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Delibera 14 settembre 2001

Delibera/Provvedimento 199/01

Approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di finanza

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 settembre 2001,

Premesso che:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), tra l'altro, compiti di controllo e di ispezione, da esercitare nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas;

  • i sopracitati compiti, riguardando le attività che contribuiscono alla formazione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, comportano verifiche, accertamenti, valutazioni, perizie e sopralluoghi con accesso ad aziende, infrastrutture e impianti;

  • i medesimi compiti sin dall'anno in corso saranno connotati da una progressiva intensificazione in corrispondenza del completamento del quadro regolatorio risultante dai provvedimenti adottati dall'Autorità in attuazione dei mandati ad essa conferiti dalla legge n. 481/95 nonché in occasione del recepimento ed attuazione nell'ordinamento legislativo nazionale delle direttive europee concernenti il mercato interno dell'energia elettrica e del gas e in particolare con le attribuzioni assegnate all'Autorità dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

Visti:

  • la legge n. 481/1995;

  • l'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il corpo della Guardia di finanza, in relazione alla proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attività i militari del corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera dell'Autorità 11 dicembre 1996, n.5/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.93 del 22 aprile 1997, come successivamente integrato e modificato con la delibera 20 febbraio 2001, n. 26/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 69 del 23 marzo 2001;

Viste:

  • la delibera 2 aprile 1998, n. 33/98 con cui l'Autorità ha costituito l'Ufficio controlli tecnici e ispezioni con funzioni di verifica e valutazione, ivi incluse perizie e sopralluoghi, per quanto riguarda attività, infrastrutture e impianti, processi e componenti, finalizzati all'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas;

  • la delibera 18 settembre 1998 n. 118/98 con cui l'Autorità ha approvato il Protocollo di intesa con l'Enea con cui si prevede tra l'altro, che l'Autorità possa richiedere di utilizzare presso i propri uffici personale dell'Enea per l'esecuzione di specifiche funzioni (di seguito: delibera n. 118/98);

  • la delibera 23 luglio 1999, n. 106/99, con cui l'Autorità, nel quadro delle attività applicative del Protocollo di intesa di cui al precedente alinea, ha approvato il "Progetto di collaborazione in materia di controlli tecnici e ispezioni tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: delibera n. 106/99);

  • la delibera 22 marzo 2001, n. 65/01, con cui l'Autorità ha approvato uno schema di convenzione relativa ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: delibera n. 65/01);

Visto il documento "Proposta di delibera per l'approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (PROT.AU/01/278);

Considerato che:

  • le disposizioni della legge n. 481/95 aventi ad oggetto il dimensionamento numerico della pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità e il numero di posizioni di lavoro subordinato a termine che l'Autorità è legittimata a costituire, in quest'ultimo caso come modificate dal disposto dell'articolo 25 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, da un lato, e la ricaduta applicativa del progetto di collaborazione con l'Enea approvato in base alla delibera n. 106/99, dall'altro, non consentono l'acquisizione di risorse corrispondenti alle esigenze di impianto e operatività poste dai compiti di controllo e ispezione richiamati in premessa;

  • l'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2001 stabilisce che il corpo della Guardia di finanza, in relazione alla proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità amministrative indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attività i militari del corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti;

Considerato che:

  • lo schema di protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza approvato con la deliberazione n. 65/01 è stato trasmesso alla Guardia di finanza allo scopo di consentirne la valutazione e, in conseguenza di essa, di pattuire le eventuali modificazioni e integrazioni necessarie;

  • il Comando generale della Guardia di Finanza, terzo reparto operazioni, con nota in data 27 agosto 2001, prot. n. 2612/22, allegata alla richiamata proposta di delibera ha trasmesso uno schema di protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza nel quale vengono proposte alcune modifiche alla versione approvata dall'Autorità con la deliberazione n. 65/01;

  • le modifiche di cui al precedente alinea non alterano l'impostazione dello schema di Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza approvato dall'Autorità con la delibera n. 65/01, limitandosi ad apportare migliorie ed adeguamenti di carattere testuale ed implementando detto schema solo con l'inserimento di un articolo 9 che pone a carico dell'Autorità le spese di viaggio e di soggiorno che verranno sostenute, nel quadro della collaborazione, dal personale del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza, e di un articolo 8 nel quale si prevede l'organizzazione di attività di formazione funzionali all'efficiente disimpegno delle attività oggetto del sopra richiamato protocollo;

