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Isole minori non interconnesse: remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili

 

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017

Il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha definito le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili nel territorio delle seguenti isole:

  • isole dell'arcipelago Toscano: Capraia e Giglio;
  • isole Ponziane: Ponza e Ventotene;
  • isole dell'arcipelago Campano: Capri (esclusivamente nel caso di impianti entrati in esercizio entro la data del 27 giugno 2019);
  • isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti;
  • isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano;
  • Ustica;
  • isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo;
  • Pantelleria;
  • isole Pelagie: Lampedusa e Linosa.

Per ciascuna delle predette isole, l'Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individua obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili, da raggiungere entro il 31 dicembre 2020, in relazione a:

  1. installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling. Concorre a tale obiettivo anche l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
  2. installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica isolana, alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente. I predetti impianti di produzione possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero possono immettere in rete tutta l'energia elettrica prodotta.

Gli interventi precedentemente descritti possono essere eseguiti dai gestori delle reti elettriche delle singole isole ovvero da soggetti terzi.

Il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati:

  • definisce i requisiti che devono possedere gli impianti per accedere alle nuove forme di remunerazione di cui al medesimo decreto ministeriale, nonché le modalità per l'effettuazione dei conseguenti controlli assegnati al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) richiamando, allo scopo, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014;
  • assegna all'Autorità il compito di definire le modalità di remunerazione degli interventi e di utilizzo dell'energia prodotta nel rispetto dei principi ivi richiamati;
  • promuove l'ammodernamento delle reti elettriche isolane;
  • promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale secondo i termini indicati nel medesimo decreto ministeriale;
  • definisce le condizioni per eventuali cumulabilità degli incentivi;
  • definisce, nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, semplificazioni autorizzative qualora i medesimi impianti siano installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.

 

La deliberazione 558/2018/R/efr

La deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A definiscono la remunerazione spettante ai produttori di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse, nonché le relative modalità di accesso, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017.

La remunerazione definita dalla deliberazione 558/2018/R/efr e dal relativo Allegato A:

  1. nel caso di impianti di produzione di energia elettrica:
    1. spetta solo all'energia elettrica prodotta da impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dalla data del 15 novembre 2018 (data successiva alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 558/2018/R/efr), compresi i potenziamenti e le riattivazioni, purché rispettino i requisiti previsti dall'Allegato 1 all'Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr;
    2. non trova applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/11);
  2. nel caso di impianti di produzione di energia termica spetta solo:
    1. all'energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il solar cooling entrati in esercizio dalla data del 15 novembre 2018, purché rispettino i requisiti previsti dall'Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017;
    2. alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio dalla data del 15 novembre 2018, purché rispettino i requisiti previsti dall'Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.

Si evidenzia che nel caso in cui un'isola sia interconnessa alla rete elettrica nazionale, le disposizioni della deliberazione 558/2018/R/efr e del relativo Allegato A trovano applicazione limitatamente agli impianti di produzione aventi diritto che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione comunicata da Terna S.p.A. all'Autorità.

Remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

L'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr definisce la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il periodo di diritto alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è pari a 20 anni,  considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti Autorità, applicando i medesimi criteri previsti dal decreto 5 luglio 2012 e dal decreto 23 giugno 2016.

Ai fini della quantificazione della remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'istanza inviata al GSE, il produttore sceglie tra le seguenti opzioni di remunerazione:

  1. opzione 1:
    la tariffa base è pari al costo evitato efficiente di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr (differenziato per ciascuna isola non interconnessa), entro il valore minimo e il valore massimo differenziati per classi di potenza di cui alla Tabella 2 del medesimo Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr. Per ogni anno solare:
    1. nei casi in cui il costo evitato efficiente risulta inferiore rispetto al valore minimo di cui alla predetta Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore minimo;
    2. nei casi in cui il costo evitato efficiente risulta compreso tra il valore minimo e il valore massimo di cui alla predetta Tabella 2, la tariffa base è pari al costo evitato efficiente di cui alla predetta Tabella 1;
    3. nei casi in cui il costo evitato efficiente risulta superiore rispetto al valore massimo di cui alla predetta Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore massimo;
  2. opzione 2:
    la tariffa base è pari al valore differenziato per classi di potenza e per gruppo di isole di cui alla Tabella 3.

La scelta effettuata in relazione alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili vale per l'intero periodo di diritto alla remunerazione e non può essere oggetto di modifica.

La remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è:

  1. di tipo feed in tariff per la quota di energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete. La remunerazione unitaria per tale quota di energia elettrica è pari alla tariffa base precedentemente descritta;
  2. di tipo feed in premium per la quota di energia elettrica incentivata istantaneamente consumata in sito. La remunerazione unitaria per tale quota di energia elettrica è pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa base precedentemente descritta e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito.

