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Comunicato operatori

Elenco venditori - riferimenti per contatti telefonici

18 febbraio 2009

La deliberazione 11 giugno 2007 n. 134/07 prevede, all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), che, con riferimento a ciascun venditore iscritto, l'elenco venditori riporti i riferimenti per il contatto da parte del cliente, tra cui il numero di telefono che il cliente può usare per contattare il venditore.

Il numero di telefono deve corrispondere ad uno dei numeri che le società utilizzano per il rilascio di informazioni commerciali o per l'effettuazione di prestazioni o servizi commerciali. A tale proposito si evidenzia che tra le finalità della creazione dell'elenco vi è quella di favorire una maggiore diffusione dell'informazione relativa al mercato libero a vantaggio dei piccoli consumatori, permettendo loro di conoscere i soggetti operanti in tale mercato. Conseguentemente il numero di telefono riportato nell'elenco deve risultare uguale a uno dei numeri del servizio telefonico commerciale previsti ai sensi dei commi 21.1 e 22.1 della deliberazione 18 novembre 2008 ARG/com 164/08 (TIQV).

Per quanto riguarda i venditori attualmente iscritti, qualora il numero di telefono comunicato per l'iscrizione all'elenco differisca da uno dei numeri del servizio telefonico commerciale definiti dal TIQV, il venditore è tenuto a comunicare all'Autorità, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il contatto telefonico corretto.