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Comunicato operatori

Registrazione dei contratti bilaterali sottoscritti dai distributori obbligati per lo scambio di titoli di efficienza energetica (TEE)

9 aprile 2008

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della delibera 28 dicembre 2007, n.345/07 ciascun distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni è tenuto a trasmettere all'Autorità informazioni di sintesi sul contenuto di ogni contratto bilaterale da esso stesso concluso ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico in capo al medesimo distributore a partire dall'anno 2007. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima deliberazione, per "contratto bilaterale" si intende l'accordo concluso in qualsiasi forma per lo scambio di titoli di efficienza energetica al di fuori del mercato organizzato dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a.

In attuazione del punto 5 della deliberazione n. 345/07 l'Autorità pubblica un formulario in formato Excel che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a compilare ed inviare all'indirizzo consumatori@autorità.energia.it avendo l'accortezza di indicare come oggetto "Registrazione contratto bilaterale TEE".

Il Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 345/07, in via di approvazione, prevede che all'atto dell'inserimento nel Registro dei TEE della richiesta di registrazione di una transazione bilaterale, l'operatore venditore debba obbligatoriamente inserire il codice del contratto bilaterale di riferimento nel caso in cui la transazione sia stipulata nell'ambito di un accordo concluso ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico in capo al distributore a partire dall'anno 2007.

Si richiede pertanto di effettuare la registrazione del contratto prima della registrazione dello scambio effettivo dei titoli sul RegistroTEE.

Il file è corredato di commenti che ne guidano la compilazione, la cui correttezza formale viene verificata con la visualizzazione in calce di cinque OK di colore verde.