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Comunicato operatori

Corrispettivi PED applicati ai clienti del servizio di maggior tutela

Chiarimenti al TIV

13 gennaio 2009

1. Il TIV prevede che relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione altri usi si applichino corrispettivi PED monorari per:

  1. i primi tre mesi successivi al mese in cui ha avuto luogo la riprogrammazione del misuratore, se il punto di prelievo ha potenza disponibile superiore a 16,5 kW; o
  2. i primi sei mesi successivi al mese in cui ha avuto luogo la riprogrammazione del misuratore, se il punto di prelievo ha potenza disponibile non superiore a 16,5 kW

e che durante tali periodi siano comunicati in fattura i consumi distinti per fasce orarie e per mesi/raggruppamenti di mesi (combinato disposto comma 7.4ter e 8.1bis).

Come si deve comportare l'esercente la maggior tutela qualora durante tali periodi il sistema di telegestione non riesca a rilevare le misure e pertanto risulti necessario emettere una fattura di acconto basata su dati stimati soggetti a successivo conguaglio?

In tale caso la fattura emessa a titolo di acconto non è conteggiata ai fini del computo dei tre/sei mesi sopra richiamati. Pertanto, qualora il sistema di telegestione non riesca a rilevare le misure per uno o più mesi, l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce e per mesi/raggruppamenti di mesi avrà luogo solo successivamente all'emissione di tre fatture contenenti l'informativa prevista dal TIV. Ciò permette che il cliente finale abbia tre fatture informative prima dell'avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED non monorari.

 

2. Quali corrispettivi PED si applicano ai punti di prelievo bassa tensione altri usi trattati orari o per fasce ai sensi del TILP con potenza disponibile superiore a 16,5 kW qualora a tali punti di prelievo siano applicati alla data del 31 dicembre 2008 corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1, F2 e F3 o nelle fasce F1 ed F23?

A tali punti di prelievo a partire dall'1 gennaio 2009 si applicano i corrispettivi PED differenziati per fascia e per mese indicati nella tabella 3.4 della deliberazione ARG/elt 190/08. Per tali punti, conseguentemente, non è previsto alcun periodo in cui l'esercente è tenuto ad inviare fatture informative con applicazione di corrispettivi PED monorari prima dell'avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per mese.

Analogamente, a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo bassa tensione altri usi trattati orari o per fasce ai sensi del TILP con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW verranno applicati corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi se a tali punti saranno applicati, alla data del 31 marzo 2008, corrispettivi PED non monorari.

 

3. A chi si applicano i corrispettivi PED di cui alla tabella 3.2 della deliberazione ARG/elt 190/08?

I corrispettivi PED di cui alla tabella 3.2 della deliberazione ARG/elt 190/08 si applicano ai punti di prelievo bassa tensione altri usi che hanno richiesto l'applicazione di corrispettivi differenziati nelle fasce F1, F2 ed F3 entro il 30 settembre 2007 e che:

  1. sono trattati monorari ai sensi del TILP; tale applicazione avrà luogo fino a quando per tali punti non sarà attivato il trattamento per fasce o orario;
  2. sono trattati per fasce ai sensi del TILP e hanno una potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; tale applicazione avrà luogo fino al 31 marzo 2009.

Per tali punti i corrispettivi PED differenziati per fasce e per mese/raggruppamenti di mesi saranno applicati rispettivamente:

  1. contemporaneamente all'avvio del trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP (senza il transitorio dei 3/6 mesi);
  2. a partire dall'aggiornamento per il II trimestre 2009 (1 aprile - 30 giugno).

 

4. Con riferimento ai punti di prelievo bassa tensione altri usi, a chi si applicano i corrispettivi PED di cui alla tabella 3.3 della deliberazione ARG/elt 190/08?

I corrispettivi PED di cui alla tabella 3.3 della deliberazione ARG/elt 190/08 si applicano ai punti di prelievo in bassa tensione altri usi che hanno richiesto l'applicazione di corrispettivi differenziati nelle fasce F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008 e che:

  1. sono trattati monorari ai sensi del TILP; tale applicazione avrà luogo fino a quando per tali punti non sarà attivato il trattamento per fasce o orario;
  2. sono trattati per fasce ai sensi del TILP e hanno una potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; tale applicazione avrà luogo fino al 31 marzo 2009.

Per tali punti i corrispettivi PED differenziati per fasce e per mese/raggruppamenti di mesi saranno applicati:

  1. contemporaneamente all'avvio del trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP (senza il transitorio dei 3/6 mesi);
  2. a partire dall'aggiornamento per il II trimestre 2009 (1 aprile - 30 giugno).

 

5. Quali corrispettivi PED sono applicati ai clienti che rientrano dal mercato libero?

Ai clienti trattati orari o per fasce ai sensi del TILP che rientrano al servizio di maggior tutela dal mercato libero l'esercente la maggior tutela applica a partire dalla data di attivazione del servizio corrispettivi PED differenziati per fasce e per mesi/raggruppamenti di mesi secondo quanto previsto dal TIV in funzione della tipologia di cliente e della potenza disponibile presso il punto di prelievo.

 

6. Quali corrispettivi PED sono applicati ai clienti in caso di nuova attivazione di un punto di prelievo o di voltura relativa a un punto già esistente?

In caso di attivazione della fornitura di un punto di prelievo o di voltura relativa a un punto già esistente (per punti trattati orari o per fasce ai sensi del TILP), l'esercente la maggior tutela applica a decorrere dalla data di attivazione/voltura corrispettivi PED differenziati per fasce e per mesi/raggruppamenti di mesi secondo quanto previsto dal TIV in funzione della tipologia di cliente e della potenza disponibile presso il punto di prelievo.