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Comunicato operatori

Chiarimenti sulla delibera 675/2014/R/com

23 febbraio 2015

Come si possono individuare gli sconti applicati ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 91/14 (cosiddetto "tagliabollette") agli utenti in bassa tensione altri usi con potenza disponibile sopra i 16,5 kW e in media tensione altri usi?
In termini di importi totali, con la deliberazione 674/2014/R/eel l'Autorità ha quantificato i primi effetti delle disposizioni del decreto legge n. 91/14, con decorrenza dal 1 gennaio 2015.
In relazione alle aliquote applicate al singolo utente, è necessario confrontare le aliquote applicate a partire dal 1 gennaio 2015 agli utenti beneficiari degli sconti e quelle applicate agli utenti non beneficiari della medesima tipologia. In pratica, in merito agli utenti in bassa tensione altri usi, occorre calcolare la differenza dell'aliquota applicata agli utenti con potenza disponibile fino a 16,5 kW e quella applicata agli utenti sopra la medesima soglia (cfr tabelle 1 e 4 allegate alla deliberazione 675/2014/R/com), mentre in merito agli utenti in media tensione, occorre calcolare la differenza tra l'aliquota applicata ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica (cfr tabelle 2 e 5 allegate alla deliberazione 675/2014/R/com) rispetto a quella applicata ai punti di prelievo allo stesso livello di tensione che nono sono nella titolarità delle suddette imprese (cfr tabelle 1 e 4 allegate alla deliberazione 675/2014/R/com).
Non è corretto invece fare un confronto con le aliquote applicate nel IV trimestre 2014. La differenza tra i due trimestri, infatti, include non solo gli effetti del decreto legge n. 91/14, ma anche delle decisioni in merito all'adeguamento dell'aliquota media, per tutti gli utenti, delle componenti tariffarie A3, UC3 (in aumento), e A4 (in diminuzione) (cfr parte motiva della deliberazione 675/2014/R/com).

Nella tabella 1 allegata alla deliberazione 675/2014/R/com, i valori delle aliquote delle componenti tariffarie A per "Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW" sono differenziate tra le potenze impegnate non superiori di 1,5 kW e quelle superiori a 1,5 kW. La stessa differenziazione viene operata per le "Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW". Si tratta di un errore di duplicazione della riga?
La differenziazione per potenza impegnata inferiore o superiore a 1,5 kW sia per le utenze bassa tensione altri usi con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia per le utenze con potenza disponibile superiore, come riportata nella tabella 1 allegata alla deliberazione 675/2014/R/com, è corretta.
Infatti la definizione di potenza disponibile e di potenza impegnata non è la stessa (cfr comma 1.1 del TIT).
In particolare, per utenti in cui non siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata, la "potenza disponibile" è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo, mentre la "potenza impegnata" è il valore massimo della potenza prelevata nel mese.
L'Autorità aveva già verificato con alcuni operatori come, seppure in casi marginali, gli utenti in bassa tensione altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW possono anche registrare potenze impegnate inferiori a 1,5 kW.
Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di chiusura mensile per ferie di una attività.

Nel caso di un'utenza bassa tensione altri usi, con potenza disponibile maggiore di 16,5 kW, indicatore di massima potenza prelevata e un contratto per 60 kW, e con prelievi mensili di potenza generalmente sempre superiori ai 40 kW, qualora in un mese dell'anno fossero misurati e registrati ridotti prelievi di energia e prelievo di potenza massima pari a 1,0 kW quali valori di componenti (come da Tabella 1 allegata a Delibera n. 675/2014) andrebbero applicati?
Nel caso in esame, nel mese in cui la potenza massima registrata è stata pari a 1 kW, devono essere applicate le aliquote previste per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e potenza impegnata inferiore a 1,5 kW. Dal punto di vista numerico, vuol dire che nel mese in questione, in relazione alle componenti tariffarie A, devono essere applicate le seguenti aliquote (cfr tabella 1 della deliberazione 675/2014/R/com):
A2: 0,324 centesimi di euro/kWh; A3: 4,557 centesimi di euro/kWh; A4: 0,080 centesimi di euro/kWh; A5: 0,025 centesimi di euro/kWh; As: 0,007 centesimi di euro/kWh; Ae: 0,353 centesimi di euro/kWh.
Per quanto riguarda invece le componenti tariffarie UC, vanno applicate le aliquote previste per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (in questo caso, come si evince dalla tabella 4 della suddetta deliberazione, non è rilevante la potenza impegnata) e, pertanto:
UC3: 0,370 centesimi di euro/kWh; UC4: 0,030 centesimi di euro/kWh; UC6: 198,13 centesimi di euro/pp e 0,006 centesimi di euro/kWh; UC7: 0,045 centesimi di euro/kWh; MCT: 0,0182 centesimi di euro/kWh.

Perché il valore della componente UC3 per le "Altre utenze in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia" (0,164 cent€/kWh - cfr tabella 5 allegata alla deliberazione 675/2014/R/com) risulta più alto di quello della medesima componente applicato a "Altre utenze in media tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica" (0,151 cent€/kWh - cfr tabella 4 allegata alla deliberazione 675/2014/R/com)?
Come evidenziato nella parte motiva della delibera 675/2014/R/com, a partire dal primo gennaio 2015 si è proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 91/14 (cosiddetto "tagliabollette"). Detta prima riduzione è stata quantificata dalla deliberazione 674/2014/R/eel e riguarda anche la componente UC3.
Tuttavia, l'articolo 23 del decreto legge n. 91/14 prevede la non cumulabilità dei benefici disciplinati dal medesimo articolo con quelli riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica (nonché la non applicabilità dei medesimi benefici alle utenze di illuminazione pubblica).
Da ciò deriva il fatto che l'aliquota applicata ai punti di prelievo media tensione altri usi nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica (tabella 5, valore per UC3 pari a 0,164 centesimi di euro/kWh) è uguale a quella applicata ai punti di prelievo in media tensione per illuminazione pubblica (tabella 4, valore per UC3 pari a 0,164 centesimi di euro/kWh) e più alta di quella applicata ai punti di prelievo media tensione altri usi nella titolarità degli altri utenti (tabella 4, valore per UC3 pari a 0,151 centesimi di euro/kWh).
Tale impostazione era già stata prevista dalla deliberazione 518/2014/R/eel (cfr comma 2.1, lettera b)).
Si ricorda che le imprese a forte consumo di energia elettrica godono di sconti sulle componenti A. Detti sconti non sono tutti desumibili dalle tabelle allegate alle deliberazioni di aggiornamento tariffario, in quanto alcuni sono riconosciuti tramite una compensazione versata direttamente a ciascuna impresa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (cfr: deliberazione 467/2013/R/eel).