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Comunicato operatori

Obbligo di comunicazione a GME degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico

16 marzo 2009

L'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione ARG/elt n. 115/08 (di seguito: TIMM) prevede la comunicazione a GME, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di negoziazione, delle vendite e degli acquisti di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico conclusi dagli operatori di mercato, anche indirettamente tramite qualsiasi tipo di intermediazione.

Ai fini del citato obbligo di comunicazione a GME da parte dell'operatore di mercato, si intendono quali "strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico", tutti i contratti che rispondono ai seguenti requisiti:

  1. prevedono:
    1. il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi non rapportati o solo parzialmente rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte della consegna alla parte acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, o
    2. il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati, con una modalità differente da quella prefissata per la parte cedente, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico;
  2. sono conclusi dall'operatore di mercato direttamente o indirettamente, tramite, per esempio, un intermediario finanziario, una società controllante o una società controllata;
  3. sono conclusi dall'operatore di mercato con un qualsiasi altro operatore di mercato oppure con un terzo che non rivesta la qualifica di operatore di mercato e il contratto abbia ad oggetto la consegna dell'energia elettrica dal produttore o al cliente finale.

Gli "strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico" oggetto dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 8.4, del TIMM sono, pertanto, quelli aventi quale sottostante le transazioni di energia elettrica all'ingrosso nel mercato elettrico italiano. Si tratta quindi di contratti che prevedono il riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico italiano - ossia ai prezzi del mercato del giorno prima e/o del mercato di aggiustamento e/o del mercato per il servizio di dispacciamento - e/o la consegna dell'energia elettrica nel mercato elettrico italiano - tramite registrazione dei quantitativi sulla Piattaforma Conti Energia (PCE).

È quindi oggetto di comunicazione, ad esempio, il contratto bilaterale fra due operatori di mercato che prevede la consegna dell'energia elettrica nel mercato elettrico italiano tramite la registrazione dei quantitativi pattuiti sulla Piattaforma Conti Energia (PCE). Di norma, il contratto bilaterale prevede, infatti, che, in caso di mancata registrazione su PCE dei quantitativi pattuiti, si regoli con la parte acquirente la differenza fra il prezzo di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (cosiddetto PUN) e il prezzo pattuito nel contratto.

Non è invece oggetto di comunicazione il contratto di somministrazione concluso da un operatore di mercato in prelievo con i cliente finali sottostanti al punto di dispacciamento in prelievo su cui tale operatore di mercato è abilitato a formulare offerte sul mercato elettrico italiano, nella misura in cui i quantitativi pattuiti in tale contratto non siano oggetto di registrazione su PCE.

L'espressione "oppure con un terzo che non rivesta la qualifica di operatore di mercato e il contratto abbia ad oggetto la consegna dell'energia elettrica dal produttore o al cliente finale", di cui al terzo requisito, è quindi da intendersi solo come precisazione che la controparte potrebbe essere anche un intermediario finanziario che non riveste il ruolo di operatore di mercato. Si pensi al caso di un operatore di mercato in prelievo che acquista uno swap (o contratto alle differenze a due vie) sul prezzo di acquisto dell'energia elettrica del mercato del giorno prima da un intermediario finanziario.

Parimenti, non sono oggetto di comunicazione i contratti di tolling che conferiscono al toller il diritto di ritirare presso il punto di immissione dell'impianto una certa quantità di energia prodotta dal medesimo impianto a fronte della consegna di una certa quantità di combustibile e del pagamento di una commissione al tollee per la manutenzione e gestione dell'impianto.

In tal caso, pur essendo un contratto tra un utente del dispacciamento (il tollee) e un operatore di mercato (il toller), tale contratto non è oggetto di comunicazione in quanto non fa riferimento all'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico ma regola unicamente il rapporto tra il soggetto titolare dell'energia elettrica sul punto di immissione (il toller) - che solo successivamente sarà negoziata nel mercato elettrico - e il soggetto che si assume la responsabilità di trasformare il combustibile consegnato in energia elettrica in base ad un rendimento pattuito e si assume i rischi connessi al mantenimento in efficienza dell'impianto (il tollee).

Più in generale sono esclusi dall'obbligo di comunicazione tutti quei contratti che sostanzialmente trasferiscono la titolarità dell'energia elettrica su un uno stesso punto di immissione o di prelievo tra l'operatore di mercato e altri soggetti sottostanti.

Si ribadisce infine che nono sono oggetto dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 8.4, del TIMM quei contratti che prevedono il riconoscimento alla parte acquirente esclusivamente di corrispettivi non rapportati ai prezzi del mercato del giorno prima e/o del mercato di aggiustamento e/o del mercato per il servizio di dispacciamento né a indici costruiti sui predetti prezzi.

Si precisa altresì che, con riferimento ai contratti che non prevedono la consegna di energia elettrica bensì solo il riconoscimento ad una parte di un corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento all'altra parte di un corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, la parte cedente è da intendersi quella cui è riconosciuto il corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico.