Seguici su:






Comunicato operatori

Documenti di fatturazione per clienti cui si applicano opzioni tariffarie ulteriori

Delibera n. 152/06

30 maggio 2007


Con delibera n. 83/07 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha prorogato al 1° giugno 2007 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni relative al quadro di dettaglio di cui alla Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (Allegato A alla delibera n. 152/06) per i clienti che attualmente rientrano nel mercato vincolato.

Tale proroga si è resa necessaria in seguito alle segnalazioni provenienti da un esercente e da un'associazione di categoria circa i tempi necessari per la piena ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva relativamente al Quadro di dettaglio.

La delibera n. 83/07 ha altresì attribuito al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio il mandato ad adottare le azioni necessarie per una corretta attuazione della Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione, anche attraverso eventuali chiarimenti dal pubblicare sul sito internet dell'Autorità in merito a problemi applicativi sul Quadro di dettaglio e riepilogo e informazioni che possano essere segnalati dalle imprese.

Sono state segnalate agli uffici dell'Autorità alcune problematiche applicative della direttiva relative al Quadro di dettaglio della bolletta per i clienti domestici, in particolare nel caso di clienti a cui siano applicate opzioni ulteriori domestiche che prevedano un corrispettivo in euro/kWh per l'acquisto vendita e dispacciamento articolato per fasce orarie e un corrispettivo in euro/kWh per il servizio di trasporto articolato in scaglioni di consumo.

La delibera n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la validità delle opzioni ulteriori domestiche approvate per l'anno 2006, con eventuali modifiche proposte dagli esercenti ed approvate dall'Autorità. Non è invece stata prevista la possibilità di proporre nuove opzioni ulteriori per il 2007. Le proposte di modifica e sospensione delle opzioni ulteriori 2006 sono state approvate con delibera n. 24/07.

L'esaurimento della validità delle opzioni ulteriori comporterà, per i clienti che avevano prescelto opzioni ulteriori, l'applicazione delle tariffe definite dall'Autorità a seconda della tipologia contrattuale e della potenza impegnata e, nel caso di opzioni biorarie, potrebbe richiedere la riprogrammazione dei gruppi di misura.

Per il combinato effetto delle proroghe della data di entrata in vigore degli obblighi previsti dalla delibera n. 152/06 e della scadenza di validità delle opzioni ulteriori domestiche al 30 giugno 2007, per tutti i clienti a cui sono applicate opzioni ulteriori, le modifiche da apportare al quadro di dettaglio della bolletta e il conseguente necessario adeguamento dei sistemi informativi produrrebbero effetti soltanto per un periodo di tempo limitato (il mese di giugno 2007).


Con riferimento all'attuazione della delibera n. 152/06 il Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio, sentita l'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 83/07 precisa quanto segue.


QUADRO DI DETTAGLIO PER LE BOLLETTE DEI CLIENTI DOMESTICI CON OPZIONI ULTERIORI

Ferma restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni della delibera n. 152/06, in considerazione di quanto sopra e del limitato numero di clienti a cui sono applicate opzioni ulteriori, il quadro di dettaglio della bolletta di tali clienti potrà continuare ad essere esposto secondo le modalità già attualmente adottate dagli esercenti.

A partire dal 1° luglio 2007 e dalla prima fatturazione in cui siano applicate ai sopra citati clienti le tariffe definite dall'Autorità per la clientela domestica il quadro di dettaglio dovrà essere conforme a quanto previsto dalla delibera n. 152/06. Nel caso di passaggio da opzioni ulteriori biorarie a tariffe o prezzi di riferimento stabiliti dell'Autorità l'adeguamento potrà tenere conto altresì dei tempi necessari alla riprogrammazione dei gruppi di misura, preventivamente comunicati dagli esercenti interessati all'Autorità, che non dovranno essere comunque superiori a tre mesi.