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Comunicato operatori

Chiarimenti alla delibera 569/2018/R/com

7 giugno 2019

Sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni di cui alla deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com. Più in particolare si richiede ad Arera di precisare se tali disposizioni si applichino ai soli importi relativi ai consumi (componente cosiddetta "variabile" della fattura) o anche a eventuali altre componenti cosiddette "fisse" della fattura.

A tale proposito, infatti, è bene ricordare che, in linea generale e per quanto attinente ai casi di possibile prescrizione, la società di vendita può emettere:

  1. fatture a conguaglio a fronte di ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati o di rettifiche di dati di misura. Tali ricalcoli incidono usualmente sulle componenti variabili della fattura ma possono, in alcuni casi, comportare anche un conguaglio di componenti fisse, quali, ad esempio, la "Quota Potenza" nei casi di utenze presso le quali è installato un misuratore privo del limitatore di potenza;
  2. fatture riferite a periodi trascorsi da molto tempo, nei casi di rilevanti ritardi del venditore nella fatturazione di periodo (ad esempio il c.d. blocco di fatturazione) contenenti componenti fisse e componenti variabili.

Ciò premesso, si precisa che, poiché la prescrizione - come stabilito dalla legge di bilancio 2018 - ha a oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la medesima prescrizione non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.