Seguici su:






Delibera 29 agosto 2001

Delibera/Provvedimento 189/01

Aggiornamento per il bimestre settembre - ottobre 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e per l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

G.U. serie generale n. 231 del 13 settembre 2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 agosto 2001,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 90/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario e deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01 e deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 155 del 6 luglio 2001;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario - Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, recante modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99 e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: deliberazione n. 230/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

Ritenuto che non sia necessario per il bimestre settembre - ottobre modificare i valori delle componenti e dei parametri della tariffa elettrica di cui alla deliberazione n. 204/99 rispetto al bimestre precedente

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

  1. deliberazione n. 90/01 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001;
  2. deliberazione n. 146/01 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001.
Articolo 2
Aggiornamento delle componenti A e UC

Per il quinto bimestre (settembre - ottobre) 2001 sono confermati i valori delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione n. 146/01.

Articolo 3
Aggiornamento del parametro PG

Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2001 è confermato il valore del parametro PG di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 90/01.

Articolo 4
Aggiornamento delle componenti PV

Per il quinto bimestre (settembre - ottobre) 2001 sono confermati i valori delle componenti PV di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 90/01.

Articolo 5
Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1 settembre 2001.