  • l'impatto della previsione di cui all'articolo 9 dello schema di Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza richiamato nel precedente alinea è da considerarsi relativamente limitato dal momento che non troverebbe applicazione nel caso in cui il Nucleo Speciale, come previsto dall'articolo 6, comma 6.3 di detto schema di Protocollo, si avvalga, tramite apposite deleghe, di personale della Guardia di Finanza appartenente ad altri reparti dislocati negli ambiti territoriali in cui si debbano svolgere le attività conoscitive sul campo;

Ritenuta l'opportunità di approvare il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza nella versione trasmessa dal Comando generale della Guardia di Finanza, terzo reparto operazioni, con nota in data 27 agosto 2001, prot. n. 2612/22 con modifiche e integrazioni formali, al fine di pervenire al più presto all'avvio dell'operatività del progetto di collaborazione ad esso sotteso ed in tal modo di apportare il conseguente supporto alla gestione dei compiti di controllo e ispezione richiamati in premessa;

Su proposta del dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale

DELIBERA

Di approvare il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di finanza allegato alla presente proposta di delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di designare, con riferimento all'articolo 11 del soprarichiamato Protocollo, quali responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di responsabile del Servizio legislativo e legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quanto agli aspetti programmatici e il dott. Alvaro Palamidessi, nella sua posizione di direttore dell'ufficio controlli tecniciv e ispezioni, quanto agli aspetti operativi;

Di dare mandato al Presidente ed al dott. Antonio Molteni per i seguiti di competenza

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITA' PER L'ENERGIA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

 

L'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorità) e la Guardia di Finanza:

Premesso che:

  • l'esercizio della funzione conoscitiva è essenziale per l'Autorità ai fini del consapevole ed incisivo svolgimento della potestà di regolazione dei servizi di pubblica utilità di sua competenza;

  • l'Autorità acquisisce elementi di informazione e di valutazione attraverso un complesso di poteri conoscitivi puntualmente individuati dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge n. 481/95);

  • lo sviluppo della funzione conoscitiva esige l'esercizio da parte dell'Autorità di poteri di accertamento, sotto forma anche di ispezioni e controlli, presso gli esercenti e servizi di pubblica utilità;

  • per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Autorità può avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri corpi dello Stato;

  • la centralità dei poteri conoscitivi e la connessa possibilità di avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri organismi statali, trovano esplicito riconoscimento anche nella disciplina di altre autorità amministrative indipendenti;

Premesso che:

  • con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza 21 luglio 1995, n. 252769/310, è stato costituito un reparto specificamente i caricato di prestare collaborazione sul versante ispettivo a favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, denominato "Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza" (poi ridenominato, a seguito della ristrutturazione ordinativa del corpo di cui al provvedimento in data 23 dicembre 1999, n. 418000, "Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza", orientato a prestare collaborazione anche a favore dell'Autorità);

Visti:

  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, secondo cui le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

  • l'articolo 2, comma 20, lettera b) della legge n. 481/95, il quale prevede che l'Autorità effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

  • gli artt. 2, comma 20, lettera a), 2, comma 12, lettera g) e 2, comma 38, della legge n. 481/95, che abilitano l'Autorità a svolgere controlli relativi al versamento da parte dei soggetti esercenti il servizio, del contributo all'onore derivante dal funzionamento dell'Autorità medesima;

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, che abilita l'Autorità ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di inottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;

  • l'articolo 20, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, che abilita altresì l'Autorità, in caso di reiterazione delle sopraccitate trasgressioni, a sospendere l'attività d'impresa fino a sei mesi ovvero a proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

  • l'articolo 2, comma 27, della legge n.481/95, che attribuisce all'Autorità autonomia organizzativa ed amministrativa;

  • l'articolo 3, commi le 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le autorità Indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attività i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi ed i regolamenti vigenti;

  • il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

Tutto ciò premesso e visto, l'Autorità e la Guardia di Finanza concordano di disciplinare la loro collaborazione nei seguenti termini.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1
Definizioni

1.1. Ai fini del presente Protocollo d'Intesa si applicano le seguenti definizioni:

  1. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

  2. La legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;

  3. Il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato è il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

  4. La lettera di richiesta è la nota con la quale l'Autorità chiede la collaborazione al Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza, sul singolo specifico intervento rientrante nell'ambito di applicazione del presente Protocollo;

  5. Gli accertamenti sono le attività di controllo nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità, dell'ottemperanza agli atti o ai provvedimenti dell'Autorità;

  6. L'atto di programmazione annuale è l'atto con cui l'Autorità stabilisce gli accertamenti programmati o ordinari, sulla base del quale vengono effettuate le attività disciplinate dal presente Protocollo;

  7. Gli accertamenti una tantum o straordinari sono gli accertamenti disposti dall'Autorità volta per volta e non inseriti nell'atto di programmazione annuale di cui alla precedente lettera f);

  8. Il procedimento ispettivo è una sequenza di atti giuridici ed operazioni di controllo effettuate nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità.

