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Comunicato operatori

Chiarimenti e precisazioni relativi all’utilizzo dei tracciati approvati con la determina DMEG n. 6/2012

30 luglio 2013

Sono pervenute diverse segnalazioni che rilevano la non compilazione di alcuni campi contrassegnati dalla dicitura "se disponibile". Tale caratterizzazione serve ad indicare che, pur in assenza di un vincolo di compilazione obbligatoria dal punto di vista informatico, il campo deve essere riempito e messo a disposizione dell'utente del trasporto sempre, tranne che nell'unico caso di non conoscenza dello stesso da parte dell'impresa distributrice. Si tratta, quindi, di una obbligatorietà di tipo "comportamentale", cui l'impresa distributrice deve attenersi, come anche esplicitato dalla determina dove si legge:
"sia necessario stabilire che l'impresa distributrice sia tenuta a comunicare all'utente del trasporto tutti i dati minimi previsti per i flussi di cui all'Allegato A che sono nella sua disponibilità, anche se non caratterizzati da una obbligatorietà di tipo informatico, in coerenza con la configurazione impiantistica del punto di prelievo e nel rispetto delle condizioni individuate".
Con riferimento alla standardizzazione del campo "Codice Tariffe", che dal punto di vista informatico è stato caratterizzato solo come alfanumerico di lunghezza 30, per non vincolarsi alle codifiche stabilite dalla regolazione vigente che potrebbero cambiare nel tempo con conseguente necessità di modifica dei tracciati xml, si richiama il testo della determina nel punto in cui è chiaramente specificato che:
"in presenza di campi non vincolati dal punto di vista informatico, quale ad esempio quello del "Codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione", qualora l'impresa distributrice utilizzi dei codici propri per identificare il valore da attribuire non coerenti con quelli previsti da disposizioni in vigore, debbano valere quest'ultime ovvero non è possibile impiegare codifiche differenti da quelle indicate dalle deliberazioni vigenti"
ad indicare che non è possibile utilizzare dei codici diversi da quelli approvati e che è sufficiente riportare la sigla elencata nella colonna "Codice Tariffa" di cui alla Tabella 4 del TIT (approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11), senza ulteriori specificazioni.
Per quanto concerne infine la costante K di trasformazione del dato di misura, è utile confermare che, relativamente:

  • al Flusso 1 (periodico trattati orari), tutti i valori di energia e potenza devono essere espressi già moltiplicati per le costanti K di trasformazione,
  • al Flusso 2 (periodico non trattati orari), i soli valori di potenza, ove rappresentati, devono essere espressi già moltiplicati per le costanti K di trasformazione.