Il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito è il valore, pari alla somma della media aritmetica, su base annuale solare, dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) relativi all'anno precedente e del corrispettivo unitario denominato CUSf di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto (Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr) relativo all'anno precedente definito per utenti dello scambio sul posto nell'ipotesi di cliente finale domestico residente con consumo fino a 1.800 kWh/anno.

Si evidenzia, inoltre, che:

  • il GSE riconosce le tariffe incentivanti secondo tempistiche e modalità definite dal medesimo GSE;
  • il GSE, per ogni impianto di produzione che accede alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:
    1. all'energia elettrica incentivata riconosce la remunerazione unitaria precedentemente descritta;
    2. all'energia elettrica immessa e non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare riconosce il Prezzo Unico Nazionale (PUN), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione;
    3. applica il medesimo corrispettivo, a copertura dei propri costi amministrativi, previsto dal paragrafo 1 dell'Allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 per gli impianti fotovoltaici;
  • nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, per l'intera quantità di energia elettrica prodotta netta il GSE eroga un premio ulteriore alla remunerazione spettante, pari a 14 €/MWh;
  • nel caso di riattivazioni, la tariffa base è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8;
  • qualora fossero presenti sistemi di accumulo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 6 della deliberazione 574/2014/R/eel;
  • la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A è alternativa all'accesso ai regimi commerciali di ritiro dedicato (deliberazione n. 280/07 e relativo Allegato A) e di scambio sul posto (deliberazione 570/2012/R/efr e relativo Testo Integrato Scambio sul Posto) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28/11;
  • per gli anni successivi al periodo di diritto alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'energia elettrica immessa in rete può essere ritirata e valorizzata sulla base degli schemi regolatori vigenti, ivi inclusi il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.

 

Valori e modalità di aggiornamento e revisione

I valori del termine Cgasolio_auto di cui alla Tabella 1 e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito sono aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno con determinazione del Direttore DMEA di Arera e trovano applicazione per il medesimo anno nel quale è stato effettuato l'aggiornamento.
Pertanto questi valori sono applicati per ciascun anno in cui si accede alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I valori di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 sono oggetto di revisione automatica, effettuata con determinazione del Direttore DMEA, a fronte di eventuali aggiornamenti dei parametri che compongono il WACC, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 583/2015/R/com (Testo Integrato WACC), fermo restando che:

  • il termine g, pari al rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma di capitale proprio (E) e capitale di debito (D+E), è pari a 0,8;
  • il termine βasset, misura del rischio sistematico depurato dall'effetto derivante dalla struttura finanziaria e dal livello di indebitamento delle imprese, è pari a 0,429.

I valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 rivisti sono applicati solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente alle medesime revisioni.

Si evidenzia, inoltre, che:

  • la formula di cui alla Tabella 1 e
  • i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3

sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.

Valori

Cgasolio_auto di cui alla Tabella 1

valori validi per l'anno

Tabella 1
 

Energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito 

valori validi per l'anno


Tabella 2

valori validi per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo indicato
anni precedenti 

  Tariffe base [€/MWh]
  01/01/2022 - 31/12/2024
Potenza nominale impianto
[kW]
Valore minimo
tariffa base
Valore massimo
tariffa base
0,5 ≤ P ≤ 6 147,1 210,3
6 < P ≤ 20 133,8 192,8
20 < P ≤ 200 124,6 177,6
P > 200 116,4 161,7

I valori sono stati aggiornati con determinazione DMEA/EFR/1/2022

  Tariffe base [€/MWh]
  01/01/2019 - 31/12/2021 15/11/2018 - 31/12/2018
Potenza nominale impianto
[kW]
Valore minimo
tariffa base
Valore massimo
tariffa base
Valore minimo
tariffa base
Valore massimo
tariffa base
0,5 ≤ P ≤ 6 150,8 216,1 147,5 211,4
6 < P ≤ 20 137,1 198,1 134,1 193,8
20 < P ≤ 200 127,7 182,4 124,9 178,5
P > 200 119,3 166,0 116,7 162,4

I valori per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo: per 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 sono stati aggiornati con determinazione DMEA/EFR/7/2018 a seguito dell'aggiornamento dei parametri che compongono il WACC (deliberazione 639/2018/R/com) con effetto per il triennio 2019-2021

