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Comunicato operatori

Sintesi delle modalità e delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica

17 febbraio 2006

Sintesi delle modalità e delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica

Tutti i produttori per poter immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi hanno l'obbligo:

  • di riconoscere alla società Terna Spa (di seguito: Terna) un corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), pari a 0,0253 c€/kWh nel 2004, 0,0254 c€/kWh nel 2005, 0,0259 c€/kWh nel 2006;
  • di stipulare con Terna il contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.

 

Per i produttori che cedono la propria produzione di energia elettrica ai sensi della delibera n. 34/05 , la delibera ha previsto semplificazioni ed esenzioni relative al contratto di dispacciamento.
In particolare:

  • per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW è prevista l'esenzione dalla stipula del contratto di dispacciamento medesimo;
  • i produttori non sono tenuti alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1, della delibera n. 168/03;
  • all'energia elettrica ritirata dai gestori di rete non si applicano gli oneri di sbilanciamento di cui all'articolo 32 della delibera n. 168/03;
  • per gli impianti di potenza fino a 1 MW è prevista l'esenzione dalla applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT), e per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili è prevista un'applicazione graduale;
  • per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA è prevista l'applicazione di corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) medi mensili, anziché orari, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto.

 

Quanto al prezzo per l'energia ritirata ai sensi della delibera n. 34/05, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, il gestore di rete competente riconosce ai produttori:

  1. nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA e di potenza qualsiasi se alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie o indifferenziato) - tabella 1, colonne A e B;
  2. nel caso di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e nel caso di impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, sono stati fissati prezzi minimi garantiti[1]. Oltre i primi due milioni di kWh annui, si applica il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie o indifferenziato) - tabella 1, colonne A e B;
  3. nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla delibera n. 42/02, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie) - tabella 1, colonna A;
  4. nel caso di impianti di potenza inferiore a 10 MVA non alimentati da fonti rinnovabili e che non soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, oltre che nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate di potenza maggiore o uguale a 10 MVA, nella titolarità di autoproduttori, che cedono le eccedenze, il parametro Ct fino al 31 dicembre 2005 e il cosiddetto PUN nelle ore off-peak[2] dall'1 gennaio 2006 - tabella 1, colonna C.

 

La deliberazione n. 34/05 si applica:

  • dall'1 luglio 2005 per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b);
  • dal 28 settembre 2004 per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alle precedenti lettere c) e d).

 

Nella tabella 1 sono riportati, a mero scopo informativo, i valori dei prezzi sopra elencati per gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) per i mesi da gennaio a ottobre dell'anno 2005. Si noti infine che:

  • i prezzi riportati nella tabella 1, colonne A e B, vengono pubblicati e aggiornati dall'Acquirente unico su base mensile (www.acquirenteunico.it);
  • i prezzi minimi garantiti, il cui valore è riportato nella nota 1, vengono pubblicati e aggiornati dall'Autorità su base annuale;
  • i prezzi riportati nella tabella 1, colonna C, venivano pubblicati dall'Autorità su base trimestrale fino al 31 dicembre 2005 e vengono pubblicati e aggiornati dal Gestore del mercato elettrico su base mensile a partire dal mese di gennaio 2006 (www.mercatoelettrico.org ).

 

 

 


 

[1] I prezzi minimi garantiti si applicano per scaglioni progressivi per i primi due milioni di kWh annui ritirati dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW.

Tali prezzi per l'anno 2005 erano pari a:

  • fino a 500.000 kWh annui, 95 €/MWh;
  • da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 80 €/MWh;
  • da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 70 €/MWh.

Per l'anno 2006 i prezzi minimi garantiti sono pari a:

  • fino a 500.000 kWh annui, 95,65 €/MWh;
  • da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 80,54 €/MWh;
  • da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 70,48 €/MWh.

Si noti che gli estremi degli scaglioni progressivi sono definiti su base annua. Pertanto, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.

 

 

[2] Il PUN nelle ore off-peak è la media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03 (PUN), nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.

17 febbraio 2006

 

testo della delibera
seminario esplicativo 14 marzo 2005

vedi anche:

Aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l'anno 2007
Aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l'anno 2006
Ritiro dell'energia elettrica prodotta ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04

Ripartizione dell'energia elettrica prodotta da più impianti con un unico punto di connessione con la rete o con un unico disciplinare di concessione idroelettrica
Compensazione dei prezzi minimi garantiti riconosciuti dai gestori di rete
Quesiti frequenti