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Delibera 27 giugno 2001

Delibera/Provvedimento 147/01

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2001 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

G.U. serie generale n. 155 del 6 luglio 2001

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2001,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 aprile 2001, n.

91/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12

maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 91/01), l'indice dei prezzi di

riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una

variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre

1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303

del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre

1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999

(di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità

con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n.

87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1

luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999,

25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre

1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n.

40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29

febbraio 2000, , 21 aprile 2000, n. 82/00,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000,

22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n.

160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31

agosto 2000, 24 ottobre 2000, n.199/00,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000,

28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento

ordinario n. 2, 20 febbraio 2001 n. 28/01, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.55 del 7 marzo 2001 e

n.91/01 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.

237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5

gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00),

così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24

gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001 n.

58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29

marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n.

135/01, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni ΔT

definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di

consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla

medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento

tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a

partire dall'1 luglio 2001;

Visto in particolare l'articolo 1 della deliberazione n.

52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas

naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice

It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in

aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente

a riferimento;

DELIBERA

Articolo 1
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

Le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del

mercato vincolato di cui all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.

52/99 sono diminuite di 0,91 L/MJ. La diminuzione è pari a 35,1 L/mc per le

forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a

9.200 kcal/mc standard.

Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere

dall'1 luglio 2001.