05 marzo 2021
Con delibera 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità, nel definire una prima disciplina del bonus sociale idrico (poi integrata, con riferimento all'annualità 2020, dalla delibera 3/2020/R/idr, che ha esteso la possibilità di accedere al meccanismo di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica anche ai titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza, commisurando il bonus non solo alla tariffa agevolata di acquedotto, ma anche alla tariffa di fognatura e depurazione) ha, tra l'altro, previsto obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo di agevolazione e le modalità di comunicazione dei dati. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'articolo 12 del TIBSI, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a comunicare all'Autorità e al pertinente Ente di governo dell'ambito i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, entro il 31 marzo di ogni anno.
Al fine di riscontrare gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi all'annualità 2020, si richiede ai gestori di trasmettere all'Autorità e al pertinente Ente di governo:
Le informazioni in parola dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2021
via posta elettronica con messaggio avente ad oggetto
"Bonus sociale idrico e Bonus idrico integrativo - Comunicazione dati anno 2020"
all'indirizzo pec protocollo@pec.arera.it e, in copia, all'indirizzo email servizi-idrici@arera.it.
Si precisa, altresì, che l'attività di verifica richiesta agli Enti di governo dell'ambito (ai fini della relazione di validazione dei dati da inviare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi del comma 11.3 ter del TIBSI) è volta a garantire che i dati comunicati dai gestori ai sensi del richiamato articolo 12 del TIBSI, in particolare quelli relativi alla tariffa agevolata e alle tariffe di fognatura e depurazione applicate, nonchè ai relativi volumi fatturati [1], risultino coerenti e congrui con i dati comunque acquisiti dai medesimi Enti di governo per altre finalità.
[1] Secondo quanto previsto dal comma 10.1 del TIBSI, il gestore, a far data dal 1° gennaio 2020, è tenuto a dichiarare a CSEA i volumi fatturati all'utenza per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ai fini del versamento dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente perequativa UI3.