Comunicato
Monitoraggio retail
Elenco soggetti obbligati a partire dal 1 gennaio 2016
comma 3.2 del TIMR
15 ottobre 2015
L'Autorità ha introdotto, con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (
TIMR), un sistema di raccolta dati funzionale al monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale.
Nell'ambito di tale sistema, al fine dell'identificazione da parte dell'Autorità dei soggetti obbligati a comunicare i dati oggetto del monitoraggio per l'anno 2016 [1], tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale erano tenute a comunicare all'Autorità, entro il 31 luglio 2015, il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2015, risultavano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione.
Sulla base delle comunicazioni pervenute, in data odierna l'Autorità ha quindi pubblicato sul proprio sito internet l'elenco degli esercenti la vendita al dettaglio e delle imprese di distribuzione che, ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati relativamente all'anno 2016.
A partire dall'1 gennaio 2016, i soggetti obbligati di cui al precedente elenco sono tenuti a fornire i dati di base, con frequenza temporale, entro i termini e con le modalità indicati nelle
schede tecniche di cui all'articolo 4 del TIMR.
[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
a) tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
b) tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
c) tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.