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Comunicato operatori

Modalità di erogazione del bonus sociale idrico per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

ai sensi della delibera 3/2020/R/idr

3 marzo 2020

In riferimento alle modifiche apportate al TIBSI con delibera 14 gennaio 2020, 3/2020/R/idr, si precisa quanto segue.

Il decreto legge 124/19, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce all'articolo 57-bis, tra le altre disposizioni,  che "a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprend[a], con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità".

L'Autorità, con delibera 3/2020/R/idr, ha recepito il richiamato decreto e modificato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI). La delibera ha stabilito che, ai fini della quantificazione dell'agevolazione, il bonus sociale idrico debba essere calcolato da ciascun gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie, definite secondo i criteri individuati dall'articolo 5 e 6 del TICSI:

  • la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
  • la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
  • la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Stante quanto già stabilito, e a seguito di richieste di interpretazione pervenute da alcuni gestori del SII, risulta necessario precisare taluni aspetti applicativi del novellato articolo 6, comma 6.2, del TIBSI.

Il bonus sociale idrico può essere richiesto da tutti gli utenti (che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente) che usufruiscono di uno o più dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

I gestori sono tenuti, secondo le invariate modalità previste dal TIBSI, a valutare le istanze di bonus e ad erogare la compensazione in base al servizio di acquedotto e/o fognatura e/o depurazione di cui usufruisce l'utente e secondo quanto previsto dall'articolo 6.2 del TIBSI.

I gestori che non sono accreditati al Sistema di Gestione delle Agevolazione delle tariffe energetiche (SGAte) e che, in base a quanto stabilito dall'articolo 12.5 bis, lettera i) del TIBSI, ricevono la richiesta di bonus direttamente dagli utenti finali aventi diritto, sono tenuti ad erogare l'agevolazione in base all'articolo 6.2 del TIBSI, per uno o più dei servizi di cui usufruisce il richiedente.