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Delibera 05 giugno 2001

Delibera/Provvedimento 122/01

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99

G.U. serie generale n. 154 del 5 luglio 2001

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 giugno 2001,

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;
  • ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva;
  • l'Autorità con deliberazione 3 agosto 2000, n. 145/00 (di seguito deliberazione n. 145/00 dell'Autorità), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 213 del 12 settembre 2000, e con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 246/00 (di seguito deliberazione n. 246/00) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 20 del 25 gennaio 2001, ha disposto per alcuni soggetti che ne avevano fatto richiesta il differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della deliberazione n. 246/00 è stato posto un termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione alla presentazione di ulteriori richieste di differimento degli obblighi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della delibera n. 61/99;
  • l'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A, l'Azienda Energetica Municipale Torino S.p.A, l'AEM Spa di Milano, ASM Brescia S.p.A, la META S.p.A di Modena, l'Azienda Multiservizi Imolese S.p.A di Imola, l'ACEA S.p.A di Roma, la SERENE S.p.A di Torino, l'EnBW Italia S.p.A, ai sensi del sopra citato articolo 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorità n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorità, entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;
  • la SOGETEL S.p.A di Torino, Sondel S.p.A per conto di: Sondel S.p.A., Termica Buffalora S.r.l., Termica Celano s.r.l. Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l, Termica Narni S.r.l, Termica Sesto San Giovanni S.r.l, Termica Settimo Torinese S.r.l, Termica Lucchese S.r.l, Sondel Trasmissione S.r.l, Sondel Energy Trading S.r.l, Caffaro Energia S.r.l per conto di: Caffaro Energia S.r.l, Caffaro Energia Trasmissione S.r.l, la S.I.P.P.I.C. S.p.A. Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri di Napoli ai sensi del sopra citato articolo 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorità n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorità, entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento all'esercizio 2002 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Premesso inoltre che:

  • i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 dell'1 aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997) determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica;
  • l'articolo 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a decorrere dall'1 gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione n. 61/99, e in particolare l'articolo 15, comma 2;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e in particolare l'articolo 21, comma 11, secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/58, sottoposti a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191;
  • i decreti del Ministro dell'industria, 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997, che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica.

Considerato che:

  • le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa sono state motivate essenzialmente da difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi;
  • lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attività del settore elettrico;
  • la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, crea una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilità dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica.

Considerato altresì che la S.I.P.P.I.C. S.p.A. Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri di Napoli ha presentato richiesta all'Autorità per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e che tale richiesta è stata accolta con la deliberazione n. 246/00;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle istanze di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse, ancorché siano state inviate con un certo ritardo;

Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;

DELIBERA

Articolo 1
Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99

L'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A, l'Azienda Energetica Municipale Torino S.p.A, l'AEM Spa di Milano, ASM Brescia S.p.A, la META S.p.A di Modena, l'Azienda Multiservizi Imolese S.p.A di Imola, l'ACEA S.p.A di Roma, la SERENE S.p.A di Torino, l'EnBW Italia S.p.A, la SOGETEL S.p.A di Torino, Sondel S.p.A., Termica Buffalora S.r.l., Termica Celano s.r.l. Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l, Termica Narni S.r.l, Termica Sesto San Giovanni S.r.l, Termica Settimo Torinese S.r.l, Termica Lucchese S.r.l, Sondel Trasmissione S.r.l, Sondel Energy Trading S.r.l, Caffaro Energia S.r.l, Caffaro Energia Trasmissione S.r.l, sono tenuti all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000.

Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
2.1 In deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione in materia di separazione contabile e amministrativa, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997.
2.2 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.