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Comunicato operatori

Registrazione dei contratti bilaterali sottoscritti dai distributori obbligati per lo scambio di titoli di efficienza energetica (TEE)

15 aprile 2010

Facendo seguito a quanto già comunicato in data 29 gennaio 2010 in merito alle attività di ammodernamento dei sistemi informativi online dell'Autorità, si informa che a partire dal mese di marzo 2010 è stata attivata una nuova modalità operativa per la registrazione dei contratti bilaterali prevista dall'articolo 3, comma 1 della delibera 28 dicembre 2007, n. 345/07.
Diversamente da quanto avvenuto in precedenza, in attuazione del punto 5 della deliberazione n. 345/07 tale registrazione deve ora venire svolta on-line.

Il Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 345/07 prevede che all'atto dell'inserimento nel Registro dei TEE della richiesta di registrazione di una transazione bilaterale, l'operatore venditore debba obbligatoriamente inserire il codice del contratto bilaterale di riferimento nel caso in cui la transazione sia stipulata nell'ambito di un accordo concluso ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico in capo al distributore a partire dall'anno 2007.
Si richiede pertanto di effettuare la registrazione del contratto prima della registrazione dello scambio effettivo dei titoli sul RegistroTEE.