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Comunicato operatori

Chiarimento in tema di campagne pubblicitarie a cura dei fornitori ammessi alla Tutela SIMILE

1 marzo 2017

L'Articolo 9 dell'Allegato A della deliberazione 369/2016/R/eel prevede alcuni obblighi in capo ai fornitori ammessi alla Tutela SIMILE, tra cui:

  • pubblicazione sul proprio sito internet del link al Sito Centrale www.portaletutelasimile.it;
  • qualora il servizio telefonico commerciale del fornitore ammesso sia unico (un solo numero), esso deve prevedere, al primo livello dell'albero fonico, o al secondo livello dell'albero fonico per le società multiservizi, un'opzione esplicita che consenta di scegliere tra Tutela SIMILE e ulteriori servizi erogati;
  • qualora il servizio telefonico commerciale del fornitore ammesso non sia dotato di albero fonico, ma consenta un contatto diretto con l'operatore, esso deve prevedere un messaggio iniziale che chiarisca la possibilità di ottenere informazioni o presentare reclami sia per la Tutela SIMILE che per gli ulteriori servizi erogati;
  • qualora il servizio telefonico commerciale del fornitore ammesso non sia unico, ma vi sia un numero dedicato alla Tutela SIMILE e altri numeri dedicati ad ulteriori servizi erogati, il messaggio iniziale deve chiarire il servizio o l'attività per cui vengono fornite informazioni.

Fatte salve le previsioni del Codice di Condotta Commerciale e le previsioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, si intende chiarire che ai fornitori ammessi non è preclusa la redazione di campagne pubblicitarie e/o informative sulla Tutela SIMILE, così come rientra nella loro libera scelta la definizione delle modalità e dei canali da utilizzare a tal fine. Il presente chiarimento si limita pertanto ai criteri generali per l'effettuazione delle predette campagne. I fornitori ammessi hanno l'obbligo di garantire un'informazione oggettiva nell'ambito della pubblicizzazione della propria offerta di Tutela SIMILE, prevedendo che sia inequivocabilmente chiarito che la Tutela SIMILE è sottoscrivibile unicamente online sul portale ad essa dedicata (www.portaletutelasimile.it) e che essa prevede la possibilità di scelta tra una pluralità di fornitori ammessi, ulteriori rispetto al soggetto promotore dell'iniziativa informativa/pubblicitaria.

Qualsiasi informazione di carattere informativo/pubblicitario dovrà essere formulata in maniera semplice e chiara per i clienti finali e in particolare dovrà essere garantito il rispetto del divieto di non generare confusione tra le proprie offerte di mercato libero e la Tutela SIMILE. Si chiarisce infine che, analogamente a quanto accade per il servizio di maggior tutela, non è possibile prevedere alcun servizio e promozione aggiuntivo al contratto di Tutela SIMILE, ciò anche al fine di rendere le offerte di Tutela SIMILE massimamente confrontabili tra loro.