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Comunicato operatori

Chiarimento in merito all’iscrizione alle anagrafiche relative ai settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, istituite con deliberazione 339/2015/R/tlr

4 settembre 2015

Sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di diversi soggetti titolari di infrastrutture di teleriscaldamento o teleraffrescamento, i quali chiedono di chiarire se, in ragione del peculiare assetto impiantistico gestito, essi siano tenuti o meno a iscriversi alle anagrafiche istituite con la deliberazione in oggetto e adempiere ai connessi obblighi informativi adottati dall'Autorità.

In via preliminare, occorre ricordare che con la predetta deliberazione, sono state istituite due anagrafiche distinte, caratterizzate da funzioni diverse e, quindi, con diverso ambito applicativo. Mediante l'Anagrafica Operatori l'Autorità persegue l'obiettivo di censire tutti i soggetti che, a diverso titolo, svolgono una o più attività della filiera del teleriscaldamento e/o del teleraffrescamento. Le informazioni richieste sono dunque limitate ai dati anagrafici del singolo operatore e al tipo di attività che esso svolge nell'ambito di quelle della filiera del teleriscaldamento e del teleraffrescamento. Mediante l'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, invece, in questa fase l'Autorità intende acquisire, dai soggetti che gestiscono reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, informazioni specifiche sulle infrastrutture gestite. (In una fase successiva l'ambito applicativo dell'Anagrafica Territoriale verrà gradualmente esteso ad informazioni sugli impianti di produzione di calore o di energia frigorifera che sono al servizio delle reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento censite.)

Pertanto, diversi sono gli ambiti applicativi delle disposizioni che attengono le informazioni richieste mediante l'istituzione delle due anagrafiche. L'Anagrafica Operatori opera sulla base di un ambito applicativo di tipo soggettivo: le relative informazioni sono richieste a tutti coloro che operano nel settore del teleriscaldamento e/o del teleraffrescamento, indipendentemente dall'attività svolta nell'ambito della filiera, sia essa produzione di energia termica o frigorifera, distribuzione, vendita, misura. L'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, invece, opera sulla base di un ambito applicativo di tipo oggettivo: le relative informazioni sono richieste solo a coloro che gestiscono una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.

A quest'ultimo riguardo, la deliberazione 339/2015/R/tlr codifica la definizione di "rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento" fissata dal decreto legislativo 102/2014 (art.2, co.2, lett.gg), la quale appare volutamente ampia, in quanto volta a comprendere nell'ambito del perimetro del servizio sottoposto a regolazione dell'Autorità ogni gestione di infrastruttura di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento che sia impiegata per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale e commerciale, potenzialmente idonea ad ampliare la clientela servita mediante nuovi allacciamenti alla rete, e non limitata, invece, a unità di consumo private predefinite,  immodificabili e immutabili nel tempo (anche, ad esempio, in termini di richiesta di energia).

In tale prospettiva devono leggersi le clausole generali utilizzate dal legislatore quale quella di rete realizzata "prevalentemente su suolo pubblico", e quella della finalità di "consentire a chiunque interessato [...] di collegarsi alla medesima" rete. Si tratta, pertanto, di aspetti "dinamici" che connotano l'infrastruttura di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento in una prospettiva evolutiva, con la conseguenza che anche una infrastruttura che è potenzialmente idonea - in ragione, ad esempio, della sua configurazione, del suo posizionamento, delle possibili variazioni nella richiesta di energia termica o frigorifera delle utenze già allacciate o di interventi di efficientamento degli impianti - ad essere impiegata per l'offerta del servizio a nuova clientela mediante possibili sviluppi anche in aree "pubbliche", dovrebbe ricadere nella definizione in oggetto, con la conseguente necessità per il suo gestore di iscriversi all'anagrafica e fornire le informazioni richieste.

Rimane inteso che l'Autorità verificherà d'ufficio, nei tempi consentiti, l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, escludendo dalla Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento eventuali infrastrutture che non li integrino.