TITOLO II

Attività di collaborazione

 

Articolo 2
Rapporti di collaborazione
2.1 La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia e del gas. A tal fine, l'Autorità provvederà ad attivare esclusivamente il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, quale reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in favore dell'Autorità medesima.
2.2 Gli accertamenti sono individuati nel successivo articolo 6.
2.3 Gli accertamenti, sia programmati che straordinari, sono svolti dal Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato esclusivamente su incarico dell'Autorità attribuito mediante la trasmissione al Nucleo speciale stesso di un'apposita lettera di richiesta che abbia i contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 5.1.
2.4 L'Autorità fornisce al Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato le informazioni e gli elementi utili ai fini del buon andamento della collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo.
Articolo 3
Segnalazioni
3.1 Il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato segnala all'Autorità ogni notizia relativa a presunte violazioni dei provvedimenti della stessa, sottoponendole altresì ogni elemento conoscitivo, autonomamente acquisito dallo stesso e dagli altri reparti della Guardia di Finanza, che ritenga rilavante ai fini dell'esercizio dei poteri nella titolarità dell'Autorità.
Articolo 4
Relazione, incontri e scambio di informazioni
4.1

Tra l'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato si svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo.

4.2 L'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato si impegnano a realizzare un interscambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative, concordando le modalità per al realizzazione di detto interscambio negli incontri periodici di cui al comma 4.1.

TITOLO III

Procedure di accertamento

 

Articolo 5
Lettera di richiesta
5.1

Ogni attività collaborativa viene svolta dal Nucleo Speciale sulla base di una lettera di richiesta dell'Autorità, che indica:

  1. l'oggetto e lo scopo del controllo;

  2. i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono effettuare i controlli;

  3. i soggetti presso i quali effettuare controlli;

  4. le modalità per l'effettuazione dei controlli;

  5. le sanzioni applicabili nelle ipotesi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, nell'ottemperanza alle richieste connesse all'effettuazione dei controlli;

  6. l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento ispettivo;

  7. l'ufficio al quale dovrà essere inoltrata la relazione ispettiva

5.2 La lettera di richiesta viene esibita al soggetto sottoposto a controllo all'inizio dell'attività ispettiva.
Articolo 6
Accertamenti
6.1 Gli accertamenti possono effettuarsi mediante accessi, ispezioni ed acquisizioni della documentazione e delle notizie utili, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95.
6.2 Gli accertamenti possono effettuarsi anche in relazione al rispetto degli atti di cui all'articolo 2, commi 36 e 37, della legge n. 481/95, ed al versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95.
6.3 Gli accertamenti possono esser svolti:
  1. da personale dell'Autorità assistito da militari della Guardia di Finanza delegati dal Nucleo Speciale;

  2. direttamente dal Nucleo Speciale o da altri reparti della Guardia di Finanza da quest'ultimo delegati.

6.4 Il personale dell'Autorità assistito da militari del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, ovvero questi ultimi, esercitano i loro poteri su presentazione della lettera di richiesta di cui al precedente articolo 5.
Articolo 7
Esiti degli accertamenti
7.1 IL Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato riferisce e trasmette, unitamente alla documentazione acquisita, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo 6 esclusivamente all'Autorità, salvi gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1 e seguenti della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 8
Profili didattici e formativi
8.1 L'Autorità organizza, presso le proprie strutture incontri e corsi in favore del personale della Guardia di Finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo, ovvero partecipa con proprio personale e mezzi a corsi della stessa tipologia attivati dal Corpo presso proprie strutture.
Articolo 9
Disposizioni amministrative
9.1 Le spesi di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, sono a carico dell'Autorità e verranno riconosciute in applicazione di criteri di equivalenza ai trattamenti pro tempore riconosciuti al personale di ruolo dell'Autorità dotato di analogo inquadramento.
Articolo 10
Integrazioni e modifiche
10.1 Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti.
Articolo 11
Responsabili dell'accordo
11.1

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:

  1. quanto agli aspetti programmatici, per l'Autorità il direttore del Servizio legislativo e legale e per la Guardia di Finanza il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale;

  2. quanto agli aspetti operativi, per l'Autorità il direttore dell'Ufficio controlli tecnici e ispezioni e per la Guardia di Finanza il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato.

Roma, lì

 

per
l'Autorità per l'energia e il gas
Il Presidente
Prof. Pippo Ranci

 

per
la Guardia di Finanza
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Alberto Zignani

Allegati: