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Comunicato operatori

TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas

28 luglio 2020

La deliberazione 222/2020/R/gas ha integrato la disciplina del settlement, contenuta nel TISG, introducendo procedure funzionali alla rettifica da parte delle imprese di distribuzione delle informazioni trasmesse al Gestore del SII in base alle quali vengono determinati, ai fini della definizione dei bilanci di trasporto, i prelievi giornalieri dei punti di riconsegna della distribuzione (PdR) di competenza di ciascun utente del bilanciamento e utente della distribuzione.

A tal fine la deliberazione 222/2020/R/gas, con le modifiche apportate all'articolo 28 del TISG, ha previsto che il Gestore del SII integri le informazioni rese disponibili a imprese di distribuzione e utenti in modo da agevolare la verifica della correttezza dei prelievi. Il set informativo è ulteriormente dettagliato nel caso di PdR i cui prelievi non abbiano positivamente superato la verifica di coerenza condotta su criteri predefiniti, individuati ai sensi del comma 9.3 del TISG come modificato dalla deliberazione 222/2020/R/gas.

La verifica di coerenza dei prelievi, evidenziando la potenziale presenza di dati non corretti fra quelli trasmessi dalle imprese di distribuzione al Gestore del SII e da questi utilizzati per il calcolo dei prelievi, è funzionale quindi a individuare quei PdR per i quali mettere a disposizione informazioni aggiuntive per agevolare le verifiche delle imprese di distribuzione volte ad accertare l'effettiva presenza di dati non corretti e, nel caso, la loro correzione.

Si chiarisce che il mancato superamento della verifica di coerenza non comporta l'esclusione del prelievo del PdR dal calcolo del bilancio di trasporto da parte del Responsabile del bilanciamento. Infatti, ai sensi del comma 12.1 del TISG, il Responsabile del bilanciamento determina i prelievi di ciascun utente a partire dai dati trasmessi dal Gestore del SII ai sensi dell'articolo 28, fra i quali sono compresi con dettaglio per singolo PdR i prelievi giornalieri che appaiono non coerenti.

Il dettaglio del prelievo giornaliero per PdR, che in base a quanto sopra appare non coerente, è reso disponibile dal Gestore del SII al Responsabile del bilanciamento per ogni aggregazione effettuata, quindi sia con la comunicazione del 15 del mese (comma 28.6, lettera a) del TISG) per la definizione del bilancio emesso dal Responsabile del bilanciamento entro il 28 del mese (comma 30.3 del TISG) che con la comunicazione del 28 del mese (comma 28.6 lettera c) del TISG) che recepisce le rettifiche pervenute dalle imprese di distribuzione. Quest'ultima comunicazione è utilizzata dal Responsabile del bilanciamento per la revisione del bilancio del 28 e la successiva fatturazione.

Alla luce di quanto sopra illustrato e, in particolare, che anche i prelievi apparentemente non coerenti sono da considerare ai fini del bilancio di trasporto, si evidenzia quanto segue:

 

  1. in un'ottica di efficienza gestionale, il file contente l'aggregato prodotto dal Gestore del SII e trasmesso al Responsabile del bilanciamento include tutti i prelievi, compresi quelli che appaiono non coerenti, il cui dettaglio è contestualmente e separatamente messo a disposizione dei soggetti interessati in un file specifico, come previsto dalla sopraccitata deliberazione. Tale precisazione vale con riferimento a tutte le pubblicazioni effettuate dal Gestore, che di norma avvengono due volte nel corso di ciascun mese M+1, e sarà adottato già dalla prossima pubblicazione relativa ai dati del mese di giugno;
  2. nel bilancio di trasporto emesso sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII in esito alle rettifiche comunicate dalle imprese di distribuzione, potranno risultare inclusi prelievi che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.3 del TISG, nei seguenti casi:
    • conferma da parte dell'impresa di distribuzione del prelievo apparentemente non coerente nella comunicazione del 15 del mese, sia esplicita che per mancata trasmissione di rettifica;
    • rettifica da parte dell'impresa di distribuzione di dati relativi a PdR con prelievo risultato apparentemente non coerente nella comunicazione del 15 del mese, che dà luogo a un prelievo apparentemente non coerente nella comunicazione successiva;
    • rettifica da parte dell'impresa di distribuzione di dati relativi a PdR con prelievo risultato coerente nella comunicazione del 15 del mese, che dà luogo a un prelievo apparentemente non coerente nella comunicazione successiva.

 

Ove l'utente del bilanciamento chieda la correzione dei suddetti prelievi apparentemente non coerenti, il Responsabile del bilanciamento (o altra impresa di trasporto ove applicabile) può ritenere che tali errori siano riconoscibili secondo i principi generali in materia di errore nei rapporti contrattuali e consentirne la correzione, a fronte della presentazione della necessaria documentazione, secondo modalità e tempistiche che garantiscano l'efficace definizione dei bilanci e potendo richiedere agli utenti un corrispettivo per la correzione anche a fronte degli oneri per la gestione delle attività aggiuntive funzionali alla definitiva pubblicazione del bilancio di trasporto. In tal caso, il Responsabile del bilanciamento (o altra impresa di trasporto ove applicabile) definisce e rende pubbliche le modalità per la gestione di quanto sopra descritto, anche ai fini della sua prima applicazione, e aggiorna in coerenza il Codice di Rete.