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Comunicato operatori

Raccolta dei conti annuali separati per l’esercizio 2020

delibera 137/2016/R/com

10 maggio 2021

Si comunica che è disponibile, a partire da oggi, l'edizione 2021 della raccolta dei conti annuali separati (di seguito: CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2019 (esercizio 2020).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2020 decorrono dalla data odierna solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Pertanto, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva alla data odierna, i termini previsti dal TIUC decorrono dalla data di approvazione. Le edizioni precedenti al 2020 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS.

Si informa, altresì, che qualora la raccolta venga sospesa per ragioni tecniche, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano altrettanto sospesi.

L'apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:

  • Regime ordinario;
  • Regime semplificato;
  • Regime semplificato del SII;
  • Regime consolidato;
  • Regime servizi.

Si precisa che i gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).

La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all'invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l'esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall'invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all'Autorità.

Si precisa, inoltre, che le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.

Nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito Internet dell'Autorità, nella quale è pubblicato il presente comunicato, saranno a breve disponibili le versioni aggiornate de:

  • il Manuale d'uso del sistema, che fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di invio, alla corretta compilazione della dichiarazione preliminare e al corretto utilizzo del sistema telematico di raccolta di separazione contabile;
  • il Manuale di contabilità regolatoria, recante le specifiche contabili di maggior dettaglio per la redazione dei CAS. Sempre nella stessa pagina, sono disponibili chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa di separazione contabile per la redazione dei conti annuali separati riferiti agli esercizi antecedenti il 2014 e redatti ai sensi del TIU (deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07); tali chiarimenti sono riportati nei documenti Risposte alle domande frequenti e Istruzioni applicative di separazione contabile.

Per accedere al sistema di raccolta è necessario essere accreditati presso l'Anagrafica operatori.

Per informazioni e supporto di tipo tecnico relativi all'utilizzo dell'anagrafica operatori, alla funzionalità di delega, alla dichiarazione preliminare alla raccolta dei conti annuali separati ed alla corretta visualizzazione delle attività svolte e per segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema di raccolta è possibile contattare il numero verde:

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In alternativa utilizzare l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it

Dalla pagina relativa alla separazione contabile, nella quale è pubblicato il presente comunicato, è disponibile il modulo informatico (accessibile previo inserimento delle credenziali di accesso) che deve essere utilizzato esclusivamente per eventuali richieste di chiarimento sull'applicazione della normativa di separazione contabile, avendo cura di:

  • compilare in ogni sua parte il modulo, indicando il settore (energia elettrica/gas o idrico) cui il quesito si riferisce;
  • fare esplicito riferimento al paragrafo del Manuale di contabilità regolatoria cui il quesito si riferisce;
  • illustrare in maniera chiara e completa la soluzione che si intende adottare in relazione al quesito proposto.

Solo a seguito della compilazione ed invio del Modulo sarà possibile ottenere risposte ai quesiti proposti.

Richieste di chiarimento sulla normativa di separazione contabile e/o segnalazioni di malfunzionamento presentate secondo modalità diverse da quanto sopra indicato e/o senza i riferimenti richiesti non verranno processate.