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Comunicato operatori

Disposizioni alla CCSE in materia di comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della perequazione generale 2004

Perequazione generale 2004

1 marzo 2006

La Direzione tariffe, sentito

il Collegio dell'Autorità, e tenuto conto che:

  • l'Acquirente unico non ha ancora provveduto a definire le partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato, con riferimento all'anno 2004;

  • con deliberazione n. 43/06 l'Autorità ha rilevato l'opportunità di procedere ad affinamenti delle modalità applicative della perequazione generale alle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

  • permangono incertezze in conseguenza della parziale o totale assenza di dati relativi ad alcune imprese distributrici di minore dimensione;

in data odierna ha dato

disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, responsabile della

gestione operativa della perequazione generale ai sensi dell'articolo 42 del

Testo integrato, affinché:

  1. provveda a calcolare e comunicare alle imprese distributrici che hanno inviato dati sufficienti (ad esclusione delle cooperative di produzione e distribuzione) il risultato di tutte le perequazioni, inclusa la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: perequazione energia), valutata senza tener conto delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato;

  2. segnali alle imprese distributrici che il risultato della perequazione energia è determinato "salvo conguaglio”, fino a definizione delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato e che le perequazioni dei costi di distribuzione in alta tensione e di trasformazione alta/media tensione potrebbero subire conguagli poiché i dati relativi ad alcune imprese di piccole dimensioni (che rappresentano, in totale, meno dell'1% dell'energia elettrica distribuita a livello nazionale) sono ancora oggetto di approfondimento da parte della CCSE e della Direzione tariffe dell'Autorità;

  3. informi le imprese che i conguagli di cui alla lettera b) saranno effettuati, nel caso della perequazione energia, non appena resi disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui al comma 29.2 del Testo integrato, mentre nel caso delle perequazioni della distribuzione in alta tensione e della trasformazione alta/media tensione, verranno comunicati non appena effettuato il consolidamento di tutti i dati, ma posti in liquidazione in occasione della perequazione 2005;

  4. richieda che le somme dovute dalle imprese vengano versate entro 15 giorni dalla comunicazione, ad esclusione di quelle relative alla perequazione energia;

  5. provveda ad effettuare i versamenti di quanto dovuto alle imprese entro il termine previsto del 31 marzo 2006, anche in relazione alla perequazione energia (salvo conguaglio).

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