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Delibera 07 agosto 2001

Delibera/Provvedimento 184/01

Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale

G.U. serie generale n. 199 del 28 agosto 2001
 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2001;

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) è investita di funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";
  • ai fini di cui al precedente alinea, l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di diverse tipologie di utenti, nelle quali si lamenta che, nei contratti di fornitura di gas naturale, non sia riconosciuta ai clienti la facoltà di recedere dai contratti;

Visti:

  • la legge n. 481/95, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera h);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione 18 ottobre 2000, n. 193/00, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 273 del 22 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 193/00);
  • il documento per la consultazione "Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali", approvato e diffuso dall'Autorità in data 6 dicembre 2000 - PROT. AU/00/323 (di seguito: documento per la consultazione 6 dicembre 2000) e le osservazioni pervenute in esito a detto documento;

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 164/00, definisce la categoria di cliente idoneo come "la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero";
  • l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 individua la tipologia di soggetti ai quali è attribuita, fino al 31 dicembre 2002, la qualifica di cliente idoneo e prevede che, dal primo gennaio 2003, tutti i clienti siano clienti idonei;
  • attualmente sono in corso numerosi contratti di fornitura, aventi ad oggetto la vendita o la consegna del gas naturale;
  • le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano la diffusa esigenza di accelerare il processo di liberalizzazione del mercato;

Ritenuto che:

  • al fine di promuovere la concorrenza, sia necessario assicurare la possibilità di scelta del fornitore, senza eccessivi vincoli;
  • tale possibilità si riferisca ai soli clienti che possono esercitare una facoltà di scelta e cioè ai clienti idonei, con riferimento ai contratti di fornitura sia già in corso, sia di futura stipulazione;
  • la facoltà di scelta del fornitore senza eccessivi vincoli debba essere garantita a tutti i clienti idonei, atteso che non sono ancora sussistenti tutte le condizioni perché ci sia di fatto una piena ed effettiva concorrenza, a causa delle inevitabili inerzie ereditate dal sistema precedente;
  • la facoltà di cui al precedente alinea debba essere riconosciuta ai clienti idonei come definiti dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00, anche a prescindere dall'attestazione di tale qualifica ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 193/00;
  • sebbene sia necessario riconoscere a tutti i clienti idonei la facoltà di recedere dai contratti, sia anche necessario prevedere diversi termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso, in funzione della durata del singolo contratto nel quale la medesima clausola deve essere inserita;

DELIBERA

Di approvare la seguente direttiva

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

  1. cliente idoneo è il cliente al quale sia attribuita la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche a prescindere dall'attestazione di tale qualifica ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 193/00;
  2. contratto di fornitura è il contratto avente ad oggetto il servizio di consegna o di vendita di gas naturale.
Articolo 2
Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i contratti di fornitura, anche in corso, stipulati con clienti idonei.

Articolo 3
Riconoscimento della facoltà di recesso

Nei contratti di cui all'articolo 2 sia riconosciuta al cliente idoneo, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:

  1. sei mesi, in caso di contratti di durata pluriennale;
  2. tre mesi, in caso di contratti di durata annuale.
Articolo 4
Disposizioni finali

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

 

Di dare mandato al Presidente per gli adempimenti a seguire.