione dei corrispettivi unitari di cui all'articolo 3, della deliberazione dell'Autorità n. 205/99 e, quanto al vettoriamento, l'ordinaria tariffa fissata dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni ed integrazioni; e che solo nel secondo caso la tariffa include le diverse componenti tariffarie, ivi compresa la componente A3;
  • nel contesto del sopra richiamato assetto della disciplina tariffaria non è in alcun modo ipotizzabile un inglobamento della componente A3 in corrispettivi per servizi resi dal Gestore della rete alle imprese di distribuzione ovvero agli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica se non, limitamente a questo secondo caso, qualora il Gestore medesimo sia titolare del rapporto commerciale avente ad oggetto il vettoriamento dell'energia elettrica nella posizione di gestore del punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata;
  • il sopra menzionato assetto appare allo stato espressivo della soluzione più aderente all'esigenza di distribuire equamente sull'utenza il carico per il finanziamento delle finalità generali del sistema elettrico nazionale, tra l'altro in considerazione del fatto che, da un lato, una parte dell'energia fornita dalle imprese di distribuzione ai clienti finali vincolati non è trasportata sulla rete di trasmissione nazionale, e del fatto che, dall'altro, possono sussistere contratti di vettoriamento che non riguardano la rete di trasmissione nazionale;
  • in conseguenza di quanto indicato nei precedenti alinea il trasferimento del gettito della componente A3 percepito dalle imprese di distribuzione e dai gestori dei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata, si configurebbe come versamento diretto, su delega della CCSE, da detti soggetti al Gestore della rete, a titolo di acconto, sui contributi a questo dovuti a valere sul menzionato gettito ai sensi dell'articolo 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, in analogia con quanto disposto dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 43/00;

Considerato che le disposizioni adottate con la deliberazione n. 43/00, quanto alla gestione del gettito riveniente dal pagamento della componente A3, avevano il valore di norme transitorie destinate a produrre effetti sino al trasferimento dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL Spa al Gestore della rete ed erano state adottate, in generale, unitamente a quelle relative alla gestione del pagamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, consentendo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di delegare alle imprese di distribuzione costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il versamento dei contributi a titolo di acconto riconosciuti alle società che svolgono attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultassero dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussistesse un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero tali società fossero controllate dalla medesima società controllante;

Considerato che:

  • la situazione rappresentata dal Gestore della rete quanto agli oneri gestionali generabili dagli effetti dell'applicazione della disciplina in materia di IVA alle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99 deve essere valutata ai fini della adozione delle determinazioni finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario dello stesso Gestore della rete di trasmissione nazionale;
  • stante il quadro normativo sopra sinteticamente ricostruito sono ipotizzabili due opzioni operative: l'anticipazione, a titolo di contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, a valere sul gettito generato dalla componente A3, di importi volti a compensare lo sbilancio che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta in tal modo maturato; l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in considerazione dei costi finanziari da sostenere per la gestione di detto sbilancio;
  • la seconda delle opzioni indicate nel precedente alinea determina maggiori oneri a carico dell'utenza del settore dell'energia elettrica e, peraltro, secondo indicazioni fornite dal Gestore della rete e richiamate in premessa, appare riferita ad una modalità gestione difficilmente praticabile in considerazione della situazione dello stesso Gestore quanto a capitalizzazione e struttura patrimoniale;

Ritenuto che sia opportuno garantire al Gestore della rete la copertura degli oneri complessivamente generati dalla assunzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, adottando a tal fine la soluzione meno onerosa per gli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

  1. "l'Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. "il Gestore della rete" è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
  3. "decreto legislativo n. 79/99" è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;
  4. "il Conto A3" è il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.150 del 30 giugno 1997;
  5. "il decreto ministeriale" è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.280 del 30 novembre 2000;
  6. "la deliberazione n. 108/00" è la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 30 giugno 2000;
  7. "la deliberazione n.223/00" è la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n.223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2000;
Articolo 2
Modalità per la gestione del Conto A3
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.8, primo periodo, della deliberazione dell'Autorità n. 108/00, e fatto salvo quanto ivi previsto, la Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente all'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e non recuperabile in compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale.
  2. Il riconoscimento di cui al comma precedente viene effettuato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella misura dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione di cui al comma precedente in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente considerati.
  3. Il Gestore della rete dichiara alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile, tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00 dell'Autorità, nonché dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica; tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale.
  4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a versare al Gestore della rete, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui al precedente comma 3.
  5. Il Gestore della rete trasmette alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite tributarie e fiscali complessive.
  6. Gli importi liquidati dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta che costituisce presupposto del riconoscimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e riscossi dal Gestore della rete sono da questo versati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvede a registrarli sul Conto A3.
  7. Per il mese di febbraio 2001 il termine previsto al comma 3, è posticipato al ventesimo giorno.
Articolo 3
Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal giorno 1 febbraio 2001.