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Comunicato operatori

Applicazione del corrispettivo di gradualita' di cui all'articolo 75 della deliberazione n. 111/06

12 marzo 2009

L'articolo 75 della deliberazione n. 111/06 stabilisce che a partire dall'1 gennaio 2009 nell'ambito del mercato libero si applichi all'energia elettrica prelevata dai clienti finali non domestici aventi diritto alla maggior tutela alimentati in bassa tensione e trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, diversi dai punti di prelievo di illuminazione pubblica e ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia, il corrispettivo di gradualità (di seguito: corrispettivo GF), istituito con la deliberazione ARG/elt 171/08.

A tal fine è previsto che ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico comunichi a Terna entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza gli elementi necessari alla determinazione di tale corrispettivo.

In merito a quanto sopra, qualora l'utente del dispacciamento riscontri difficoltà nell'identificare tra i clienti finali con punti di prelievo in bassa tensione dal medesimo serviti quelli aventi diritto alla maggior tutela, l'applicazione del corrispettivo GF dovrà seguire le medesime modalità applicative relative alla componente DISPBT di cui all'articolo 48bis della deliberazione n. 111/06 già in essere dall'1 gennaio 2008. In particolare, l'utente del dispacciamento considererà tutti i clienti finali appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV serviti nel mercato libero come aventi diritto alla maggior tutela, a meno che il medesimo soggetto non abbia immediata evidenza di situazioni per le quali tale diritto viene a mancare. Conseguentemente l'utente del dispacciamento non può identificare come clienti finali aventi diritto alla maggior tutela i clienti nel caso in cui:

  • il cliente finale abbia anche punti di prelievo connessi in media/alta tensione serviti direttamente o indirettamente dallo stesso utente del dispacciamento;
  • l'utente del dispacciamento sottoscriva direttamente o indirettamente un contratto con un cliente finale uscito dal servizio di salvaguardia.

Qualora Terna non riceva dagli utenti del dispacciamento gli elementi necessari alla determinazione del corrispettivo GF in tempo utile per la fatturazione del servizio di dispacciamento, può comunque provvedere a calcolare il corrispettivo GF secondo criteri di stima e ad emettere fatture a titolo di acconto. Le medesime fatture saranno soggette a successivo conguaglio nel momento in cui saranno disponibili i dati per la determinazione del corrispettivo.