Comunicato
Criteri di riconoscimento dei costi per le sperimentazioni multi-servizio di misuratori gas
30 aprile 2014
Con riferimento a richieste di chiarimento pervenute in questi giorni in materia di riconoscimento dei costi per le sperimentazioni di soluzioni di telegestione multi-servizio di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6 e di altri servizi di pubblica utilità, di cui alla deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas, si fa presente quanto segue.
Osservazioni generali In linea generale si ribadisce che la regolazione "speciale" per le sperimentazioni multi-servizio si innesta nello schema generale di regolazione tariffaria previsto per il servizio di distribuzione del gas naturale che è stato in ultimo modificato con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, di fissazione delle regole per il quarto periodo di regolazione, prevedendo disposizioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla regolazione tariffaria vigente, come peraltro precisato nelle
FAQ pubblicate.
Copertura dei costi di capitale relativi a gruppi di misura, concentratori e sistemi di telegestione Come noto la deliberazione
573/2013 ha introdotto rilevanti novità in materia di valorizzazione degli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 (GdM) effettuati fino all'anno 2015. Secondo quanto previsto dal comma 42.3 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013 (RTDG) tali investimenti sono valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo
standard relativo all'anno 2012.
Tale disposizione consolida e assorbe la disposizione contenuta nel comma 8.1, lettera a) della deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas, secondo cui i costi di capitale dei GdM del gas naturale relativi ai punti telegestiti interessati "
sono riconosciuti così come dichiarati dal titolare nella raccolta dati annuale ai fini tariffari, fino ad un massimo del 150% dei costi standard stabiliti dall'Autorità per l'anno 2012, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas".
Sono comunque fatti salvi i termini temporali previsti dalla deliberazione 393/2013 per la messa in servizio dei GdM nell'ambito dei progetti pilota multi-servizio (articolo 3, comma 1, lettera i).
I costi relativi ai sistemi di telegestione e relativi a eventuali concentratori trovano copertura, limitatamente agli anni 2014 e 2015 con le componenti
TELt,c e
CONt,c, di cui all'articolo 16, lettere f) e g) della RTDG. Come precisato dal comma 16.2 della RTDG, a partire dall'anno (tariffario) 2016 "
a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovano applicazione le componenti t(tel)t e t(con)t, espresse in euro per punto di riconsegna".
Contributi ulteriori a copertura costi sostenuti Oltre ai riconoscimenti tariffari a copertura dei costi di capitale, come sopra richiamati, e dei costi operativi, come previsti dalla regolazione tariffaria, la deliberazione 393/2013 prevede, al comma 8.2 il riconoscimento di contributi specifici (contributo forfetario
una tantum e contributo annuo)
Tempistiche di riconoscimento Con l'evoluzione normativa conseguente all'approvazione della RTDG e in particolare con l'assorbimento nella regolazione generale della disposizione prevista dal comma 8.1 della deliberazione 393/2013, quanto previsto al comma 8.3 della medesima deliberazione 393/2013 deve intendersi applicabile limitatamente ai contributi previsti dal comma 8.2 della stessa deliberazione 393/2013. La determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, richiamata al comma 8.3 della deliberazione 393/2013 si limiterà pertanto a fissare le tempistiche per il riconoscimento del contributo forfetario
una tantum e del contributo annuo, previsti dal comma 8.2 della deliberazione 393/2013.
Il riconoscimento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale relativi sia ai gruppi di misura, sia a concentratori e sistemi di telegestione (nonché delle componenti a copertura dei costi operativi, come previste dalla normativa vigente) avviene con le ordinarie tempistiche previste dalla RTDG.