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Comunicato operatori

Corrispettivi settlement nell'ambito del default trasporto gas

Servizio di default trasporto e fornitori transitori: trasferimento al soggetto servito delle partite relative alle sessioni di settlement e accesso ai meccanismi di copertura del rischio di morosità

30 settembre 2019

Sono pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori incaricati dall'impresa maggiore di trasporto della c.d. fornitura transitoria del servizio di default per periodi passati, alcune richieste di chiarimento sulla possibilità, da parte dei medesimi operatori (fornitori transitori del servizio di default sulle reti di trasporto - di seguito: FTT), di fatturare ai soggetti serviti anche le partite che emergono dalle sessioni di settlement relative sia al c.d. delta in-out (comma 2.2 della deliberazione 670/2017/R/gas), sia al c.d. delta volume (comma 2.1 della deliberazione 670/2017/R/gas). Al riguardo, si precisa quanto segue.

Il servizio di default sulle reti di trasporto (di seguito anche: SDT), istituito e disciplinato dalla deliberazione, 249/2012/R/gas, è volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso i punti di tali reti (connessi a una rete di distribuzione o a un impianto di consumo di un cliente finale), i quali punti restino privi dell'utente cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità. Il SDT garantisce quindi, transitoriamente, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso di prelievi diretti da parte, rispettivamente, di un utente del servizio di distribuzione o di un cliente finale allacciato alla rete di trasporto.

Il SDT è posto in capo a ciascuna impresa di trasporto con riferimento ai punti di riconsegna della propria rete ai sensi della deliberazione 361/2013/R/gas. L'impresa maggiore di trasporto (la società Snam Rete Gas S.p.A. - di seguito: SRG) eroga questo servizio anche nell'ambito delle reti regionali di altre imprese di trasporto, laddove queste lo richiedano (punto 1, lett. b, della deliberazione 29 settembre 2016, 540/2016/R/gas). Inoltre, l'articolo 2 della deliberazione 249/2012/R/gas riconosce all'impresa maggiore di trasporto la facoltà di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, uno o più soggetti, i sopramenzionati FTT, che assumono la qualifica di utenti del bilanciamento rispetto ai prelievi diretti (anche sulle reti delle altre imprese di trasporto che lo richiedono ai sensi del punto 6 della deliberazione 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas). SRG sinora ha esercitato tale facoltà individuando, mediante due procedure, differenti FTT per i periodi ottobre 2012 - settembre 2013 e ottobre 2013 - settembre 2015. Da ottobre 2015 SRG ha invece deciso di erogare autonomamente il SDT.

La regolazione prevede che il SDT, così come i FTT, si attivino senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che di fatto l'utente della distribuzione o il cliente finale effettuano dal momento in cui restano sprovvisti della propria controparte venditrice che in precedenza svolgeva il ruolo di utente del trasporto e bilanciamento presso il relativo punto. Per effetto della regolazione dell'Autorità, si costituisce in tal modo un rapporto contrattuale di fatto tra l'esercente il SDT (oppure i FTT) e, rispettivamente, l'utente della distribuzione e il cliente finale, le cui condizioni di erogazione sono, anch'esse, stabilite interamente dall'Autorità. Pertanto, il fatto che le parti non sottoscrivano un apposito documento contrattuale non ha rilievo ai fini dell'erogazione del rapporto.

Quanto alle condizioni economiche applicate dall'esercente il SDT, e dai FTT la deliberazione 249/2012/R/gas pone a carico dell'utente della distribuzione e del cliente finale l'intero costo del servizio (si veda il quarto ritenuto nella motivazione) e riconosce all'esercente il SDT ed ai FTT una remunerazione costituita, tra l'altro, da: a) i ricavi riconosciuti ai fini dell'erogazione del servizio, pari alla somma tra i ricavi ai fini dell'approvvigionamento, del servizio di trasporto e relativi alla commercializzazione; b) l'ammontare previsto dal meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento.

Risulta da questo complesso di disposizioni che l'esercente il SDT ed i FTT, sia pure in assenza di una specifica clausola contrattuale che lo prevede, hanno titolo a trasferire ai soggetti riforniti le partite emerse a seguito delle sessioni di settlement, non potendo dubitarsi che anche tali partite incidano sul costo del SDT e delle forniture effettuate dai FTT.  Questa conclusione non può essere invece estesa automaticamente ai contratti che intercorrono tra utenti del servizio di bilanciamento e proprie controparti acquirenti, in quanto nell'ambito di questi contratti l'allocazione tra le parti dei costi relativi alle partite emerse nelle sessioni di settlement è rimessa all'autonomia negoziale di queste ultime.

Dal diritto per l'esercente il SDT e per i FTT, riconosciuto dalla deliberazione 249/2012/R/gas, di fatturare alla controparte tutte le partite che si formano nelle sessioni di settlement, discende anche il diritto dei medesimi soggetti di poter accedere, in caso di mancato pagamento delle somme relative a tali partite, ai Meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento alle condizioni previste, nel caso di esercente il SDT, dall'articolo 10 del provvedimento da ultimo richiamato e, nel caso di FTT, dall'articolo 3 della deliberazione 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas.

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