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Comunicato operatori

Chiarimenti su Bolletta 2.0

Deliberazione 501/2014/R/com e deliberazione 610/2015/R/com

8 giugno 2016

Qualora un cliente abbia un contratto multisito con soli punti allacciati in BT e richieda di aggiungere anche una utenza MT, la fattura dovrà continuare ad essere ancora conforme alla Bolletta 2.0?
Nei casi in cui un cliente titolare di un contratto multisito per soli punti allacciati in BT, richieda di aggiungere ai suddetti punti anche un punto allacciato in MT, la fatturazione, ai sensi degli articoli 2.1 e 2.3 dell'allegato A alla delibera 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0), non sarà più soggetta a tale disciplina.

Qualora un cliente abbia un contratto "dual fuel" che abbia i requisiti di cui all'articolo 2.1 a) della Bolletta 2.0 ma non quelli di cui all'articolo 2.1 b) o viceversa, il venditore deve provvedere ad inviare la fatturazione conforme alla Bolletta 2.0 per entrambe?
La Bolletta 2.0 non pone specifici obblighi per contratti "dual fuel", tuttavia la fattura dovrà essere conforme alla Bolletta 2.0 per tutti i singoli punti che, in base all'articolo 2.1, rientrano nell'ambito di applicazione della stessa Bolletta 2.0. Ad esempio, se un contratto "dual fuel" prevede la fornitura di un punto gas naturale con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc ed un punto allacciato in MT, la fattura dovrà essere conforme alla Bolletta 2.0 per la fornitura gas.

Cosa si intende con "periodo cui si riferisce il ricalcolo" o "periodo di riferimento del ricalcolo" di cui all'articolo 6?
Il "periodo cui si riferisce il ricalcolo" o "periodo di riferimento del ricalcolo" è l'intervallo temporale interessato, per uno o più motivazioni, da un ricalcolo di quanto fatturato in precedenti bollette. Ad esempio: nella bolletta emessa nel mese di aprile 2016, in cui vengono fatturati i consumi dei mesi di febbraio e marzo 2016 (secondo la regolare periodicità di fatturazione), si aggiunge un ricalcolo dovuto ad una modifica delle componenti di prezzo applicate nei mesi da gennaio ad aprile 2015, in tal caso il "periodo cui si riferisce il ricalcolo" o "periodo di riferimento del ricalcolo" è 1 gennaio - 30 aprile 2015.

Nei contratti del libero mercato, le voci "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore" e "Spesa per oneri di sistema" possono essere indicate in bolletta come due voci separate?
Sì. L'articolo 8.3 prevede che i venditori del libero mercato devono indicare nella sintesi degli importi fatturati, tra le altre, la voce «spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema, anche se non distinti», là dove la precisazione «anche se non distinte» consente al venditore del mercato libero di rappresentare la voce con un unico valore oppure con più valori distinti.

Se il cliente è titolare di un contratto cosiddetto "All inclusive" la fattura dovrà riportare sia il "costo medio unitario della bolletta" che il costo medio unitario della spesa per la materia energia"?
Sì. Ai  sensi dell'articolo 9 della Bolletta 2.0, la fattura deve riportare distintamente entrambe le voci relative al costo medio.

È possibile modificare la terminologia indicata all'articolo 8.1, lettera b)?
Sì. Qualora ritenuto utile a permettere una migliore comprensione da parte dei clienti finali, la terminologia da utilizzare con riferimento alla voce relativa agli importi fatturati per le tariffe di trasporto, distribuzione e misura può essere così modificata:

  • Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore;
  • Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore.

Con riferimento al settore del gas naturale, l'informazione relativa al dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi (di cui all'articolo 10.1, lett. a)) deve essere fornita con un dettaglio mensile?
Le informazioni relative ai consumi degli ultimi 12 devono essere basate sui dati di misura validati dal distributore e sulle eventuali autoletture disponibili. Qualora non siano disponibili letture rilevate che coprono un periodo di dodici mesi consecutivi, il consumo annuo è calcolato in base a quanto previsto all'articolo 4 del TISG. Le informazioni in discorso hanno l'obiettivo di consentire al cliente di monitorare e valutare i propri consumi e, pertanto, per il settore gas, potrebbero avere una granularità minore rispetto a quella mensile.

