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Comunicato operatori

Ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico: modalità di applicazione della tariffa BTVE in regime di maggior tutela

9 aprile 2020

Con la delibera 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, l'Autorità ha confermato per il periodo 2020-2023 la possibilità, per le sole utenze connesse in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di richiedere l'applicazione di corrispettivi tariffari definiti con riferimento alla tipologia contrattuale definita all'art.2, c.2, lett. c) del TIT (indicata nel seguito con la sigla BTVE).

Diversamente da quanto avviene per le altre utenze non domestiche connesse in bassa tensione (indicate nel seguito con la sigla BTAU), i corrispettivi tariffari di tipo BTVE (definiti a copertura dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e degli oneri generali di sistema) sono espressi in forma monomia e cioè solo in funzione dell'energia elettrica prelevata (c€/kWh).

In linea di principio, l'applicazione dei corrispettivi BTVE può essere richiesta dal titolare del punto di prelievo, in alternativa a quelli BTAU e per qualsiasi livello di potenza impegnata, a imprese di vendita che operano nel mercato libero o in regime di maggior tutela. In questi ultimi casi, in cui tale richiesta venga formulata ad un'impresa esercente il servizio di maggior tutela, è stata segnalata l'esigenza di avere chiarimenti sulla disciplina applicabile, atteso che il caso in esame non è espressamente contemplato dal TIV.

A tal fine, ciò che assume rilievo decisivo ai fini dell'individuazione della corretta disciplina di riferimento, consiste nell'esigenza di garantire - per l'efficiente gestione dei corrispettivi nel servizio di maggior tutela -che tutti i corrispettivi e le componenti che definiscono le condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica siano definite in forma monomia. La disciplina del TIV contempla una tale forma per i corrispettivi previsti per la fornitura di energia per l'illuminazione pubblica (art.2, co. 3, lettera b), del TIV), fornitura che presenta elementi di evidente analogia con la fornitura di energia per la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

In considerazione di ciò, il Collegio dell'Autorità, nella 1103° riunione del 24 marzo 2020, ha ritenuto opportuno chiarire che, ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicabili in regime di maggior tutela ai clienti richiedenti la tipologia BTVE, trova applicazione la seguente disciplina:

  1. in relazione ai servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), si applicano i corrispettivi definiti per la tipologia di cui all'art. 2, co.2, lett. c) del TIT;
  2. in relazione agli oneri generali di sistema (Asos e Arim), si applicano i corrispettivi definiti per la tipologia di cui all'art. 2, co.2, lett. c) del TIT;
  3. in relazione alle componenti PCV e DISPBT, si applicano i livelli previsti per i punti di prelievo della tipologia definita all'art.2, co.3, lettera b) del TIV (punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica);
  4. in relazione ai corrispettivi PED e PPE, si applicano i livelli previsti per i punti di prelievo della tipologia definita all'art.2, co.3, lettera b) del TIV (punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica).