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Comunicato operatori

Obblighi di comunicazione relativi alla separazione funzionale

Obblighi di comunicazione relativi alla separazione funzionale

14 maggio 2018

In merito agli obblighi di invio delle comunicazioni in materia di separazione funzionale, si ricorda quanto segue.

Ai sensi del punto 1. della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling n. 4/2017, all'invio della raccolta delle Informazioni di stato sono tenute tutte le imprese che svolgono almeno una delle attività di cui al comma 4.1 del TIUF[1] previo accreditamento nell'Anagrafica operatori .

Le imprese non verticalmente integrate, le imprese operanti attività di cui al comma 4.1 del TIUF avvalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della capacità produttiva potenziale pari al 100% e le imprese cui si applicano i casi di esclusione previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124[2] hanno unicamente l'obbligo di inviare le richiamate Informazioni di stato.

Le rimanenti imprese, in base a quanto dichiarato nelle medesime Informazioni di stato, hanno, relativamente alle attività svolte, gli obblighi di seguito indicati.

Le imprese che svolgono attività di cui al comma 4.1 del TIUF avvalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della capacità produttiva potenziale superiore al 50% ma inferiore al 100% sono tenute all'invio del "Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione attraverso" l'apposita raccolta online.

Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono tenute all'invio annuale della raccolta "Adempimenti al TIUF" in forma semplificata che, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.7 del TIUF, non comprende il Programma degli adempimenti.

Le restanti imprese sono tenute ad inviare con cadenza annuale le raccolte "Adempimenti al TIUF", comprendente il Programma degli adempimenti, e "Relazione annuale sulle misure adottate".

Le raccolte online costituiscono l'unico canale per comunicare all'Autorità le informazioni.
Con riferimento alle raccolte annuali[3], tali obblighi decorrono dall'edizione 2017 anche per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 di prelievo nella titolarità dei clienti finali e per le imprese che abbiano attivato procedure di self-auditing temporaneamente efficaci ai sensi del punto 15 della deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/com.

Vedi anche : sezione Separazione Funzionale




[1] Allegato A alla deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/com.

[2] Ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono esentati dagli obblighi di separazione funzionale le imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo. I sistemi di distribuzione chiusi, esentati dagli obblighi di separazione funzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non sono tenuti all'invio delle Informazioni di stato.

[3] "Adempimenti al TIUF", "Relazione annuale sulle misure adottate" e "Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione attraverso".

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