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Comunicato operatori

Criteri di riconoscimento dei costi per le sperimentazioni multi-servizio di misuratori gas

30 aprile 2014

Con riferimento a richieste di chiarimento pervenute in questi giorni in materia di riconoscimento dei costi per le sperimentazioni di soluzioni di telegestione multi-servizio di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6 e di altri servizi di pubblica utilità, di cui alla deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas,  si fa presente quanto segue.

Osservazioni generali

In linea generale si ribadisce che la regolazione "speciale" per le sperimentazioni multi-servizio si innesta nello schema generale di regolazione tariffaria previsto per il servizio di distribuzione del gas naturale che è stato in ultimo modificato con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, di fissazione delle regole per il quarto periodo di regolazione, prevedendo disposizioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla regolazione tariffaria vigente, come peraltro precisato nelle FAQ pubblicate.

Copertura dei costi di capitale relativi a gruppi di misura, concentratori e sistemi di telegestione

Come noto la deliberazione 573/2013 ha introdotto rilevanti novità in materia di valorizzazione degli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 (GdM) effettuati fino all'anno 2015. Secondo quanto previsto dal comma 42.3 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013 (RTDG) tali investimenti sono valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo standard relativo all'anno 2012.
Tale disposizione consolida e assorbe la disposizione contenuta nel comma 8.1, lettera a) della deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas, secondo cui i costi di capitale dei GdM del gas naturale relativi ai punti telegestiti interessati "sono riconosciuti così come dichiarati dal titolare nella raccolta dati annuale ai fini tariffari, fino ad un massimo del 150% dei costi standard stabiliti dall'Autorità per l'anno 2012, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas".
Sono comunque fatti salvi i termini temporali previsti dalla deliberazione 393/2013 per la messa in servizio dei GdM nell'ambito dei progetti pilota multi-servizio (articolo 3, comma 1, lettera i).

I costi relativi ai sistemi di telegestione e relativi a eventuali concentratori trovano copertura, limitatamente agli anni 2014 e 2015 con le componenti TELt,c e CONt,c, di cui all'articolo 16, lettere f) e g) della RTDG. Come precisato dal comma 16.2 della RTDG, a partire dall'anno (tariffario) 2016 "a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovano applicazione le componenti t(tel)t e t(con)t, espresse in euro per punto di riconsegna".

Contributi ulteriori a copertura costi sostenuti

Oltre ai riconoscimenti tariffari a copertura dei costi di capitale, come sopra richiamati, e dei costi operativi, come previsti dalla regolazione tariffaria, la deliberazione 393/2013 prevede, al comma 8.2 il riconoscimento di contributi specifici (contributo forfetario una tantum e contributo annuo)

Tempistiche di riconoscimento

Con l'evoluzione normativa conseguente all'approvazione della RTDG e in particolare con l'assorbimento nella regolazione generale della disposizione prevista dal comma 8.1 della deliberazione 393/2013, quanto previsto al comma 8.3 della medesima deliberazione 393/2013 deve intendersi applicabile limitatamente ai contributi previsti dal comma 8.2 della stessa deliberazione 393/2013. La determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, richiamata al comma 8.3 della deliberazione 393/2013 si limiterà pertanto a fissare le tempistiche per il riconoscimento del contributo forfetario una tantum e del contributo annuo, previsti dal comma 8.2 della deliberazione 393/2013.

Il riconoscimento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale relativi sia ai gruppi di misura, sia a concentratori e sistemi di telegestione (nonché delle componenti a copertura dei costi operativi, come previste dalla normativa vigente) avviene con le ordinarie tempistiche previste dalla RTDG.