Tabella 3
valori validi per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo indicato
formato 

periodo 01/01/2022 - 31/12/2024

  Tariffe base [€/MWh]
Potenza nominale impianto
[kW]
Lampedusa
Linosa
Pantelleria
Alicudi
Filicudi
Marettimo
Panarea
Salina
Stromboli
Levanzo
Lipari
Ustica
Vulcano
Capraia
Capri
Giglio
Ponza
Tremiti
Ventotene
Favignana
0,5 ≤ P ≤ 6 166,2 191,8 171,1 187,4 154,6
6 < P ≤ 20 151,5 175,8 156,0 170,8 140,5
20 < P ≤ 200 140,5 162,0 144,7 158,5 130,9
P > 200 129,5 147,4 133,3 145,9 122,3

I valori sono stati aggiornati con determinazione DMEA/EFR/1/2022

periodo 01/01/2019 - 31/12/2021

  Tariffe base [€/MWh]
Potenza nominale impianto
[kW]
Lampedusa
Linosa
Pantelleria
Alicudi
Filicudi
Marettimo
Panarea
Salina
Stromboli
Levanzo
Lipari
Ustica
Vulcano
Capraia
Capri
Giglio
Ponza
Tremiti
Ventotene
Favignana
0,5 ≤ P ≤ 6 170,6 197,1 175,6 192,3 158,4
6 < P ≤ 20 155,5 180,7 160,1 175,3 144,0
20 < P ≤ 200 144,2 166,4 148,4 162,6 134,1
P > 200 132,8 151,4 136,7 149,7 125,3

I valori per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo: per 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 sono stati aggiornati con determinazione DMEA/EFR/7/2018 a seguito dell'aggiornamento dei parametri che compongono il WACC (deliberazione 639/2018/R/com) con effetto per il triennio 2019-2021

periodo 15/11/2018 - 31/12/2018

  Tariffe base [€/MWh]
Potenza nominale impianto
[kW]
Lampedusa
Linosa
Pantelleria
Alicudi
Filicudi
Marettimo
Panarea
Salina
Stromboli
Levanzo
Lipari
Ustica
Vulcano
Capraia
Capri
Giglio
Ponza
Tremiti
Ventotene
Favignana
0,5 ≤ P ≤ 6 166,8 192,5 171,7 188,0 155,1
6 < P ≤ 20 152,0 176,7 156,5 171,4 141,0
20 < P ≤ 200 141,0 162,6 145,2 159,0 131,3
P > 200 129,9 148,0 133,7 146,4 122,7

 

Remunerazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

L'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr definisce la remunerazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La remunerazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è riconosciuta in un'unica soluzione.

Nel caso delle pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, la remunerazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016:

  1. nel limite massimo di 500 €, nel caso di prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri;
  2. nel limite massimo di 800 €, nel caso di prodotti con capacità superiore a 150 litri.

Nel caso di impianti solari termici, la remunerazione spettante è pari al minimo tra il valore di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr e il 65% della spesa sostenuta per l'acquisto come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016.

Si evidenzia, inoltre, che:

  • il GSE riconosce la remunerazione spettante in un'unica soluzione ed entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza al medesimo GSE secondo modalità definite dal GSE;
  • il GSE applica al produttore un corrispettivo convenzionale a copertura dei propri costi amministrativi, pari all'1% del contributo totale spettante al produttore fino a un valore massimo pari a 150 € per ciascun impianto di produzione di energia termica;
  • la remunerazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016.

 

Valori e modalità di aggiornamento e revisione

I valori di cui alla Tabella 4 sono oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore DMEA con propria determinazione, a fronte di eventuali aggiornamenti, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 583/2015/R/com (Testo Integrato WACC), dei parametri che compongono il WACC, fermo restando che:

  • il termine g, pari al rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma di capitale proprio (E) e capitale di debito (D+E), è pari a 0,8;
  • il termine βasset, misura del rischio sistematico depurato dall'effetto derivante dalla struttura finanziaria e dal livello di indebitamento delle imprese, è pari a 0,429.

I valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 rivisti sono applicati solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente alle medesime revisioni.

Si evidenzia, inoltre, che i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.

Tabella 4
valori validi per impianti solari termici entrati in esercizio nel periodo indicato
formato 

  Tariffa incentivante riconosciuta [€]
Tipologia impianto con pannelli solari termici
01/01/2022
- 31/12/2024**

01/01/2019 - 31/12/2021*

15/11/2018 - 31/12/2018
Circolazione naturale 261 * S 271 * S 262 * S
Circolazione forzata e altre tipologie 723 * S 730 * S 724 * S

S è la superficie dei pannelli solari, espressa in m2, come definita dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, cioè la superficie lorda Ag come precisata nel documento del GSE "Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016"

** aggiornati con determinazione DMEA/EFR/1/2022

* aggiornati con determinazione DMEA/EFR/7/2018 a seguito dell'aggiornamento dei parametri che compongono il WACC (deliberazione 639/2018/R/com) con effetto per il triennio 2019-2021

pagina aggiornata 31 gennaio 2024