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FAQ - Settlement gas

Sì, è possibile utilizzare le autoletture purché siano misure validate dall'impresa distributrice. Le mis1 e mis2 sono misure già ricondotte alle condizioni standard.

Quanto stabilito dal comma 4.1, ossia che il CAPdR sia calcolato una volta all'anno, entro il 20 luglio e sulla base dei dati di misura disponibili più recenti, vale anche per i punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero. Quindi, si procederà sommando i valori giornalieri, validati dall'impresa di distribuzione, considerando un orizzonte temporale di 365 giorni, partendo dall'ultima misura disponibile alla data del calcolo del CAPdR.

No. Il CAPdR non si modifica a seguito di transazioni commerciali che interessino il dato cliente finale, come ad esempio nel caso di switching. In ogni caso, il CAPdR è determinato ed aggiornato per ciascun punto di riconsegna una volta all'anno. Ugualmente, il profilo di prelievo standard è assegnato dall'impresa di distribuzione ogni anno.

L'impresa di distribuzione utilizzerà il prelievo annuo comunicato dall'UdD in fase di richiesta di attivazione ai sensi della deliberazione n. 138/04.

No. Gli UdD devono comunicare solo le informazioni acquisite, quali ad esempio la categoria d'uso del gas e la classe di prelievo da associare al punto, secondo i formati definiti dall'impresa di distribuzione.

No. L'impresa di distribuzione deve produrre l'elenco dei punti di riconsegna che saranno nella titolarità di ciascun UdD con riferimento al mese successivo basandosi sulle informazioni a sua disposizione alla data prevista dalla disciplina, ivi incluse quelle relative agli switching che avranno decorrenza a partire dall'inizio del mese. Pertanto, eventuali altre prestazioni non ancora eseguite alla data del sest'ultimo giorno del mese non devono essere prese in considerazione. Per quanto concerne gli switching, si precisa che le tempistiche fissate sono coerenti con la procedura in vigore ai sensi della deliberazione n. 138/04.

Sì. In generale la Sezione 2 del TIVG rappresenta proprio il quadro normativo di riferimento in tema di misura per l'applicazione della disciplina del settlement. Ne deriva che le stime, effettuate ai sensi dell'articolo 15bis, devono essere utilizzate per le attività di cui agli articoli 9 e 16 del TISG, oltre che per il calcolo del CAPdR.

Il RdB manterrà in esercizio, per il tempo necessario, il sistema informativo attualmente impiegato per il conguaglio trimestrale definito dalla disciplina ante TISG.

No. Il bilancio che deriva dalla sessione di bilanciamento non viene modificato in seguito all'acquisizione di ulteriori misure, non disponibili al momento in cui è stato effettuato.

Il primo mese di riferimento è gennaio 2013; quindi, la prima trasmissione di dati ai sensi del comma 15.2 del TIVG deve avvenire nel mese di febbraio 2013 con riguardo ai tentativi di raccolti effettuati nel mese precedente.

Alla data del tentativo di raccolta fallito. Ne consegue che non è possibile utilizzare un dato di lettura pervenuto nel periodo compreso tra la data del tentativo di raccolta fallito e la data di trasmissione di cui al comma 15.2 del TIVG.

Sì. Nei casi in cui un punto di riconsegna della rete di distribuzione entri nella titolarità di un UdD nei mesi di agosto e settembre, l'impresa di distribuzione deve mettere a disposizione dell'utente sia i dati - di cui al comma 22.1, come indicato dal comma 22.4 - validi per l'anno termico in corso sia i dati che saranno utilizzati a partire dall'1 ottobre successivo, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato C del TISG.

Sì. Devono essere considerati i punti dotati di smart meter per i quali vige quanto stabilito dall'articolo 14bis del TIVG, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura (come specificato al comma 14bis.1, lettera b). Si precisa che l'obbligo di rilevazione mensile con dettaglio giornaliero di cui al comma 14bis.1, lettera a), è attualmente in vigore per gli smart meter di classe >= G10, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità. Come specificato al punto 6 della deliberazione 117/2015/R/com, per gli smart meter di classe <= G6, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità, attualmente non vige l'obbligo di rilevazione della misura mensilmente con dettaglio giornaliero e l'impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per l'acquisizione delle misure secondo le frequenze definite dai commi 14.1 e 14.2 del TIVG sulla base del consumo annuo.

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