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Comunicato operatori

Regolazione tariffaria del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta

21 gennaio 2015

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per la remunerazione delle attività di installazione e manutenzione, nonché di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura, relativi ai misuratori dell'energia elettrica prodotta di cui al Titolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel, si considerano i punti di connessione degli impianti di produzione come individuati dalla definizione di cui all'Articolo 1, comma 1.1, lettera g), del medesimo Allegato, in continuità con la regolazione previgente.

I predetti corrispettivi si applicano con riferimento al confine fisico tra la rete elettrica di trasmissione o di distribuzione e l'impianto del soggetto connesso, al cui interno si trovano i misuratori oggetto delle attività di installazione e manutenzione, e/o raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, effettuate dal gestore della medesima rete elettrica.

Pertanto, nel caso in cui i misuratori dell'energia elettrica prodotta si riferiscano ad impianti di produzione connessi alla rete elettrica interna di un soggetto ad un livello di tensione differente rispetto a quello corrispondente al citato punto di connessione, i corrispettivi per la remunerazione delle attività di misura di competenza del gestore di rete faranno comunque riferimento al livello di tensione del punto di connessione tra la rete pubblica e la rete interna del predetto soggetto.