Seguici su:






Comunicato operatori

Chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione 429/2020/R/com per le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi

Disposizioni generali per il settore elettrico, gas e per il settore idrico: soggetti beneficiari e modalità di ottenimento delle agevolazioni

27 novembre 2020

1. La proroga delle agevolazioni di cui alla deliberazione 252/2017/R/com si applica a tutte le utenze o solo a quelle relative ad immobili inagibili?

La proroga delle agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e successivi si applica a tutti i soggetti titolari di utenze e forniture, non solo a quelle relative a immobili inagibili, site nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, come individuate al comma 2.1 della deliberazione 252/2017/R/com. I titolari di tali utenze/forniture hanno diritto al riconoscimento delle agevolazioni sino alla data del 31 dicembre 2020, anche nel caso in cui abbiano già provveduto al pagamento delle fatture emesse dagli esercenti la vendita di energia elettrica e gas ovvero dai gestori del servizio idrico integrato successivamente agli eventi sismici.

 

2. Sono previste ulteriori disposizioni specifiche per gli immobili inagibili?

Per tutte le forniture/utenze relative ad immobili inagibili il termine per la presentazione dell'istanza di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com è prorogato al 31 dicembre 2020, nonché è semplificata la procedura per l'ottenimento dell'agevolazione tramite l'autocertificazione dello stato di inagibilità e del relativo nesso di causalità.

I titolari di forniture/utenze relative a immobili inagibili hanno il diritto di richiedere, sino al 31 dicembre 2020, la disattivazione e riattivazione gratuita del punto di fornitura. La disattivazione della fornitura consente ai titolari delle utenze inagibili di evitare di pagare i costi fissi legati alla fornitura/utenza inattiva senza peraltro generare oneri a carico delle altre utenze/forniture.

 

3. Alcune utenze/forniture site nel cratere sismico hanno già pagato delle componenti tariffarie ora agevolate. Come avverrà il conguaglio? Automaticamente in bolletta o sarà necessaria una richiesta?

I pagamenti delle fatture emesse, eventualmente già corrisposti dagli utenti e dai clienti finali interessati fino al 31 dicembre 2020, dovranno essere stornati nella fattura di conguaglio (di cui al comma 14.7 e 31.9 della deliberazione 252/2017/R/com), che contabilizza le agevolazioni spettanti, da emettere non oltre il 30 giugno 2021.

La contabilizzazione degli importi già pagati dovrà essere effettuata automaticamente, senza necessità di richiesta, dagli esercenti/gestori del servizio idrico integrato per tutti i soggetti titolari di utenze e forniture che, secondo quanto previsto dal comma 2.2 della deliberazione 252/2017/com, beneficiano delle agevolazioni.

 

4. Quali utenti/clienti devono presentare istanza di proroga dell'agevolazione?

I soggetti titolari di forniture/utenze site in immobili inagibili a causa di un evento sismico (puntualmente identificate al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h), della deliberazione 252/2017/R/com) che non avessero provveduto a trasmettere la documentazione richiesta possono ancora presentare entro il 31 dicembre 2020 l'istanza per l'ottenimento dell'agevolazione autocertificando, ai sensi del d.P.R. 445/00, il nesso di causalità tra l'inagibilità dell'immobile e l'evento sismico.

 

5. Al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti, anche alla luce delle attuali misure di contenimento conseguenti all'emergenza sanitaria che limitano la possibilità di spostamento, si possono ritenere ammissibili le istanze che allegano le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio attestante l'inagibilità dell'abitazione, anche senza la trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e all'INPS, corredate tuttavia dell'ordinanza comunale di inagibilità ovvero di documentazione similare?

In relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche, si precisa che al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti e in considerazione delle novità in materia di semplificazione procedimentale introdotte dal recente decreto-legge 76/20, potranno essere ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche le eventuali istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com corredate dell'ordinanza comunale di inagibilità o di idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale, purché tali documenti confermino ed accertino il nesso causale tra il danno subito dall'immobile, con conseguente inagibilità, e l'evento sismico.

 

6. I gestori del SII e gli esercenti la vendita a chi devono inviare l'avviso testuale di cui al comma 6,1 della deliberazione 429/2020/R/com?

I gestori del SII e gli esercenti la vendita devono inviare l'avviso testuale di cui al comma 6.1 della deliberazione 429/2020/R/com a tutti i soggetti titolari di utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, come individuate al comma 2.1 della deliberazione 252/2017/R/com.

 

7. È possibile provvedere alla trasmissione dell'avviso testuale di cui al comma 6.1 della deliberazione 429/2020/R/com con modalità diverse dal cartaceo?

Fermi restando i termini e le modalità per l'invio dell'informativa di cui al comma 6.1 della deliberazione 429/2020/R/com, che sono stati definiti al fine di garantire l'esercizio da parte dei clienti e degli utenti finali interessati del diritto alle agevolazioni previste dalla normativa, con particolare riferimento ai soggetti titolari di utenze tenuti all'invio della richiesta entro il 31 dicembre 2020, si precisa che la deliberazione 429/2020/R/com non prevede necessariamente l'invio di una comunicazione "cartacea"; qualora il cliente ovvero l'utente finale interessato abbia manifestato il proprio consenso all'utilizzo della posta elettronica individuale come strumento di comunicazione con il proprio venditore/gestore dell'acquedotto, l'informativa in argomento potrà essere inviata tramite tale canale.

In aggiunta si segnala che, qualora lo ritengano utile, al fine di evitare per quanto possibile dubbi interpretativi, gli esercenti la vendita e i gestori del SII potranno integrare la suddetta informativa con una pagina aggiuntiva che illustri più nel dettaglio le tipologie di utenze aventi diritto al riconoscimento delle agevolazioni non automatiche, secondo le specifiche previste dalla deliberazione 252/2017/R/com, anche dandone evidenza sul proprio sito internet.

 

8. Restano confermate le disposizioni di cui alla deliberazione 810/2016/R/com in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture?

Si. La deliberazione 810/2016/R/com è aggiornata alle ultime novità in materia previste dal decreto-legge 123/19, che all'articolo 8, comma 3, dispone la proroga della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere sino alla data del 31 dicembre 2020, limitatamente ai soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.