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Comunicato operatori

Oneri generali di sistema per SEU e SEESEU nel 2016

Applicazione delle disposizioni della deliberazione 609/2014/R/eel nel 2016

8 febbraio 2016

In relazione all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 609/2014/R/com a decorrere dal 1 gennaio 2016, si precisa quanto segue.

A decorrere dal 1 gennaio 2016, fino a nuovo provvedimento dell'Autorità, si applicano i valori e i parametri già fissati con la deliberazione 675/2014/R/eel, come successivamente modificati dalla deliberazione 302/2015/R/com.

Si precisa altresì che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sempre fino a nuovo provvedimento dell'Autorità:

  • la maggiorazione dell'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3, calcolata secondo la formula di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel si applica a tutti i SEU e SEESEU in media tensione, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • la Cassa per i servizi energetici e ambientali riscuote l'ammontare derivante dall'applicazione nella misura del 5% dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU, secondo le modalità previste dalla medesima Cassa, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cfr articolo 6 della deliberazione 609/2014/R/eel).