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Comunicato operatori

Raccolta dati qualità commerciale vendita e monitoraggio servizi non richiesti

II semestre 2012

6 febbraio 2013

L'Autorità ha predisposto un sistema per l'invio telematico dei dati di qualità commerciale per l'attività di vendita per il II° semestre 2012.
Le imprese esercenti l'attività di vendita sono tenute a comunicare all'Autorità i dati di qualità commerciale, come previsto dall'articolo 39 dell'allegato A alla deliberazione ARG/com 164/08 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, entro la scadenza del 30 settembre 2012"; le imprese di vendita sono inoltre tenute alla comunicazione dei dati relativi ad eventuali reclami ricevuti per contratti non richiesti relativi al medesimo periodo, come previsto dall'articolo 15 della deliberazione 153/2012/R/com, nonché secondo le istruzioni indicate nella determinazione del Direttore della Direzione Mercati, n. 4/2012.

In risposta a richieste di chiarimento pervenute, si ribadisce che, secondo quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2 lett. a, "i reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco del semestre di riferimento", sono da intendersi quelli ai quali non sia stata inviata risposta al 30 giugno o 31 dicembre di ciascun anno.
Di tali casi dovrà essere fornito il dettaglio nel semestre successivo (secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, ultimo capoverso), in tal modo potranno considerarsi chiuse le "code" di informazione relative al semestre precedente.
In alcuni casi, ad esempio quelli ricevuti nell'ultimo mese del semestre, è possibile infatti che non sia stata ancora fornita risposta, ma tale situazione non si configura come una violazione del relativo standard da parte dell'esercente, rimanendo ancora del tempo utile  per la prestazione di quest'ultimo (ad esempio per un reclamo ricevuto il 30 giungo, il rispetto dello standard specifico di risposta motivata si ottiene se la risposta è inviata entro il 9 agosto successivo).

Si precisa inoltre che, per quanto concerne il monitoraggio dei contratti non richiesti, ai sensi della delibera 153/2012/R/com è considerato reclamo per contratto non richiesto ogni reclamo scritto con il quale il cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale o un'associazione di consumatori, lamenta un contratto non richiesto o un'attivazione non richiesta.

Per accedere alla raccolta  è necessario autenticarsi inserendo i propri dati di accesso nella apposita sezione.
Le imprese che non hanno dati da dichiarare possono effettuare tale dichiarazione nella raccolta stessa ed effettuare l'invio definitivo.

Per la corretta compilazione della raccolta è necessario consultare inoltre il materiale reso disponibile a seguito dei seminari "Qualità commerciale della vendita-raccolta dati"; nonché, per quanto riguarda il monitoraggio dei contratti non richiesti, l'Allegato A alla determina 4/2012 ed i chiarimenti alla delibera 153/2012 pubblicati sul sito internet dell'Autorità.





Per eventuali segnalazioni di malfunzionamento, richieste di informazioni e chiarimenti di carattere informatico è disponibile il numero verde:

numero verde 800707337

o l'e-mail:infoanagrafica@autorita.energia.it


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