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Comunicato operatori

Chiarimento sul requisito di puntualità di pagamento nei confronti delle principali imprese distributrici ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali

art. 7, comma 1, lettera i), Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel

29 gennaio 2021

L'art. 7, comma 1, dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel stabilisce i requisiti minimi di ammissione alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali prevedendo, in particolare, alla lettera i), uno specifico requisito di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese distributrici che risulta soddisfatto qualora "in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2020, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, con cui hanno un contratto in essere".

La deliberazione 491/2020/R/eel specifica in motivazione che la puntualità dei pagamenti debba essere verificata in base alle disposizioni del Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: CTTE) il quale, oltre a disciplinare le tempistiche di dette verifiche da parte delle imprese distributrici prevede, altresì, le azioni che le stesse sono tenute a intraprendere nei confronti degli utenti del trasporto che incorrano in due o più ritardi di pagamento in ciascun semestre. In particolare, l'Allegato B al CTTE dispone che, nei predetti casi di ritardo, l'impresa distributrice richieda all'utente una maggiorazione dell'importo della garanzia prestata (paragrafo 3.2) ovvero di presentare una garanzia in una delle forme di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) qualora fino a quel momento si sia avvalso del giudizio di rating creditizio o della parent company guarantee (paragrafo 4.7).

A fronte di quanto sopra, si chiarisce che, ai soli fini della verifica del requisito di puntualità nei pagamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel, debbano essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GARMAX ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di rating creditizio oppure alla parent company guarantee ai sensi del CTTE.