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FAQ - Modalità di aggiornamento del VIR

Come si evince dalle osservazioni contenute nell’Allegato A alle deliberazioni pubblicate sul sito internet dell’Autorità, relative alle osservazioni alla documentazione di gara ex articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 226/11, si ritiene che un aggiornamento dei valori di VIR a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando di gara meglio renda evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l’incertezza sui soggetti che partecipano alla gara. E ciò soprattutto in casi nei quali le valutazioni siano riferite a valori di VIR assai risalenti nel tempo.

L’aggiornamento dei valori di rimborso avverrà sulla base delle consistenze fisiche corrispondenti alle variazioni patrimoniali intervenute tra la data di riferimento della valutazione dei valori trasmessi all’Autorità nell’ambito dell’iter di valutazione VIR-RAB e la data più prossima alla pubblicazione del bando, aggiungendo quindi le consistenze relative ai nuovi cespiti, come risultano dagli stati di consistenza aggiornati, e detraendo le consistenze relative alle dismissioni intervenute, ricalcolando altresì il nuovo valore complessivo, applicando i prezzi unitari dei prezziari iniziali, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi più recente e tenuto conto dei coefficienti di degrado, sottraendo altresì i contributi percepiti durante tale periodo temporale, secondo i criteri di stima e la metodologia già utilizzati per la loro determinazione iniziale e inviati all’Autorità per le verifiche di competenza, ovvero nel rispetto delle Linee Guida approvate con decreto ministeriale 22/05/2014 e ss. mm. ii..

Si precisa che l’Autorità ritiene opportuno, in relazione a esigenze di trasparenza verso i soggetti che partecipano alla gara, che siano pubblicati nel bando di gara sia i valori del VIR giudicati idonei ai fini tariffari in esito al procedimento VIR-RAB, sia i valori del VIR che risultano dall’aggiornamento a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando di gara. È necessario poi che sia anche indicata in modo puntuale la metodologia adottata per l’aggiornamento dei medesimi valori del VIR

Con riferimento ai procedimenti in corso o già completati, in relazione ai regimi ordinario accelerato per Comune e al regime semplificato individuale per Comune, i riferimenti temporali per le valutazioni dei valori di VIR e RAB possono differire tra porzione del gestore e porzione dell’Ente locale, così come previsto dalla deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS). 1

E’ facoltà della stazione appaltante aggiornare, nel corso del procedimento di valutazione degli scostamenti, i riferimenti temporali delle valutazioni inerenti a uno o più Comuni inviati, mediante piattaforma informatica, all’Autorità.

In merito alle modalità di trasmissione all’Autorità della documentazione funzionali alle valutazioni degli scostamenti, si evidenzia che, nelle more dell’aggiornamento delle piattaforme informatiche2 , con determinazione 19 giugno 2023, 2/2023 si sono introdotte disposizioni per l’acquisizione della documentazione inerente ai procedimenti VIR-RAB ai sensi delle previsioni della deliberazione dell’Autorità 714/2022/R/GAS.

 

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1 Vedasi ritenuti della deliberazione 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS, deliberazione con la quale l’Autorità ha aggiornato le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n. 118). Si rammenta che, in caso di adesione al regime aggregato d’ambito ex legge 118/2022 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) dell’Allegato A alla medesima delibera, i valori di VIR e RAB devono essere riferiti tutti alla medesima data.

2 Punto 4 della deliberazione 714/2022/R/GAS.

Ai fini dei riconoscimenti tariffari l’Autorità ammette unicamente gli aggiornamenti del valore di rimborso coerenti con le previsioni di cui al paragrafo 5.2 delle Linee guida 7 aprile 2014, a partire dai valori di VIR giudicati idonei ai fini tariffari a conclusione dell’iter procedimentale relativo alle verifiche sui valori di rimborso (VIR).