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Comunicato operatori

Standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori ai distributori delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali

5 luglio 2012

Come previsto dal punto 3 della deliberazione ARG/com 82/11, non risultano al momento in vigore le seguenti disposizioni della deliberazione ARG/com 147/10:

  • punto 1., lettera i.
  • punto 4.
  • punto 5., lettera a.

Le suddette previsioni della deliberazione ARG/com 147/10 entreranno in vigore solo successivamente alla conclusione del procedimento - di cui al punto 4 della deliberazione ARG/com 82/11 - per la formazione di provvedimenti a disciplina dell'introduzione dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia elettrica e di gas al distributore delle richieste di prestazioni di qualità commerciale da parte dei clienti finali.

Si ricorda pertanto che sono attualmente in vigore le previsioni di cui all'articolo 81, comma 7, del TIQE (deliberazione ARG/elt 198/11) e all'articolo 33, comma 4 della RQDG (deliberazione ARG/gas 120/08).

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