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Comunicato operatori

Servizio di vendita di salvaguardia: condizioni economiche

Adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16 del TIV (deliberazione n. 156/07).

24 aprile 2008

A partire dall'1 maggio 2008 entra in operatività il servizio di salvaguardia erogato dagli esercenti aggiudicatari delle gare condotte ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007.

Gli esercenti la salvaguardia che hanno erogato il servizio fino al 30 aprile 2008 sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 16 del TIV per quanto concerne:

  1. l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia e riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;
  2. le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione.

Tali informazioni devono pertanto essere comunicate:

  • con riferimento al mese di marzo 2008, entro il 24 aprile 2008;
  • con riferimento al mese di aprile 2008, entro il 26 maggio 2008.

A tal fine, l'esercente invia alla Direzione Mercati (mercati@autorita.energia.it) i soli moduli 3 e 4 del file "condizioni economiche salvaguardia" mensilmente pubblicato dall'Autorità.