L'articolo 10.3 inerente alle informazioni degli aggiornamenti dei corrispettivi, comprende anche le variazioni di prezzo periodiche (es. prezzo PUN) normate dal contratto oppure solo i corrispettivi normati dall'Autorità?
L'articolo 10.3 lettera a), fa riferimento a tutte le tipologie di aggiornamenti dei corrispettivi richiedendo di fornire in bolletta le informazioni sulla fonte da cui derivano, sia essa normativa o contrattuale, e, inoltre, la data a partire dalla quale i medesimi aggiornamenti sono in vigore. Su tali tematiche, peraltro, la Bolletta 2.0 non ha modificato quanto già previsto nella precedente regolazione di cui alla delibera 202/09 (art. 7).

L'esercente i regimi di tutela può inserire nella bolletta sintetica informazioni non espressamente previste dalla delibera che potrebbero migliorare la comprensione della bolletta da parte del cliente?
Il comma 10.4 introduce per gli esercenti i regimi di tutela il divieto di inserimento di ulteriori informazioni, salvo quanto diversamente previsto dalla legge, ed ha la finalità, come si legge anche nei considerati della delibera 501/2014/R/com, di voler evitare che informazioni di carattere pubblicitario e/o commerciale afferenti anche al mercato libero siano inserite nelle bollette dei clienti serviti in regime di tutela. Tale ipotesi, infatti, potrebbe generare confusione nel cliente finale che troverebbe informazioni di società che svolgono le attività di vendita nell'ambito sia del regime di tutela che nel mercato libero. Pertanto, le informazioni veicolate in bolletta per gli esercenti i regimi di tutela non devono essere riferite a strumenti e servizi messi a disposizione per i clienti del mercato libero. Per contro, il divieto non può essere esteso all'inserimento di richiami alla regolazione (ad esempio alle definizioni delle voci del Glossario, di cui alla delibera 200/2015/R/com) o ad informazioni utili al fine di facilitare le comunicazioni con i clienti serviti nei regimi di tutela o di carattere tecnico. Tali eventuali inserimenti devono comunque essere fatti nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle informazioni contenute nelle bollette che hanno ispirato la disciplina Bolletta 2.0. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere indicate informazioni utili al cliente quali:

  1. il codice cliente/fornitura e i recapiti del cliente (telefonici, di posta elettronica ecc.);
  2. modalità e canali per effettuare l'autolettura o sollecitarla e per l'ottenimento della bolletta elettronica;
  3. la possibilità di attivazione della domiciliazione bancaria;
  4. quelle relative al deposito cauzionale;
  5. la previsione dell'emissione della fattura successiva;
  6. l'indicazione delle pagine internet relative ai servizi di tutela.

Da quando decorrono i 10 giorni di cui all'articolo 12.2 lettera b), per fornire gli elementi di dettaglio al cliente finale che ne ha fatto richiesta? Gli elementi di dettaglio al cliente servito nell'ambito dei regimi di tutela possono essere resi disponibili anche solo su web?
Posto che gli elementi di dettaglio devono essere obbligatoriamente redatti dal venditore per ciascun periodo di fatturazione, ai sensi dell'articolo 12, il cliente li riceve:

  • entro 10 giorni dalla data in cui il venditore ha ricevuto la richiesta del cliente;
  • seguendo le stesse modalità di emissione della bolletta (es. modalità elettronica o cartacea) per i clienti serviti nei regimi di tutela; o
  • seguendo le modalità contrattualmente concordate tra le parti, qualora sia servito nel mercato libero.

Da quando deve essere applicato lo sconto di cui all'articolo 13 per i clienti che soddisfano entrambi i requisiti di cui all'articolo 13.5, lettera c)?
Premesso che l'articolo 3.4 della delibera 610/2015/R/com definisce le tempistiche di prima applicazione dello sconto per la bolletta in formato elettronico, si chiarisce che, a regime definitivo, lo sconto deve essere applicato a partire dalla prima bolletta elettronica emessa nei confronti del cliente e conteggiato per tutto il periodo di riferimento della bolletta. Ad esempio, per il cliente domestico in maggior tutela con domiciliazione già attiva e che ha chiesto l'emissione della bolletta in formato elettronico il 1° marzo, la bolletta emessa il 20 aprile in formato elettronico, e relativa al periodo febbraio e marzo, dovrà contabilizzare lo sconto calcolato per i due mesi di competenza della fattura. Resta inteso che lo sconto è da applicare retroattivamente al massimo dall'1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della Bolletta 2.0.

Per i clienti di gas diversi, l'emissione della bolletta deve avvenire obbligatoriamente ai sensi della Sezione 4 della Bolletta 2.0?
No. Per tale tipologia di clienti, il venditore è libero di scegliere se emettere la bolletta  in modalità semplificata - ai sensi della Sezione 4 -  o in modalità ordinaria.

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