Seguici su:






Area operatori

FAQ - Chiarimenti al Codice di condotta commerciale

  • Il Codice di condotta commerciale trova applicazione nel caso in cui al cliente finale venga offerto un contratto di fornitura a condizioni liberamente definite dalle parti. Pertanto le disposizioni del Codice di condotta commerciale non risulteranno operative nel caso in cui la proposta contrattuale abbia ad oggetto le sole condizioni economiche e contrattuali regolate.
    Nell'ipotesi in cui il venditore di gas naturale, accanto alle condizioni regolate, presenti al cliente anche condizioni di mercato libero, le previsioni del Codice dovranno essere applicate.
    Allo stesso modo, tali obblighi opereranno anche qualora la proposta venga rivolta ad un cliente già fornito dal venditore.

In accordo alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale, il venditore è obbligato ad inserire le informazioni sulla composizione del mix energetico all'interno di offerte commerciali oppure è sufficiente l'inserimento in una apposita sezione del contratto?

  • Come previsto dall'articolo 12, nel caso di contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione immediata di documentazione, il venditore è tenuto a consegnare o trasmettere al cliente finale, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, una copia integrale di quest'ultimo, la Nota informativa e la Scheda di confrontabilità (se il cliente finale è cliente domestico).

    Nel caso in cui invece il contratto non sia concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza oppure sia concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano la trasmissione immediata di documentazione, la Nota informativa e la Scheda di confrontabilità (se il cliente finale è cliente domestico) dovranno essere consegnate al cliente in occasione della proposta dell'offerta contrattuale e comunque prima della conclusione del contratto di fornitura.

La variazione del prezzo fisso dovrà considerarsi adeguamento automatico qualora tale automatismo sia esplicitamente previsto in contratto e siano già definiti e predeterminati gli elementi per la determinazione del nuovo corrispettivo e le relative tempistiche di applicazione. Diversamente, varranno le previsioni di cui al comma 13.1, ovvero un preavviso non inferiore a tre mesi, nel caso in cui il contratto preveda che la variazione del prezzo fisso sia, per giustificato motivo, subordinata alla volontà del solo venditore.

  • L'articolo 8 del Codice di condotta commerciale, disciplina norme valide per il personale commerciale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali ed alla conclusione di contratti (art. 8.1). Tale previsione ha lo scopo di rendere chiaro al potenziale cliente che il contatto è finalizzato alla vendita di un nuovo contratto di mercato libero, pertanto l'indicazione "Agente di vendita" deve essere riportata anche nel caso si tratti di personale dipendente o che opera in base a rapporti diversi dal contratto di agenzia.

  • No. La formulazione indicata all'articolo 8 del Codice di condotta commerciale fa espresso divieto di inserire numeri telefonici diversi da quelli della società di vendita di energia elettrica o gas.

Documenti collegati